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Circolare

Circolare numero 125 del 28-10-2020

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 - in continuità con le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia - a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'erogazione, tramite INPS, di indennità onnicomprensive a diverse categorie di lavoratori danneggiate dall'emergenza COVID-19 (importo generalizzato di 1.000 euro per molte categorie; 600 euro mensili per i marittimi per giugno e luglio 2020), con l'individuazione dei requisiti temporali e contributivi (periodo di riferimento 1/1/2019-17/3/2020 o 29/2/2020), le attività ATECO/CSC ammissibili per turismo e stabilimenti termali, le modalità telematiche di presentazione della domanda, i limiti di spesa e le regole di incompatibilità/incumulabilità con altre prestazioni, oltre alle istruzioni contabili e fiscali per la gestione dei pagamenti e dei recuperi.

Chiarimenti sulle indennità COVID-19 previste dal decreto-legge n.104/2020 (articoli 9 e 10): beneficiari, requisiti, modalità di domanda, incompatibilità e istruzioni contabili

Punti principali

Indennità per stagionali turismo e stabilimenti termali e somministrati

Indennità onnicomprensiva di 1.000 euro per lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese del turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto tra il 01/01/2019 e il 17/03/2020; requisiti: non titolari di pensione diretta, non titolari di rapporto di lavoro dipendente e non percettori NASpI alla data del 15/08/2020. Tabelle ATECO/CSC allegate individuano le attività ammissibili; istruttoria centralizzata per i somministrati con possibilità di riesame locale su documentazione.

Indennità per lavoratori cessati per COVID (art.9 comma 2)

Indennità onnicomprensiva di 1.000 euro prevista per più categorie: 2.1) stagionali di settori diversi dal turismo (cessati 1/1/2019-17/3/2020 e almeno 30 giornate); 2.2) intermittenti (almeno 30 giornate nel periodo 1/1/2019-17/3/2020); 2.3) autonomi occasionali privi di partita IVA (contratti 1/1/2019-29/2/2020, iscrizione Gestione Separata con almeno un contributo nel periodo); 2.4) incaricati alle vendite a domicilio (reddito 2019 >5.000€, partita IVA attiva e iscrizione Gestione Separata al 17/3/2020). Requisiti comuni: non titolari di pensione diretta e non titolari di rapporto subordinato a tempo indeterminato alla domanda (salvo intermittenti).

Lavoratori dello spettacolo

Indennità di 1.000 euro per iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che rispettano requisiti previsti dall'art.38 del dl 'Cura Italia' (es. almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 con reddito ≤50.000€) e una misura alternativa per chi ha almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 con reddito ≤35.000€; non titolari di pensione diretta e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 15/08/2020.

Lavoratori a tempo determinato nei settori turismo/termali

Indennità di 1.000 euro per lavoratori a tempo determinato nei settori turismo e stabilimenti termali che cumulano: a) almeno 30 giornate di lavoro a tempo determinato nel periodo 1/1/2019-17/3/2020; b) almeno 30 giornate nel 2018 in rapporti a tempo determinato o stagionali negli stessi settori; requisiti di non titolarità di pensione diretta e mancanza di rapporto subordinato al 15/08/2020.

Indennità per lavoratori marittimi (art.10)

Indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 (totale 1.200 euro calendarizzato), per lavoratori marittimi specificati dal Codice della Navigazione e dalla legge n.856/1986 che hanno cessato involontariamente il contratto tra 1/1/2019 e 17/3/2020 e prestato almeno 30 giornate; esclusione per titolari di contratto, NASpI, indennità di malattia o pensione alla data del 15/08/2020. Pagamento e contabilità dedicate (conto GAU30263).

Modalità di presentazione della domanda

Domanda esclusivamente telematica tramite sito INPS (portale o patronati) o contact center; credenziali ammesse: SPID livello 2+, CIE, CNS o PIN INPS (non rilasciati nuovi PIN dopo 1/10/2020). Chi ha già percepito indennità COVID pregresse (Cura Italia/Rilancio) non deve ripresentare domanda: pagamento automatico se ricorre il diritto; i marittimi devono presentare domanda.

Finanziamento e monitoraggio

Limite di spesa per le indennità previste dall'art.9: 680 milioni di euro per il 2020; per l'indennità marittimi (art.10): 26,4 milioni di euro per il 2020. INPS monitora i flussi e comunica eventuali scostamenti ai Ministeri competenti; in presenza di superamenti non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Incompatibilità, incumulabilità e regime di compatibilità

Le indennità degli articoli 9 (commi 1,2,4,5) e 10 non sono cumulabili tra loro né con alcune indennità di altri decreti (es. indennità a professionisti privati, lavoratori domestici, sportivi, pescatori autonomi). Specifiche incompatibilità: per stagionali turismo e somministrati e per marittimi incompatibilità con NASpI; tuttavia le indennità dei commi 2,4,5 sono compatibili e cumulabili con NASpI, DIS-COLL e indennità agricola. Tutte non concorrono alla formazione del reddito (esenti TUIR), non danno contribuzione figurativa né ANF. Regole particolari per Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza (integrazione del RDC fino all'importo dell'indennità se RDC inferiore; incompatibilità se RDC >= indennità).

Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti INPS in materia di riconoscimento o rigetto delle indennità è possibile proporre azione giudiziaria nei termini e modi previsti.

Istruzioni contabili e fiscali

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito; confermate le istruzioni contabili delle precedenti circolari per le varie categorie (cfr. circolari n.80, 67, 49, 94). Per i marittimi istituito il conto GAU30263 per le erogazioni e GAU24263 per i recuperi; procedure di pagamento centralizzate e modalità di rilevazione e rientro fondi descritte nella circolare.

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