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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1219

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1219 della Commissione del 26 luglio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 che stabilisce il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Normativa europea32021R1219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 per riflettere le decisioni notificate dagli Stati membri in materia di pagamenti diretti e trasferimenti di risorse tra FEAGA e FEASR. L’intervento è tecnico-contabile e serve ad allineare il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA ai massimali e agli adattamenti previsti dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Vengono inoltre pubblicati, per chiarezza, gli importi da mettere a disposizione del FEASR per gli esercizi interessati.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 aggiornando il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e gli importi resi disponibili per il FEASR.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla determinazione del quadro finanziario agricolo UE per gli esercizi 2021-2027, incidendo sui massimali e sui trasferimenti tra Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Riguarda gli Stati membri che hanno notificato alla Commissione decisioni di riduzione dei pagamenti diretti, di trasferimento di risorse dal FEAGA al FEASR o dal FEASR ai pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Modifica del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1219 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/128, aggiornando i dati finanziari relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L’atto si inserisce nel quadro della politica agricola comune e recepisce gli effetti delle notifiche trasmesse dagli Stati membri in merito a riduzioni dei pagamenti diretti e trasferimenti di risorse tra i due fondi.

Contesto normativo

La Commissione richiama, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, che costituisce la base giuridica dell’intervento. Vengono inoltre richiamati il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti agli agricoltori, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e il regolamento delegato (UE) 2021/1017, che ha già adeguato i massimali nazionali pertinenti.

Motivi dell’aggiornamento

Dalle considerazioni emerge che diversi Stati membri hanno:

  • comunicato la decisione di ridurre i pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, con conseguente prodotto stimato della riduzione per il 2021, reso disponibile come sostegno unionale finanziato dal FEASR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2;
  • comunicato la decisione di rendere disponibile, nell’esercizio finanziario 2022, una percentuale del massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1;
  • comunicato la decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti, per l’anno civile 2021, un importo del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2022, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2.

Queste decisioni incidono sui massimali nazionali e sul sottomassimale del quadro finanziario pluriennale, che devono essere conseguentemente adeguati.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 è sostituito dall’allegato del presente regolamento. La modifica è quindi puramente sostitutiva e mira ad aggiornare i valori finanziari pubblicati in precedenza.

Importi aggiornati

L’allegato riporta gli importi, espressi in milioni di EUR, per gli esercizi interessati.

Per il 2021 sono indicati:

  • importi messi a disposizione del FEASR: 1 099,539;
  • importi trasferiti dal FEASR: 58,165;
  • saldo netto disponibile per le spese del FEAGA: 40 367,954.

Per il 2022 sono indicati:

  • importi messi a disposizione del FEASR: 1 086,292;
  • importi trasferiti dal FEASR: 57,919;
  • saldo netto disponibile per le spese del FEAGA: 40 638,189.

Per gli esercizi successivi, il regolamento pubblica il solo saldo netto disponibile per le spese del FEAGA:

  • 2023: 41 518,000;
  • 2024: 41 649,000;
  • 2025: 41 782,000;
  • 2026: 41 913,000;
  • 2027: 42 047,000.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

L’atto ha natura tecnica e finanziaria, ma è rilevante per la corretta lettura dei massimali PAC e dei flussi tra FEAGA e FEASR. Per operatori e consulenti del settore agricolo, esso serve soprattutto a verificare la disponibilità di risorse e la coerenza degli importi applicabili agli esercizi 2021-2027, in connessione con le scelte nazionali di flessibilità sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/128

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/128 con l’allegato del nuovo regolamento, che contiene gli importi aggiornati per FEASR e FEAGA.

Adeguamento dei massimali e dei trasferimenti tra fondi

Il preambolo richiama l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, nonché gli articoli 7, paragrafo 2, 11, paragrafo 6, e 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli importi sono aggiornati in conseguenza delle notifiche degli Stati membri sulla riduzione dei pagamenti diretti e sui trasferimenti verso/da FEASR.

Importi per gli esercizi 2021 e 2022

L’allegato indica, in milioni di EUR, per il 2021: importi messi a disposizione del FEASR pari a 1 099,539, importi trasferiti dal FEASR pari a 58,165 e saldo netto disponibile per le spese del FEAGA pari a 40 367,954. Per il 2022: importi messi a disposizione del FEASR pari a 1 086,292, importi trasferiti dal FEASR pari a 57,919 e saldo netto disponibile per le spese del FEAGA pari a 40 638,189.

Saldo netto disponibile per il FEAGA per il 2023-2027

Per gli esercizi dal 2023 al 2027 l’allegato riporta esclusivamente il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA: 41 518,000 nel 2023, 41 649,000 nel 2024, 41 782,000 nel 2025, 41 913,000 nel 2026 e 42 047,000 nel 2027.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafinanziamenti uepolitica agricola comunebilancio ue

Testo integrale

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