Cassazione Penale, Sentenza n. 11583/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva confermato colpevole, in parte, dei reati ascritti: bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (limitata ad alcuni fatti), e reati tributari per gli anni 2012 e 2013. Ha articolato cinque motivi principali: 1) nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza riguardo alla distinzione tra le due ipotesi alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. 267/1942 (dolo specifico vs dolo generico); 2) contraddittorietà della motivazione nel rigettare tale eccezione; 3) insufficienza delle prove e vizi nella qualificazione di amministratore di fatto della fallita; 4) insufficienza della prova e illogicità della motivazione circa le distrazioni patrimoniali (pagamenti a terzi e benefits) contestate; 5) insufficienza della prova per il reato tributario 2013, buona fede rispetto alle attestazioni della fornitrice (Vertigo) e eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi: 1) il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale 'generica' (annotazione originaria di dati falsi), che richiede solo il dolo generico; pertanto non vi è difetto di correlazione fra accusa e sentenza. 2) il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come consequenziale alla manifesta infondatezza del primo; 3) e 4) i motivi relativi a qualificazione di amministratore di fatto e alla distrazione patrimoniale sono stati ritenuti impugnazioni di merito non sindacabili in cassazione (inammissibili) in quanto chiedono una rivalutazione delle prove; 5) anche il motivo sul reato tributario 2013 è stato ritenuto di merito e inammissibile; l'eccezione di prescrizione è stata giudicata infondata alla luce dell'art. 17 d.lgs. 74/2000 (allungamento termini di prescrizione di un terzo), con conseguente esclusione della prescrizione per il reato contestato nel settembre 2014. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alle somme dovute ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
R.D. n. 267/1942, art. 216, comma 1, n. 2
La norma contiene due ipotesi alternative di bancarotta documentale: la prima (manipolazione di scritture già formate) richiede dolo specifico; la seconda (annotazione originaria di dati falsi o omissione originaria) coincide con la bancarotta documentale 'generica' e richiede solo dolo generico. Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che le annotazioni fossero originariamente false, ricadendo nella seconda ipotesi.
Norma richiamata nel contesto delle fattispecie di bancarotta; utilizzata come riferimento alla disciplina del reato fallimentare.
Richiamato in relazione al concorso di persone nell'illecito; la Corte ha valutato gli elementi di responsabilità personale ma ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una diversa valutazione probatoria.
Norma che definisce i reati tributari contestati (dichiarazioni fraudolente); la Cassazione ha ritenuto che la prova e la valutazione dei fatti relativi al 2013 costituissero censura di merito non sindacabile.
Stabilisce che i termini di prescrizione previsti dagli artt. 2-10 sono aumentati di un terzo; la Corte ha applicato tale aumento per escludere la prescrizione del reato contestato nel 2014 (termine minimo di prescrizione risultante pari a 9 anni).
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b, c, e)
Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione, nullità per difetto di correlazione, violazioni di legge). La Corte ha valutato tali censure e le ha dichiarate manifestamente infondate o inammissibili quando costituivano contestazioni di merito.
Codice di procedura penale, artt. 521, 522, 604
Richiamati dal ricorrente in tema di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione di tali principi dato che l'imputazione conteneva gli elementi riconducibili alla fattispecie di bancarotta documentale 'generica'.
Codice di procedura penale, art. 129
Norma sulle cause di non punibilità; la Corte ha precisato che, dato l'esito inammissibile del ricorso, non era possibile dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) sopravvenute in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Predispone la condanna per le spese del procedimento in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e agli oneri previsti.
Massime di principio
- Quando un'imputazione ricomprende elementi riconducibili a ipotesi alternative di reato (es. art. 216 R.D. 267/1942), va prima identificata la ricostruzione fattuale dei giudici: se emergono annotazioni originarie di dati falsi la fattispecie è la bancarotta documentale 'generica' (dolo generico) e non sussiste difetto di correlazione se l'imputazione descrive gli elementi essenziali di tale ipotesi.
- Per ottenere la cassazione per difetto di correlazione tra accusa e sentenza occorre dimostrare una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie contestata tale da arrecare reale pregiudizio al diritto di difesa; mere sovrapposizioni o formulazioni imprecise nella imputazione non bastano se l'imputato ha potuto comunque difendersi sull'oggetto del procedimento.
- Le censure dirette a una diversa valutazione delle prove o alla riqualificazione dei fatti (es. qualificazione di amministratore di fatto, valutazione di benefici/compensi come distrazioni) sono, di norma, inammissibili in Cassazione perché costituiscono questioni di merito non sindacabili: per prevalere bisogna dimostrare vizi di motivazione evidenti, manifesta illogicità o contraddittorietà attinenti a elementi essenziali.
- In tema di reati tributari occorre calcolare i termini di prescrizione tenendo conto dell'art. 17 d.lgs. 74/2000 (aumento di un terzo); ciò può rendere non manifestamente fondate le eccezioni di prescrizione quando il fatto è relativamente recente.
- Se si contesta la fondatezza di operazioni commerciali o la buona fede rispetto a documenti di terzi (es. attestazioni di intento), in sede di legittimità la Corte non ammette una nuova valutazione probatoria: tali questioni devono essere efficacemente dedotte e dimostrate nei gradi di merito con argomentazioni che mettano in evidenza vizi logici o probatori rilevanti.
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