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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1217

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione del 26 luglio 2021 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica

Normativa europea32021R1217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione 2021/1217 completa il quadro ETIAS per quanto riguarda i vettori, stabilendo come devono effettuare le interrogazioni di verifica sui passeggeri soggetti all’autorizzazione ai viaggi. Definisce inoltre il portale per i vettori, i formati di scambio dei dati, il metodo di autenticazione, le regole di registrazione e cancellazione dei vettori e le misure di sicurezza e tutela dei dati personali. Infine disciplina le procedure da seguire in caso di impossibilità tecnica e le modalità di assistenza ai vettori da parte di eu-LISA e dell’unità centrale ETIAS.

Norme operative, di sicurezza e di protezione dei dati per le interrogazioni ETIAS da parte dei vettori, il metodo di autenticazione dei vettori e le procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.

Ambito di applicazione

Si applica ai vettori aerei, marittimi e ai vettori internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che entrano nel territorio degli Stati membri, nell’ambito degli obblighi di verifica previsti dal regolamento (UE) 2018/1240 ETIAS. Disciplina l’accesso al portale/interfaccia per i vettori, la registrazione e l’autenticazione, i formati dei messaggi, la sicurezza e la protezione dei dati, nonché le procedure in caso di impossibilità tecnica. Non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE; non si applica alla Danimarca, all’Irlanda, ma è rilevante come sviluppo Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e, quale atto connesso all’acquis di Schengen, per Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia nei limiti indicati dal diritto di adesione.

Norme tecniche e operative per i vettori nel sistema ETIAS

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217 della Commissione completa la disciplina ETIAS per la parte relativa ai vettori, in attuazione degli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2018/1240. Esso è volto a consentire ai vettori di verificare in modo sicuro e standardizzato se i passeggeri soggetti all’obbligo ETIAS siano in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida, garantendo al contempo protezione dei dati, sicurezza informatica e procedure alternative in caso di indisponibilità tecnica.

Ambito di applicazione soggettivo e territoriale

Le disposizioni si applicano ai vettori aerei, marittimi e ai vettori internazionali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman e che entrano nel territorio degli Stati membri. L’obbligo principale riguarda la verifica ETIAS dei passeggeri soggetti all’autorizzazione ai viaggi; il regolamento prevede tuttavia casi di esclusione/neutralizzazione dell’obbligo, come quando il passeggero non rientra nell’ambito ETIAS o si trova in transito aeroportuale. Il testo precisa inoltre che non pregiudica la direttiva 2004/38/CE. Quanto alla partecipazione degli Stati, il regolamento non vincola Danimarca e Irlanda, mentre costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, oltre a essere connesso all’acquis di Schengen per Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia nei limiti delle rispettive disposizioni di adesione.

Interfaccia per i vettori, connessione e accesso

L’articolo 2 qualifica l’"interfaccia per i vettori" come il portale sviluppato da eu-LISA e collegato a una banca dati a sola lettura. I vettori possono connettersi tramite rete dedicata o internet e accedere mediante API, browser o applicazione mobile. Il regolamento collega l’accesso all’interfaccia a un metodo di autenticazione sviluppato da eu-LISA e a un sistema di registrazione preventiva, con particolare attenzione ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Obblighi di verifica: dati da inserire e tempistiche

I vettori devono avviare l’interrogazione di verifica tramite l’interfaccia per i vettori e devono farlo con un anticipo non superiore a 48 ore rispetto all’orario di partenza programmato. Per effettuare la verifica devono inserire dati identificativi del viaggiatore, dati del documento di viaggio, giorno previsto di arrivo alla frontiera, Stato membro di ingresso o aeroporto se identificabile, e informazioni sul mezzo di trasporto. È consentita la scansione della zona a lettura ottica del documento di viaggio per estrarre alcune informazioni. Il vettore può inoltre indicare espressamente che il passeggero non rientra nell’ambito ETIAS o che si trova in transito aeroportuale.

Risposte del sistema: "OK", "non OK" e "non applicabile"

La risposta del portale varia in funzione della situazione del passeggero. Se il passeggero non rientra nell’ambito ETIAS o è in transito aeroportuale, la risposta è "non applicabile"; negli altri casi la risposta è "OK" o "non OK". L’articolo 6 disciplina in modo distinto il periodo transitorio di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il periodo di tolleranza di cui all’articolo 83, paragrafo 3, e il regime successivo alla fine di tale periodo. Nel periodo transitorio, anche l’assenza di autorizzazione ai viaggi può condurre a esito "OK"; nella fase post-transitoria e nel periodo di tolleranza le regole si articolano in base alla prima o alla successiva entrata nel territorio di uno Stato membro in cui opera il sistema di ingressi/uscite (EES), nonché in funzione della presenza di autorizzazioni con validità territoriale limitata (VTL) e della corrispondenza tra Stato membro di ingresso e Stato della VTL.

