Cassazione Penale, Sentenza n. 25501/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa per la causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna confermata in appello per detenzione illecita di sostanze stupefacenti a fini di cessione, ritenuta di lieve entità ma aggravata dalla non occasionalità della condotta. In primo grado erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e il giudice aveva operato un bilanciamento con una pretesa recidiva indicata in motivazione, pur non risultando la recidiva contestata. Il ricorrente ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente applicato una recidiva non contestata, con conseguente illegittimità del trattamento sanzionatorio e mancato effettivo riconoscimento della diminuente ex art. 62-bis c.p.; ha inoltre sostenuto che la Corte territoriale avrebbe indebitamente trasformato tale errore in un mero errore formale, e che la pena inflitta sarebbe incompatibile con la cornice edittale dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato come il riferimento alla recidiva fosse in realtà un richiamo alla contestata aggravante della non occasionalità, e lo ha ritenuto comunque manifestamente infondato alla luce della motivazione complessiva di primo e secondo grado, che valorizzava plurimi precedenti specifici, la reiterazione di episodi di detenzione per spaccio e la condotta tenuta anche in costanza di misura cautelare.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
secondo periodo; ultima parte relativa alla aggravante della non occasionalità
La disposizione è richiamata come base della contestazione per detenzione di stupefacenti a fini di cessione in fattispecie di lieve entità, con aggravante della non occasionalità della condotta.
art. 62-bis c.p.
È evocato quale fonte della diminuente per le circostanze attenuanti generiche, che il ricorrente assume non essere stata effettivamente riconosciuta a causa del preteso errore del primo giudice nel bilanciamento.
art. 131-bis c.p.
È menzionato dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità del fatto, in ragione della natura del fatto, delle modalità di realizzazione e della personalità dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
È applicato per conseguire, a seguito della declaratoria di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e respinte in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura di vizio motivazionale non può fondarsi su una lettura parcellizzata degli atti di merito, ma deve misurarsi con la motivazione complessiva della decisione, compresi dispositivo e passaggi argomentativi che chiariscono la reale portata del provvedimento.
- Quando il giudice di merito spiega in modo non manifestamente illogico che un riferimento improprio a un istituto diverso risponde in realtà al richiamo di una circostanza effettivamente contestata, la doglianza che assume l'esistenza di un errore decisivo può risultare infondata.
- Ai fini della valutazione della non occasionalità della condotta in materia di stupefacenti, possono rilevare la reiterazione di episodi di detenzione per spaccio, la prossimità temporale tra i fatti, i precedenti specifici e la commissione del fatto in costanza di misura cautelare.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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