Cassazione Penale, Sentenza n. 29339/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Grillanda impugna la conferma della condanna per reati di bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta dei libri e scritture contabili fino al 31/12/2014 e omessa tenuta dopo tale data) e di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (dissesto cagionato dal mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali e verso Equitalia), contestati come co-amministratore di fatto insieme alla madre. Il ricorso, articolato in tre motivi, denuncia: 1) vizi motivazionali per eccessivo ricorso alla motivazione per relationem e pedissequa trasposizione della sentenza di primo grado; 2) erronea applicazione di legge, manifesta illogicità e travisamento della prova rispetto alla qualificazione di amministratore di fatto (si contestano l'uso di presunzioni semplici e la mancata prova di autonomia decisionale, nonché la illegittimità di estendere le norme penali fallimentari alla figura dell'amministratore di fatto); 3) travisamento della prova e vizio di qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta documentale, con richiesta di ricondurre i fatti alla bancarotta semplice e l'affermazione che il dovere di conservazione grava solo sull'amministratore di diritto. In memoria vengono inoltre depositati motivi nuovi riguardanti prevedibilità del dissesto, natura del dolo e ulteriore censura sulla qualificazione giuridica delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in toto. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: quando giudicati di primo e secondo grado sono conformi le motivazioni si integrano e possono essere lette congiuntamente (caso di doppia conforme). Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto provata, con indici indiretti e testimonianze, la posizione di amministratore di fatto di Grillanda: gestione continuativa e significativa del core business, responsabilità su appalti, gestione del personale, disponibilità di mezzi, stretti legami familiari con l'amministratore di diritto e rilevanti elementi probatori (testimonianze, atti, comportamento societario) tali da escludere l'innocuità delle contestate imputazioni; la figura di amministratore di fatto è ricavabile dall'art. 2639 c.c. e non configura analogia in malam partem. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che la bancarotta fraudolenta documentale può ricomprendere sia la sottrazione/occultamento (dolo specifico) sia la infedele tenuta delle scritture quando questa renda impossibile la ricostruzione degli affari (dolo generico); i giudici di merito hanno logicamente ricavato il dolo dalla condotta complessiva (omissione tenuta scritture dopo il 2014, pagamenti in contanti, deviazione di attività a Newco, accumulo debiti erariali e previdenziali). I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per preclusione processuale e per essere in parte inediti rispetto all'appello. Esito: rigetto del ricorso e conferma delle condanne a carico di Grillanda.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve essere enunciato nei limiti necessari per la motivazione
art. 2639 cod. civ.
Introduzione della nozione di amministratore di fatto; è parametro di riferimento per valutare la rilevanza della posizione di fatto ai fini delle responsabilità civili e, per ricaduta, penalistiche
artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 cod. civ.
Norme civilistiche sui doveri e responsabilità degli amministratori cui la posizione di amministratore di fatto può essere ricondotta, con conseguenze anche sulle responsabilità verso terzi e creditori
art. 216 Legge Fallimentare (L.F.)
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; prevede le due alternative (sottrazione/occultamento con dolo specifico e infedele tenuta delle scritture con dolo generico)
art. 217 Legge Fallimentare (L.F.)
Disciplina la bancarotta semplice documentale; distinta dall'ipotesi fraudolenta per l'oggetto e per la tipologia dell'illecito
art. 2214 cod. civ.
Imposizione all'imprenditore dell'obbligo di conservazione e fedele redazione delle scritture di impresa; parametro per valutare l'obbligo anche in capo all'amministratore di fatto
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limiti del controllo di legittimità in cassazione, che riguarda la motivazione e l'eventuale manifesta illogicità o travisamento della prova, non il sindacato sugli accertamenti di fatto
art. 585 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi nuovi nel giudizio di cassazione e le relative preclusioni temporali e di devoluto
art. 40, comma 2, cod. pen.
Regola la partecipazione causale o omissiva alla realizzazione dell'evento e la responsabilità per omissione; richiamata rispetto alla inerzia dell'amministratore di fatto
Massime di principio
- La motivazione per relationem è formalmente ammessa: quando giudicati di primo e secondo grado sono conformi le motivazioni si integrano e possono essere lette congiuntamente; la Cassazione controlla la congruità logico-giuridica complessiva più che la mera ripetizione testuale
- La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi fattuali e indiziari: assenza di investitura formale, attività gestionale continuativa non occasionale e autonomia decisionale/operative anche limitata a specifici rami dell'attività; una volta riconosciuta, il soggetto è soggetto ai doveri e alle responsabilità dell'amministratore di diritto, anche penalmente
- Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario distinguere le due alternative previste dalla norma: la sottrazione/occultamento richiede dolo specifico; la tenuta fraudolenta o l'omessa tenuta che rendono impossibile la ricostruzione degli affari richiedono il dolo generico. L'omissione deliberata della tenuta delle scritture, quando diretta a pregiudicare i creditori, integra la fattispecie fraudolenta
- Documenti non formalmente obbligatori possono comunque essere oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale se sono rilevanti per la ricostruzione della gestione dell'impresa
- Le prove indiziarie e gli elementi di fatto raccolti in istruttoria (testimonianze, comportamenti gestionali, deviazioni di attività societaria, pagamenti in nero, omissioni sistematiche) possono essere sufficienti a ricavare il dolo, purché la motivazione che li collega all'elemento psicologico sia logica e congrua
- Il sindacato in Cassazione è limitato: non può ricalcare una revisione dei fatti quando la motivazione di merito è logica e congrua; i motivi nuovi sono ammessi con restrizioni processuali e possono essere dichiarati inammissibili se non devoluti in tempo o se inediti rispetto all'appello
- Per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico finalizzato al fallimento, ma il dolo generico consistente nella coscienza e volontà delle operazioni antidoverose e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza di tali operazioni
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