Regolamento (UE) 2021/1218
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione del 26 luglio 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione per quanto riguarda l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA nell’ambito del «regime di importazione»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per precisare che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA devono avvenire tramite il sistema elettronico già previsto dal codice doganale dell’Unione. La modifica si inserisce nel quadro della cooperazione amministrativa in materia di IVA e mira a facilitare il controllo incrociato delle dichiarazioni, per individuare discrepanze e possibili frodi. L’applicazione è allineata al 1° luglio 2021, in coerenza con l’entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2454.
Modifica le modalità tecniche per l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA nell’ambito del regime di importazione, imponendo l’uso del sistema elettronico del codice doganale dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri per l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010. Riguarda le informazioni raccolte dalle autorità doganali nazionali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e trasmesse tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Non introduce esclusioni ulteriori, ma coordina il meccanismo tecnico di accesso per finalità di cooperazione amministrativa e contrasto alle frodi IVA.
Modifica delle modalità tecniche per l’archiviazione e l’accesso alle informazioni sulle importazioni esenti da IVA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1218 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per adeguare le modalità tecniche di archiviazione e consultazione automatizzata delle informazioni relative alle importazioni esenti dall’IVA nel regime di importazione. L’intervento si colloca nel più ampio sistema di cooperazione amministrativa in materia di IVA istituito dal regolamento (UE) n. 904/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2454, con l’obiettivo di rafforzare il controllo incrociato tra Stati membri e contrastare le frodi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l’articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 904/2010, introdotto per consentire la condivisione di informazioni tra Stati membri in relazione al regime di importazione di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE. La finalità dichiarata è consentire agli Stati membri di archiviare le informazioni sulle importazioni esenti da IVA e di garantire l’accesso automatizzato agli altri Stati membri, così da individuare eventuali discrepanze nelle dichiarazioni IVA e possibili comportamenti fraudolenti.
Ambito tecnico del sistema utilizzato
Le informazioni rilevanti sono raccolte dalle autorità doganali nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 e trasmesse alla Commissione attraverso il sistema elettronico previsto dall’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Il nuovo testo chiarisce che anche l’archiviazione e l’accesso automatizzato richiesti dal regolamento (UE) n. 904/2010 devono avvenire tramite lo stesso sistema elettronico, in un’ottica di efficienza e uniformità applicativa.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012. La nuova formulazione prevede espressamente che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010 siano effettuati dalle autorità competenti mediante il sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Entrata in vigore e decorrenza dell’applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° luglio 2021. La scelta di questa decorrenza è motivata dall’esigenza di allineare la data di applicazione a quella del regolamento (UE) 2017/2454, che ha introdotto la pertinente base giuridica nel regolamento (UE) n. 904/2010. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Uso del sistema elettronico comune
Sostituisce l’articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 stabilendo che l’archiviazione e l’accesso automatizzato alle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Coordinamento con la disciplina IVA e doganale
La modifica riguarda le informazioni sulle importazioni esenti dall’IVA raccolte dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE e si colloca nel quadro delle regole di cooperazione amministrativa del regolamento (UE) n. 904/2010, finalizzate anche a individuare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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