Circolare numero 126 del 06-11-2020
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 27, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone la rimessione in termini per la presentazione della domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità di applicazione dell'art.27, comma 3-bis del dl 104/2020 (conv. legge 126/2020) che consente la rimessione in termini per la presentazione delle domande di prepensionamento per lavoratori del settore editoria, a causa dell'emergenza COVID-19. Specifica i termini decadenziali, i criteri per determinare la decorrenza del termine, i soggetti beneficiari, le modalità e la scadenza per la presentazione delle domande (14/12/2020) e le operazioni di monitoraggio per la verifica della copertura finanziaria.
Istruzioni applicative per la rimessione in termini delle domande di prepensionamento ex art.1, c.500, legge 160/2019 (art.27, c.3-bis dl 104/2020) per il settore editoriale
Punti principali
Ambito e base normativa
Applicazione dell'art.27, comma 3-bis del decreto-legge 104/2020 (conv. legge 126/2020) relativo alla rimessione in termini per le domande di prepensionamento previste dall'art.1, comma 500, della legge 160/2019 per i lavoratori del settore editoria, in considerazione dell'emergenza COVID-19.
Termine decadenziale per la presentazione della domanda
Il termine ordinario è di 60 giorni (art.37 legge 416/1981). La circolare riepiloga i criteri di decorrenza del termine a seconda che il requisito contributivo sia maturato prima o dopo l'ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e in relazione all'eventuale data di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione.
Casi particolari e precedente sospensione dei termini
Si confermano le precisazioni già fornite (circ. 50/2020 e circ. 93/2020): le domande presentate tra il 23/02/2020 e il 01/06/2020, anche se oltre i termini, sono considerate tempestive; la maturazione del requisito durante la CIGO "COVID-19" non è utile per il prepensionamento senza riammissione alla CIGS straordinaria finalizzata al prepensionamento.
Soggetti ammessi alla rimessione in termini
Possono beneficiare della rimessione solo i lavoratori del settore editoria che: 1) hanno i requisiti previsti dall'art.1, c.500 legge 160/2019; 2) il termine decadenziale è scaduto tra il 1/02/2020 e il 14/12/2020; 3) hanno maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione della CIGS finalizzata al prepensionamento e l'ultimo contributo risulta accreditato per tale trattamento.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, pena decadenza, va presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (entro il 14/12/2020), utilizzando il prodotto "Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art. 1 comma 500 legge 160/2019" e seguendo le indicazioni della circ.93/2020 e del messaggio n.3227/2020.
Decorrenza del trattamento pensionistico
Il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda previa risoluzione del rapporto di lavoro; per le domande lavorate in forza della rimessione in termini la decorrenza non può essere antecedente a novembre 2020 e, se la risoluzione avviene successivamente, decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto.
Istruttoria delle domande già presentate o oltre termini
Le Strutture territoriali verificano il rispetto del termine decadenziale; le domande tempestive sono lavorate con decorrenza ordinaria; le domande presentate dopo il termine devono essere rielaborate e, se ammissibili, la decorrenza è fissata secondo le regole della rimessione (prima decorrenza utile novembre 2020). Eventuali reiezioni già emesse vanno riesaminate d'ufficio.
Operazioni di monitoraggio e copertura finanziaria
Tutte le domande sono sottoposte alle operazioni di monitoraggio previste dall'art.1, c.500 per verificare la copertura degli oneri. L'avvio dipende dall'inoltro al Ministero del Lavoro dei singoli accordi di procedura e degli elenchi forniti dal datore di lavoro. Per ulteriori aspetti si rinvia alla circ.93/2020.
Riferimenti e responsabilità
La circolare è condivisa con il Ministero del Lavoro; richiama le circolari n.50/2020 e n.93/2020 e il messaggio n.3227/2020. Firma: Il Direttore Generale Gabriella Di Michele.
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