Sicurezza, protezione dei dati e banca dati a sola lettura

L’articolo 8 impone l’estrazione regolare e automatica dei dati sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciate, annullate e revocate dal sistema ETIAS verso la banca dati a sola lettura. Tutte le estrazioni devono essere registrate. eu-LISA è responsabile della sicurezza dell’interfaccia, dei dati personali ivi contenuti e del processo di estrazione e trasmissione dei dati; è espressamente esclusa la possibilità di trasmissione inversa dalla banca dati a sola lettura al sistema ETIAS.

Metodo di autenticazione e registrazione dei vettori

L’articolo 9 affida a eu-LISA lo sviluppo del metodo di autenticazione, con logiche di sicurezza e tracciabilità del soggetto che avvia l’interrogazione. L’articolo 10 richiede la registrazione preventiva dei vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri; la registrazione avviene tramite modulo web pubblico e richiede dati identificativi, contatti, informazioni sulla società e documentazione societaria. Il modulo impone ai vettori di dichiarare di operare o di voler operare entro sei mesi, di rispettare i requisiti minimi di sicurezza e di garantire l’accesso solo al personale debitamente autorizzato. Sono inoltre previsti obblighi di aggiornamento delle informazioni, segnalazione delle violazioni dei dati personali e revisione periodica dei diritti di accesso.

Cancellazione, disconnessione e riattivazione

L’articolo 11 disciplina i casi di cancellazione o disconnessione dal metodo di autenticazione: il vettore viene cancellato se non è più operativo o se non usa l’interfaccia da un anno; eu-LISA può cancellarlo anche per violazione delle regole o abuso dell’interfaccia. In caso di problemi urgenti di cibersicurezza può intervenire una disconnessione immediata. Prima della cancellazione ordinaria, eu-LISA deve informare il vettore con un mese di preavviso e consentirgli di presentare osservazioni scritte. Se possibile, eu-LISA assiste il vettore per correggere le carenze; i vettori disconnessi possono essere nuovamente collegati, mentre quelli cancellati possono ripresentare domanda. I dati personali connessi alla registrazione devono essere cancellati al più tardi un anno dopo la cancellazione.

Collaudo, connessione operativa e supporto tecnico

L’articolo 12 prevede che eu-LISA metta a disposizione orientamenti tecnici, ambiente di collaudo, piano di test e simulatore. Se il vettore usa l’API, devono essere testati sia il formato del messaggio sia il metodo di autenticazione; per browser e app mobile, il vettore comunica l’avvenuto collaudo e la formazione del personale. La connessione all’interfaccia avviene solo dopo registrazione e test corretti, o dopo la notifica di esito positivo nei casi web/mobile.

Impossibilità tecnica e assistenza ai vettori

L’articolo 13 regola i casi in cui l’interrogazione non sia tecnicamente possibile per guasto di una componente ETIAS o per altre cause tecniche. Il vettore deve informare l’unità centrale ETIAS, che conferma la ricezione; se il guasto è rilevato o confermato da eu-LISA, l’unità centrale avvisa i vettori e li informa anche della riparazione. L’articolo 14 istituisce un modulo web di assistenza con numero di ticket, una linea telefonica di emergenza in caso di indisponibilità del web form, e una ripartizione delle competenze tra unità centrale ETIAS ed eu-LISA a seconda che la richiesta sia informativa o tecnica. Il supporto è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in lingua inglese, e l’unità centrale rende disponibili FAQ in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, fatte salve le particolari posizioni di partecipazione o non partecipazione indicate nel testo.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce tre blocchi normativi: le norme dettagliate e le condizioni di funzionamento del portale per i vettori, incluse protezione dei dati e sicurezza; il metodo di autenticazione dei vettori e le condizioni di registrazione per accedervi; le procedure sostitutive quando l’accesso al portale è tecnicamente impossibile, in attuazione degli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) 2018/1240.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce l’"interfaccia per i vettori" come il portale sviluppato da eu-LISA collegato a una banca dati a sola lettura; gli "orientamenti tecnici" come la parte delle specifiche tecniche rilevante per vettori, autenticazione e formati di messaggio; il "personale debitamente autorizzato" come il personale del vettore, dipendente o contrattualizzato, incaricato di effettuare le verifiche.

Obblighi dei vettori e tempistica delle interrogazioni

L’articolo 3 impone ai vettori di avviare l’interrogazione di verifica tramite l’interfaccia per i vettori e di effettuarla non oltre 48 ore prima dell’orario di partenza programmato. Impone inoltre che l’accesso sia riservato al solo personale autorizzato, con misure minime di controllo fisico e logico, autenticazione, tracciabilità degli accessi e revisione periodica dei diritti.

Connessione, accesso e formati tecnici

L’articolo 4 consente la connessione tramite rete dedicata o internet e l’accesso tramite API, interfaccia web o applicazione mobile. L’articolo 7 affida a eu-LISA la specificazione dei formati e della struttura dei messaggi negli orientamenti tecnici, indicando almeno UN/EDIFACT, PAXLST/CUSRES, XML e JSON.

