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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28808/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRAP relativo al 2007 basato su indagini bancarie; il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia su richiesta di annullamento dell'avviso per presunta imprecisione dei dati istruttori; (2) omessa motivazione circa la mancata allegazione/sottoscrizione dell'autorizzazione del direttore regionale per le indagini bancarie (artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972); (3) nullità per omessa pronuncia su carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; (4) violazione e falsa applicazione dell'art. 32 DPR 600/1973 (presunzione sui prelevamenti bancari) alla luce della giurisprudenza costituzionale sulla materia (cfr. Corte Cost. n. 228/2014 e richiamo a precedenti)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha ritenuto che non sussista omessa pronuncia rilevante (possibile rigetto implicito) e che l'autorizzazione alle indagini bancarie abbia natura organizzativa interna la cui mancata allegazione non invalida automaticamente le risultanze, soprattutto perché l'autorizzazione era stata comunque depositata in giudizio. Ha invece accolto il quarto motivo: alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 228/2014) la presunzione di imputazione dei prelevamenti dai conti alle entrate del professionista non è più applicabile; la C.T.R. aveva comunque computato alcuni prelevamenti nel reddito e ciò è stato ritenuto erroneo. Perciò la sentenza impugnata è cassata limitatamente a questo motivo e la causa è rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (sede di Roma), in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38 e 39

    Norme richiamate come base per l'emissione dell'avviso di accertamento a seguito di indagini bancarie

  • d.P.R. 600/1973, art. 32, primo comma, n. 7

    Disposizione richiamata in tema di indagini bancarie; la Corte ha interpretato l'autorizzazione richiesta come atto organizzativo interno all'Amministrazione (rapporto fra uffici) la cui mancata allegazione non comporta automaticamente inutilizzabilità dei dati bancari, salvo la materiale assenza dell'autorizzazione o un concreto pregiudizio per il contribuente

  • d.P.R. 600/1973, art. 32, primo comma, n. 2 (secondo periodo)

    limitamente alle parole "o compensi"

    Relativamente alla presunzione di imputazione dei prelevamenti ai ricavi del professionista, la Corte Costituzionale ha censurato la norma (Corte Cost. n. 228/2014), con la conseguenza che per i lavoratori autonomi non può più operare automaticamente la presunzione che i prelevamenti costituiscano compensi imponibili

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, secondo comma, n. 7

    Norma parallela in materia IVA riguardante le indagini bancarie; anche qui l'autorizzazione ha natura interna/organizzativa e la sua mancata allegazione non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, salvo concreto pregiudizio o assenza materiale

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 4 e 5

    Fattispecie di cassazione per omessa pronuncia (n.4) e per omessa motivazione su punto decisivo (n.5). La Corte ha applicato il principio secondo cui non ogni mancanza formale costituisce omessa pronuncia rilevante: è necessario che la pronuncia sia effettivamente indispensabile; può sussistere un rigetto implicito quando la decisione è incompatibile con la pretesa non espressamente trattata

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014 (6 ottobre 2014)

    limitatamente alle parole "o compensi"

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte della norma che estendeva la presunzione dei prelevamenti anche ai "compensi" per i professionisti; ciò ha eliminato la presunzione automatica che i prelevamenti bancari dei professionisti costituiscano reddito imponibile

  • Corte costituzionale, sentenza n. 225/2005

    Cita un precedente costituzionale relativo alla materia dei prelevamenti bancari; tuttavia la decisione operativa nel caso è la più recente n. 228/2014 che ha inciso sulla vigenza della presunzione

Massime di principio

  • La nullità per omessa pronuncia richiede che l'omissione sia davvero determinante per la decisione: la Corte ammette il rigetto implicito quando la pretesa è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza
  • L'autorizzazione interna per le indagini bancarie (atto organizzativo dell'Amministrazione) non determina di per sé inutilizzabilità delle risultanze; l'invalidità delle prove bancarie opera solo in caso di materiale assenza dell'autorizzazione e/o di concreto pregiudizio per il contribuente
  • Se l'avviso di accertamento ha consentito al contribuente di conoscere gli elementi della pretesa e questi sono stati affrontati nel giudizio (anche sinteticamente), le doglianze sulla mancanza di chiarezza possono essere ritenute infondate o implicitamente rigettate
  • Per i lavoratori autonomi, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 228/2014, i prelevamenti dai conti correnti non possono più essere automaticamente presunti come compensi imponibili: l'amministrazione deve fornire specifica prova della destinazione dei prelevamenti oppure il contribuente può dimostrarne la destinazione diversa
  • Se la Cassazione accoglie un motivo fondato relativo all'erronea applicazione della presunzione sui prelevamenti, la decisione viene cassata e rinviata per nuovo giudizio alla Commissione tributaria competente, che dovrà riallacciare la propria valutazione alla pronuncia costituzionale

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