Sentenza n. 526/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.113/2025 del 16 settembre 2025, resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del Lavoro, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 23.09.2025, passata in giudicato giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, n. 113/2025 del 16 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 113/2025 del 16 settembre 2025 del Tribunale di Pordenone, resa in funzione di giudice del lavoro, notificata al Ministero il 23 settembre 2025 e passata in giudicato il 19 dicembre 2025. Il ricorso presupponeva la mancata esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione. Il testo non espone ulteriori motivi o contestazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che il Ministero aveva ottemperato al giudicato, sebbene dopo la proposizione della domanda giudiziale. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato; ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;
L'adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione, anche se successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione del giudicato da parte dell'Amministrazione successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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