Contenuto dell’interrogazione di verifica e risposte

L’articolo 5 elenca i dati del viaggiatore da inserire: nome e cognome, data di nascita, sesso e cittadinanza, documento di viaggio con numero, paese emittente e scadenza, giorno previsto di arrivo alla frontiera, Stato membro di ingresso o, se identificabile, aeroporto, e dettagli del mezzo di trasporto. Può essere utilizzata la scansione della zona a lettura ottica del documento; è possibile indicare che il passeggero non rientra nell’ambito ETIAS o è in transito aeroportuale. L’articolo 6 prevede le risposte "non applicabile", "OK" e "non OK", con regole specifiche per il periodo transitorio, il periodo di tolleranza e l’uso delle autorizzazioni con validità territoriale limitata (VTL).

Aggiornamento della banca dati a sola lettura e responsabilità di sicurezza

L’articolo 8 dispone l’estrazione regolare e automatica dei dati sulle autorizzazioni ai viaggi rilasciate, annullate e revocate verso la banca dati a sola lettura, con registrazione di tutte le estrazioni. eu-LISA è responsabile della sicurezza dell’interfaccia, dei dati personali in essa contenuti e del processo di estrazione e trasmissione; è inoltre vietato il flusso inverso dalla banca dati a sola lettura verso ETIAS.

Metodo di autenticazione

L’articolo 9 impone a eu-LISA di sviluppare un metodo di autenticazione conforme ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, tale da consentire l’identificazione del soggetto che avvia l’interrogazione. I dettagli sono demandati agli orientamenti tecnici; se l’accesso avviene via API, l’autenticazione è integrata da mezzi di autenticazione reciproca.

Registrazione dei vettori

L’articolo 10 obbliga i vettori che operano e trasportano passeggeri nel territorio degli Stati membri a registrarsi prima di accedere al metodo di autenticazione. La registrazione avviene tramite modulo online pubblico e richiede dati identificativi e di contatto del vettore e del rappresentante, informazioni sull’atto di iscrizione societaria, nonché dichiarazioni sul rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e sull’uso riservato al personale autorizzato. È richiesta l’allegazione di copie elettroniche degli atti costitutivi e dell’estratto del documento di iscrizione societaria o di un’autorizzazione a operare, in lingua UE o Schengen o con traduzione ufficiale.

Obblighi successivi alla registrazione e cancellazione

L’articolo 10 prevede l’obbligo di comunicare a eu-LISA ogni variazione dei dati forniti, l’eventuale inosservanza delle regole di sicurezza e i data breach, nonché la revisione periodica dei diritti di accesso. L’articolo 11 disciplina la cancellazione o disconnessione: cancellazione se il vettore non è più operativo o non usa l’interfaccia da un anno; possibile cancellazione per violazioni o mancato rispetto dei requisiti; disconnessione immediata in caso di urgenze di cibersicurezza; possibilità di nuova registrazione o riconnessione una volta rimossi i problemi. eu-LISA conserva un registro aggiornato e cancella i dati personali entro un anno dalla cancellazione.

Collaudo e connessione operativa

L’articolo 12 prevede che eu-LISA metta a disposizione gli orientamenti tecnici, un piano di collaudo, un ambiente di collaudo e un simulatore per verificare la connessione e testare il formato dei messaggi e l’autenticazione, o per addestrare il personale nel caso di accesso web o mobile. La connessione operativa avviene dopo registrazione e collaudi corretti, oppure dopo la notifica di avvenuto test per web/mobile.

Impossibilità tecnica e procedure sostitutive

L’articolo 13 disciplina i casi in cui è tecnicamente impossibile avviare l’interrogazione per guasto di una componente ETIAS o per altre ragioni tecniche: il vettore o eu-LISA ne informano l’unità centrale ETIAS tramite i mezzi di cui all’articolo 14, e l’unità centrale avvisa i vettori e comunica la riparazione quando il problema è risolto. eu-LISA mette a disposizione uno strumento di ticketing accessibile anche al registro dei vettori.

Assistenza ai vettori

L’articolo 14 istituisce un modulo web di assistenza nell’ambito del ticketing, con indicazione minima dei dati del vettore, della sintesi della richiesta e, se tecnica, della data e ora di inizio del problema. La ricezione è confermata con numero di ticket; le richieste tecniche sono inoltrate a eu-LISA, che presta assistenza tecnica, mentre l’unità centrale ETIAS fornisce assistenza informativa per le richieste non tecniche. È prevista una linea telefonica di emergenza in caso di impossibilità del modulo web; il supporto è disponibile 24/7 in inglese e sono fornite FAQ in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Applicazione nel tempo e diritto applicabile

L’articolo 15 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Il testo richiama inoltre la sua non partecipazione per Danimarca e Irlanda e il suo inquadramento come sviluppo dell’acquis di Schengen per gli altri Stati associati o interessati.

Come è indicizzato

Materiemigrazione e frontiereprotezione dei datisicurezza informaticatrasportiacquis di schengen

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