Parere del Garante n. 354 del 19/06/2025
Parere su istanza di accesso civico - 19 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT di Sapienza Università di Roma nell’ambito del riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato a documenti relativi a una selezione per l’ammissione a un corso di dottorato. L’Autorità ritiene legittimo il diniego opposto dall’Ateneo per i documenti non già pubblicati, perché la loro ostensione integrale comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati, anche non vincitori. Viene esclusa anche un’ostensione parziale con oscuramento dei nominativi, poiché nel contesto descritto la re-identificazione sarebbe comunque agevole. Resta ferma la possibilità di valutare l’accesso documentale ex l. 241/1990, se sorretto da un interesse qualificato, e di considerare eventuali ulteriori limiti connessi a proprietà intellettuale o diritto d’autore.
Parere su richiesta di riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato a documenti relativi a una selezione per il dottorato di ricerca presso Sapienza Università di Roma
Parere su accesso civico a documenti di una selezione per il dottorato di ricerca
Il Garante si pronuncia sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nel procedimento di riesame di un diniego parziale di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava atti e documenti relativi a una procedura selettiva per l’ammissione a un corso di dottorato di ricerca.
Oggetto dell’istanza e risposta dell’università
La richiesta di accesso civico aveva ad oggetto:
- verbali integrali della commissione giudicatrice, con giudizi analitici, motivazioni e punteggi per ciascun candidato;
- documentazione prodotta dai candidati;
- criteri, griglie e modalità di valutazione;
- graduatorie provvisorie, intermedie e finali;
- ogni altro atto o documento connesso alla procedura.
L’amministrazione ha comunicato che criteri e graduatorie erano già pubblicati sul sito istituzionale, mentre ha negato l’ostensione dei verbali, della documentazione prodotta dai candidati e degli ulteriori atti richiesti. Contestualmente ha invitato il richiedente a integrare l’istanza per valutare, eventualmente, l’accesso documentale ai sensi della l. 241/1990.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013, nonché il limite relativo alla protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), dello stesso decreto. Vengono inoltre richiamati i principi del GDPR, in particolare:
- art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale;
- art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati.
L’Autorità evidenzia che, a differenza dell’accesso documentale, i dati e i documenti ottenuti tramite accesso civico divengono pubblici e liberamente conoscibili e riutilizzabili da chiunque, il che impone una valutazione particolarmente rigorosa del possibile pregiudizio per gli interessati.
Valutazione dei contenuti dei documenti richiesti
Secondo quanto rappresentato nel procedimento, i documenti relativi alla selezione contengono dati anagrafici e di contatto, ma soprattutto informazioni dettagliate di natura professionale, culturale e privata: voti di laurea, esami sostenuti, borse di studio, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche, corsi post-lauream, attestazioni di ricerca e stage, riconoscimenti, abstract della tesi, progetto di ricerca, elenco delle pubblicazioni, tesi di laurea, curriculum vitae, lettere di presentazione e motivazione.
Sono inoltre presenti le valutazioni della commissione, con punteggi distinti per titoli, pubblicazioni, esperienze di ricerca, progetto di ricerca, prova orale ed esito finale. Il Garante osserva che tali informazioni, pur riferite a un contesto concorsuale, incidono su aspetti attitudinali, professionali e personali dei candidati e possono rivelare elementi sensibili sotto il profilo della riservatezza in senso lato.
Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
L’Autorità ritiene che l’ostensione dei documenti richiesti determinerebbe un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati. Il pregiudizio concreto deriva non solo dal contenuto delle informazioni, ma anche dal regime di pubblicità tipico dell’accesso civico, che rende i documenti conoscibili da chiunque.
Il Garante sottolinea inoltre:
- le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei candidati al momento del conferimento dei dati all’università;
- la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla diffusione generalizzata di tali informazioni;
- le possibili ricadute negative sul piano personale, professionale, sociale e relazionale, specialmente per i candidati non vincitori.
Esclusione dell’ostensione parziale
Il Garante esclude che possa soccorrere l’accesso civico parziale mediante oscuramento dei dati identificativi, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013. Nel caso concreto, infatti, il livello di dettaglio e il contesto universitario renderebbero comunque agevole la re-identificazione dei candidati, sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente accademico.
L’Autorità richiama anche il concetto europeo di identificabilità, che non si limita al recupero diretto del nome, ma comprende anche l’identificazione tramite correlazione e deduzione.
Esito del parere
Alla luce di tali elementi, il Garante non ravvisa motivi per discostarsi dal diniego già opposto dall’Ateneo e ritiene che l’accesso civico ai documenti richiesti debba essere negato per il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Il parere è quindi favorevole al mantenimento del diniego, anche nella forma parziale proposta, in ragione dell’insufficienza di semplici oscuramenti per evitare la re-identificazione degli interessati.
Ulteriori profili e alternative
Resta impregiudicata ogni autonoma valutazione dell’università su eventuali ulteriori limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.lgs. 33/2013, in particolare quelli connessi a proprietà intellettuale o diritto d’autore, soprattutto per documenti come tesi di laurea e progetti di ricerca.
Resta inoltre ferma la possibilità per l’istante di presentare una nuova domanda ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, ove dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro procedurale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su richiesta del RPCT di Sapienza Università di Roma, nell’ambito del riesame di un diniego parziale a una istanza di accesso civico generalizzato. Il Garante rileva l’urgenza del termine di dieci giorni e adotta il provvedimento nelle forme consentite dal regolamento interno.
Documenti richiesti e posizione dell’amministrazione
L’istanza riguardava verbali integrali della commissione, documentazione prodotta dai candidati, criteri e griglie di valutazione, graduatorie e ogni altro atto connesso alla procedura selettiva per il dottorato. L’Ateneo ha comunicato che criteri e graduatorie erano già pubblicati online, mentre ha negato l’accesso ai verbali, ai documenti dei candidati e agli altri atti richiesti, invitando comunque il richiedente a valutare un’eventuale domanda di accesso documentale ex l. 241/1990.
Ragioni del diniego confermate dal Garante
Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, oltre agli artt. 4 e 5 del GDPR, sottolineando che nell’accesso civico i documenti ottenuti diventano pubblici e riutilizzabili da chiunque. I documenti richiesti contengono numerosi dati personali e informazioni altamente dettagliate su profilo formativo, professionale e privato dei candidati, incluse valutazioni, punteggi, titoli, pubblicazioni, progetti di ricerca, CV, tesi, lettere di presentazione e di motivazione.
Esclusione dell’accesso civico parziale
L’Autorità esclude che sia sufficiente un oscuramento dei dati identificativi, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013, perché il contesto universitario e il contenuto analitico dei documenti renderebbero comunque agevole la re-identificazione dei candidati. La diffusione dei dati esporrebbe gli interessati a ripercussioni personali, professionali e relazionali non prevedibili, specie per chi non ha superato la selezione.
Esito e ulteriori indicazioni
Il Garante esprime parere favorevole al mantenimento del diniego dell’accesso civico ai documenti richiesti. Precisa però che restano impregiudicate eventuali ulteriori limitazioni fondate su interessi come proprietà intellettuale e diritto d’autore, nonché la possibilità per l’istante di riproporre la richiesta come accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale.
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