Ordinanza n. 261/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. gen 102, n. sett. 25 del 25.11.2025 (v.all.1) emessa dall'Autorità di Bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro nei confronti dell'odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dell’Autorità di Bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Endine e Moro del 25 novembre 2025
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato una determinazione dell’Autorità di Bacino lacuale. In sede camerale il TAR ha rilevato due profili processuali: la notifica del ricorso era priva di firma digitale e mancava l’asseverazione, firmata digitalmente, di conformità della copia digitale depositata rispetto all’originale analogico; inoltre, l’istanza di fissazione dell’udienza riguardava esclusivamente la discussione della domanda cautelare e non anche l’udienza di merito. La mancata costituzione dell’amministrazione non consentiva, allo stato, di ritenere sanata la prima irregolarità. Il difensore della ricorrente ha chiesto in udienza la concessione di un termine per la regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha qualificato entrambi i profili come mere irregolarità sanabili. Ha quindi ordinato alla ricorrente di regolarizzare gli atti introduttivi entro il termine perentorio del 27 febbraio 2026, avvertendo che, in mancanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 4 marzo 2026. La domanda cautelare è stata ritenuta improcedibile in ragione dell’istanza di fissazione riferita soltanto alla discussione della sospensiva, ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a., ma l’ordinanza non definisce il giudizio e non pronuncia definitivamente sull’ammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, c.p.a.
L’istanza di fissazione dell’udienza deve riferirsi anche all’udienza di merito; se è riferita unicamente alla discussione della sospensiva, la domanda cautelare è improcedibile.
Massime di principio
- La mancanza della firma digitale nella notificazione del ricorso e dell’asseverazione digitale di conformità della copia depositata rispetto all’originale analogico costituisce un’irregolarità sanabile, quando il giudice non ritenga ancora integrata una sanatoria per effetto della costituzione dell’amministrazione intimata.
- Quando l’istanza di fissazione dell’udienza riguarda esclusivamente la discussione della sospensiva e non anche l’udienza di merito, la domanda cautelare è improcedibile ai sensi dell’art. 55, comma 4, c.p.a.
- In presenza di irregolarità processuali sanabili, il giudice deve consentire alla parte interessata di regolarizzare gli atti entro un termine perentorio, avvertendo che la mancata regolarizzazione comporterà l’inammissibilità del ricorso.
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