Cassazione Civile, Sentenza n. 29155/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento ricevuto il 02/10/2012 relativo alla Tarsu per l'anno 2010. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di motivazione dell'avviso; l'agente di riscossione appellò e la Commissione Tributaria Regionale accolse l'appello ritenendo che l'avviso fosse fondato sulla denuncia (autodenuncia) resa dalla stessa Arciconfraternita, che l'avviso indicava correttamente ubicazione ed estensione dei locali e che la parte non aveva dimostrato che si trattasse di luogo di culto esente. L'Arciconfraternita ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi: preteso giudicato esterno, vizio di valutazione delle prove e motivazione, violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo, carenza di legittimazione passiva (i loculi concessi ai confrati), esenzione per luogo di culto e censura sulla specificità e congruità dell'avviso di pagamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi per le seguenti ragioni principali: il presunto giudicato esterno invocato dalla ricorrente non poteva essere opponibile perché le sentenze allegate riguardavano annualità diverse o mancavano dei requisiti per estendere il giudicato; la CTR ha correttamente motivato la decisione giudicando l'avviso conforme alla denuncia presentata dalla contribuente e indicando ubicazione e superficie dei locali; le questioni di fatto non sono riesaminabili in Cassazione; l'eventuale violazione del diritto di partecipazione non era fondata dato che si trattava di avviso di pagamento e non di avviso di accertamento e la circostanza della partecipazione risultava comunque assicurata dalla denuncia del contribuente; le pretese esenzioni (luogo di culto o concessione dei loculi) devono essere espressamente indicate e provate nella denuncia ai sensi degli artt. 62 e 70 del D.lgs. 507/1993, e non operano automaticamente; la giurisprudenza consolidata esclude l'automatica esenzione per aree cimiteriali gestite da enti ecclesiastici. La sentenza di cassazione ha altresì dato atto dell'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex d.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamata in relazione al tema del giudicato; la Corte precisa che il giudicato in materia tributaria rileva solo per fatti di efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale e nei limiti oggettivi della causa petendi
artt. 112, 115, 116, 132, 189, 277, 359 c.p.c.
Norme processuali richiamate nell'ambito delle censure sulla motivazione, valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda il divieto di revisione del merito di fatto in sede di cassazione
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione al diritto a un giudice e alla motivazione; la Corte rileva che le decisioni di merito devono risultare motivatamente fondate ma che qui la CTR ha reso motivazione sufficiente
art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
Richiamata in relazione al diritto di partecipazione al procedimento tributario; la Corte rileva che la partecipazione non è stata pregiudicata nel passaggio dall'atto interno alla riscossione
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
Norma sul procedimento amministrativo e diritto di partecipazione; la Corte conclude che non è stato dimostrato un concreto vulnus alla partecipazione della contribuente in ordine all'avviso di pagamento
art. 62 e art. 70, D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Fondamentali per la decisione: impongono l'onere di denuncia e di informazione al contribuente per ottenere l'esclusione dalla tassazione di aree non idonee alla produzione di rifiuti; le esenzioni non operano automaticamente ma richiedono che il contribuente le deduca e provi nella denuncia
art. 2, comma 1, legge 20 maggio 1985, n. 222; art. 7 legge 25 marzo 1985, n. 121
Richiamate rispetto alla disciplina delle esenzioni per immobili destinati al culto; la Corte afferma che l'eventuale esenzione deve essere verificata concretamente e non risulta automatica
Canone 1205 del Codice di Diritto Canonico
Richiamato per distinguere il cimitero dai luoghi di culto; il cimitero è luogo sacro ma non necessariamente luogo di culto, con rilevanza per l'esclusione tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato in materia tributaria vincola solo per fatti di efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale e nei limiti della causa petendi; sentenze su annualità diverse o tra parti diverse non vincolano automaticamente.
- In tema di Tarsu/Tari, le esenzioni o esclusioni dalla base imponibile non operano automaticamente: il contribuente ha l'onere di denuncia e di prova (art. 62 e 70 D.lgs. 507/1993) per ottenere il riconoscimento dell'esenzione.
- Un avviso di pagamento fondato sui dati della denuncia resa dal contribuente può considerarsi adeguatamente motivato se indica ubicazione e superficie corrispondenti a quanto denunciato; la mancanza di prova contraria da parte del contribuente legittima la pretesa.
- La Cassazione non riesamina i fatti di merito: le censure che in realtà chiedono una rivalutazione della prova di fatto sono inammissibili in sede di cassazione.
- La qualificazione di aree cimiteriali come "luoghi di culto" o la loro esenzione va accertata concretamente e non può essere desunta automaticamente da regolamenti o denominazioni; i cimiteri possono produrre rifiuti assimilabili a urbani e non essere equiparati a edifici di culto per la Tarsu.
- Le doglianze procedurali relative al diritto di partecipazione devono essere attinenti all'atto impugnato: c'è differenza tra avviso di accertamento e avviso di pagamento quanto alle garanzie procedurali richieste.
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