Sentenza del 16/04/2018 n. 1711 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di un soggetto diverso dal destinatario dell'atto. Onere probatorio in capo al notificante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta sul piano dell'onere probatorio: quando l'avviso di ricevimento è firmato da un soggetto diverso dal destinatario, spetta al notificante dimostrare che il firmatario sia collegato al destinatario e che, per tale ragione, l'atto sia giunto nella sua effettiva sfera di conoscibilità. In mancanza di tale prova, la notificazione non può considerarsi validamente dimostrata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità della notificazione perché l'avviso di ricevimento della raccomandata risultava sottoscritto da una persona diversa dal destinatario dell'atto. Il punto centrale era stabilire se la firma di un terzo fosse sufficiente a provare che l'atto fosse stato effettivamente ricevuto dal destinatario, in particolare nell'ambito della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 140 del codice di procedura civile
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
Nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il notificante deve provare non solo l'esecuzione degli adempimenti formali, ma anche che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario o sia comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità secondo le modalità previste dalla legge.
Massime di principio
- La firma sull'avviso di ricevimento apposta da un soggetto diverso dal destinatario non prova automaticamente la validità della notificazione.
- Il notificante deve dimostrare il rapporto tra il firmatario e il destinatario, ad esempio mediante la qualità di familiare, convivente, delegato o altro soggetto legittimato alla ricezione.
- Quando la notificazione è contestata, la mera presenza di una firma illeggibile o riconducibile a un terzo non è sufficiente: occorre provare che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- L'onere della prova della regolarità della notificazione grava sul soggetto che l'ha eseguita o che intende avvalersene.
- In situazioni analoghe, l'assenza di prova sul collegamento tra il firmatario e il destinatario può comportare l'invalidità o l'inefficacia della notificazione, con conseguenze sui termini per impugnare o adempiere.
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