Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 1711 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte di un soggetto diverso dal destinatario dell'atto. Onere probatorio in capo al notificante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta sul piano dell'onere probatorio: quando l'avviso di ricevimento è firmato da un soggetto diverso dal destinatario, spetta al notificante dimostrare che il firmatario sia collegato al destinatario e che, per tale ragione, l'atto sia giunto nella sua effettiva sfera di conoscibilità. In mancanza di tale prova, la notificazione non può considerarsi validamente dimostrata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità della notificazione perché l'avviso di ricevimento della raccomandata risultava sottoscritto da una persona diversa dal destinatario dell'atto. Il punto centrale era stabilire se la firma di un terzo fosse sufficiente a provare che l'atto fosse stato effettivamente ricevuto dal destinatario, in particolare nell'ambito della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Norme richiamate

  • Art. 140 del codice di procedura civile

    Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    Nel caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il notificante deve provare non solo l'esecuzione degli adempimenti formali, ma anche che l'atto sia stato ricevuto dal destinatario o sia comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità secondo le modalità previste dalla legge.

Massime di principio

  • La firma sull'avviso di ricevimento apposta da un soggetto diverso dal destinatario non prova automaticamente la validità della notificazione.
  • Il notificante deve dimostrare il rapporto tra il firmatario e il destinatario, ad esempio mediante la qualità di familiare, convivente, delegato o altro soggetto legittimato alla ricezione.
  • Quando la notificazione è contestata, la mera presenza di una firma illeggibile o riconducibile a un terzo non è sufficiente: occorre provare che l'atto sia effettivamente giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • L'onere della prova della regolarità della notificazione grava sul soggetto che l'ha eseguita o che intende avvalersene.
  • In situazioni analoghe, l'assenza di prova sul collegamento tra il firmatario e il destinatario può comportare l'invalidità o l'inefficacia della notificazione, con conseguenze sui termini per impugnare o adempiere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.