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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29339/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Grillanda impugna la conferma della condanna per reati di bancarotta fraudolenta documentale (irregolare tenuta dei libri e scritture contabili fino al 31/12/2014 e omessa tenuta dopo tale data) e di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (dissesto cagionato dal mancato pagamento di debiti erariali e previdenziali e verso Equitalia), contestati come co-amministratore di fatto insieme alla madre. Il ricorso, articolato in tre motivi, denuncia: 1) vizi motivazionali per eccessivo ricorso alla motivazione per relationem e pedissequa trasposizione della sentenza di primo grado; 2) erronea applicazione di legge, manifesta illogicità e travisamento della prova rispetto alla qualificazione di amministratore di fatto (si contestano l'uso di presunzioni semplici e la mancata prova di autonomia decisionale, nonché la illegittimità di estendere le norme penali fallimentari alla figura dell'amministratore di fatto); 3) travisamento della prova e vizio di qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo dei reati di bancarotta documentale, con richiesta di ricondurre i fatti alla bancarotta semplice e l'affermazione che il dovere di conservazione grava solo sull'amministratore di diritto. In memoria vengono inoltre depositati motivi nuovi riguardanti prevedibilità del dissesto, natura del dolo e ulteriore censura sulla qualificazione giuridica delle condotte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in toto. Sul primo motivo ha ritenuto legittima la motivazione per relationem: quando giudicati di primo e secondo grado sono conformi le motivazioni si integrano e possono essere lette congiuntamente (caso di doppia conforme). Sul secondo motivo ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto provata, con indici indiretti e testimonianze, la posizione di amministratore di fatto di Grillanda: gestione continuativa e significativa del core business, responsabilità su appalti, gestione del personale, disponibilità di mezzi, stretti legami familiari con l'amministratore di diritto e rilevanti elementi probatori (testimonianze, atti, comportamento societario) tali da escludere l'innocuità delle contestate imputazioni; la figura di amministratore di fatto è ricavabile dall'art. 2639 c.c. e non configura analogia in malam partem. Sul terzo motivo la Corte ha affermato che la bancarotta fraudolenta documentale può ricomprendere sia la sottrazione/occultamento (dolo specifico) sia la infedele tenuta delle scritture quando questa renda impossibile la ricostruzione degli affari (dolo generico); i giudici di merito hanno logicamente ricavato il dolo dalla condotta complessiva (omissione tenuta scritture dopo il 2014, pagamenti in contanti, deviazione di attività a Newco, accumulo debiti erariali e previdenziali). I motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per preclusione processuale e per essere in parte inediti rispetto all'appello. Esito: rigetto del ricorso e conferma delle condanne a carico di Grillanda.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite di enunciazione dei motivi in cassazione; il ricorso deve essere enunciato nei limiti necessari per la motivazione

  • art. 2639 cod. civ.

    Introduzione della nozione di amministratore di fatto; è parametro di riferimento per valutare la rilevanza della posizione di fatto ai fini delle responsabilità civili e, per ricaduta, penalistiche

  • artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 cod. civ.

    Norme civilistiche sui doveri e responsabilità degli amministratori cui la posizione di amministratore di fatto può essere ricondotta, con conseguenze anche sulle responsabilità verso terzi e creditori

  • art. 216 Legge Fallimentare (L.F.)

    Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale; prevede le due alternative (sottrazione/occultamento con dolo specifico e infedele tenuta delle scritture con dolo generico)

  • art. 217 Legge Fallimentare (L.F.)

    Disciplina la bancarotta semplice documentale; distinta dall'ipotesi fraudolenta per l'oggetto e per la tipologia dell'illecito

  • art. 2214 cod. civ.

    Imposizione all'imprenditore dell'obbligo di conservazione e fedele redazione delle scritture di impresa; parametro per valutare l'obbligo anche in capo all'amministratore di fatto

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limiti del controllo di legittimità in cassazione, che riguarda la motivazione e l'eventuale manifesta illogicità o travisamento della prova, non il sindacato sugli accertamenti di fatto

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi nuovi nel giudizio di cassazione e le relative preclusioni temporali e di devoluto

  • art. 40, comma 2, cod. pen.

    Regola la partecipazione causale o omissiva alla realizzazione dell'evento e la responsabilità per omissione; richiamata rispetto alla inerzia dell'amministratore di fatto

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è formalmente ammessa: quando giudicati di primo e secondo grado sono conformi le motivazioni si integrano e possono essere lette congiuntamente; la Cassazione controlla la congruità logico-giuridica complessiva più che la mera ripetizione testuale
  • La qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi fattuali e indiziari: assenza di investitura formale, attività gestionale continuativa non occasionale e autonomia decisionale/operative anche limitata a specifici rami dell'attività; una volta riconosciuta, il soggetto è soggetto ai doveri e alle responsabilità dell'amministratore di diritto, anche penalmente
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale è necessario distinguere le due alternative previste dalla norma: la sottrazione/occultamento richiede dolo specifico; la tenuta fraudolenta o l'omessa tenuta che rendono impossibile la ricostruzione degli affari richiedono il dolo generico. L'omissione deliberata della tenuta delle scritture, quando diretta a pregiudicare i creditori, integra la fattispecie fraudolenta
  • Documenti non formalmente obbligatori possono comunque essere oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale se sono rilevanti per la ricostruzione della gestione dell'impresa
  • Le prove indiziarie e gli elementi di fatto raccolti in istruttoria (testimonianze, comportamenti gestionali, deviazioni di attività societaria, pagamenti in nero, omissioni sistematiche) possono essere sufficienti a ricavare il dolo, purché la motivazione che li collega all'elemento psicologico sia logica e congrua
  • Il sindacato in Cassazione è limitato: non può ricalcare una revisione dei fatti quando la motivazione di merito è logica e congrua; i motivi nuovi sono ammessi con restrizioni processuali e possono essere dichiarati inammissibili se non devoluti in tempo o se inediti rispetto all'appello
  • Per la bancarotta impropria da operazioni dolose non è richiesto il dolo specifico finalizzato al fallimento, ma il dolo generico consistente nella coscienza e volontà delle operazioni antidoverose e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza di tali operazioni

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