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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24685/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la condanna per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e contestazioni connesse, deducendo: (i) vizi probatori nella attribuzione alle captazioni telefoniche (doppia inferenza dall'uso certo dell'utenza il 2/9/2015 all'attribuzione di tutti i contatti successivi); (ii) assenza dei presupposti per l'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 12 co.3 lett. d) T.U. imm., in quanto uno dei partecipi ("Alex") sarebbe stato un autista estraneo trovato casualmente tramite Blablacar; (iii) criticità della credibilità del denunciante Ahmad Shebaz e richiesta di rivalutazione delle prove di fatto.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la ricostruzione del merito: l'utenza telefonica è stata correttamente ricondotta all'imputato in ragione dell'accertato utilizzo e della mancanza di elementi che provassero l'esistenza di un diverso utilizzatore; molte delle circostanze materiali sono state in ogni caso ampiamente ammesse dall'imputato (viaggio a Budapest, presenza nell'auto con lo sconosciuto Alex). La censura relativa all'estraneità dell'autista Alex è stata dichiarata inammissibile perché non sollevata in appello; la Corte ha inoltre ritenuto credibile la versione del denunciante (Shebaz) sulla base della coerenza logico-fattuale e delle dichiarazioni testimoniali (es. Mahmood Imran Cheema) e ha respinto la richiesta di riesame integrale del materiale probatorio, ricordando che la Cassazione non procede a un sindacato di merito. Conseguentemente è stata confermata la condanna e la sussistenza, nei limiti indicati dalla motivazione di merito, delle aggravanti contestate.

Norme richiamate

  • art. 12 comma 3 lett. d) T.U. imm.

    La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del numero delle persone, ritenendo rilevante la pluralità dei partecipi al trasferimento del clandestino anche se uno di essi era reperito tramite servizio in rete; comunque la censura sulla qualità di estraneo di tale partecipante è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata in riferimento ai limiti della Corte di legittimità: la norma consente di decidere questioni non dedotte in appello solo se si tratta di questioni di diritto sopravvenute o emerse dopo, non invece rilievi di fatto o argomentazioni non proposte nel grado precedente; perciò la doglianza sul carattere estraneo dell'autista non poteva essere esaminata in Cassazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità (vizi enumerati dall'art. 606): le doglianze che chiedono una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle fonti non sono ammissibili in Cassazione; la valutazione di credibilità resta rimessa al giudice di merito se priva di vizi di logicità.

Massime di principio

  • L'attribuzione di conversazioni registrate su una certa utenza al soggetto che sia stato accertato avere la disponibilità e averla effettivamente utilizzata è lecita, salvo prova concreta di un diverso utilizzatore; l'assenza di tale prova rende l'argomento difensivo debole.
  • In Cassazione non è consentito sollevare per la prima volta questioni di fatto o di valutazione probatoria non dedotte in appello; sono esaminabili in via d'ufficio solo questioni di diritto nuove o sopravvenute conformemente all'art. 609 co.2 cod. proc. pen.
  • La qualificazione dell'aggravante per il numero delle persone si basa sulla valutazione complessiva della pluralità di partecipi al trasferimento del clandestino; la presenza di un soggetto 'trovato casualmente' non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante, ma la relativa contestazione va tempestivamente dedotta e provata.
  • La credibilità del denunciante e la comparazione delle diverse dichiarazioni sono materia del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se emergono vizi logico-giuridici nella motivazione che ha retto la valutazione probatoria.
  • Se si contesta l'uso di uno strumento di prova tecnico (es. utenza telefonica), è necessario produrre elementi concreti alternativi (prove che l'utenza sia stata effettivamente usata da altri) per rompere la catena indiziaria; mere ipotesi alternative non contrastano l'accertamento se non supportate da prova.

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