Sentenza del 09/06/2015 n. 3292 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi erariali indiretti - Registro - Eredità - Dichiarazione di successione - Errore commesso dagli eredi del de cuius - Emendabilità successiva alla presentazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la dichiarazione di successione è emendabile anche successivamente alla presentazione. L'articolo 9, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 600/1973 non stabilisce un limite temporale all'emendabilità in caso di errori del contribuente. Negare la possibilità di rettifica comporterebbe un prelievo fiscale indebito, contrario ai principi di capacità contributiva e di correttezza dell'azione amministrativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno contestato l'impossibilità di correggere o ritrattare la dichiarazione di successione dopo la sua presentazione, sostenendo che l'errore commesso nella dichiarazione dovesse poter essere emendato. La dichiarazione di successione contiene infatti una mera esternazione di scienza e di giudizio e non costituisce un atto negoziale o dispositivo irrevocabile. Essa può quindi essere modificata quando emergano nuovi elementi di conoscenza o di valutazione, trattandosi di un atto inserito nel procedimento di accertamento dell'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 9, commi 7 e 8
La norma non introduce un limite temporale assoluto alla possibilità di correggere una dichiarazione di successione quando il contribuente abbia commesso un errore.
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva impedisce che il contribuente sia assoggettato a un prelievo superiore a quello effettivamente dovuto a causa di un errore dichiarativo emendabile.
Costituzione, art. 97
Il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione richiede che l'Amministrazione eviti di mantenere un'imposizione oggettivamente non corretta.
Massime di principio
- La dichiarazione di successione, in quanto dichiarazione di scienza e non atto negoziale, può essere corretta o integrata anche dopo la presentazione, se l'errore incide sulla corretta determinazione dell'imposta.
- L'assenza di un termine specifico non significa che ogni rettifica sia sempre possibile senza limiti: devono essere rispettate le regole procedurali applicabili, i termini di rimborso o di impugnazione e gli eventuali termini di decadenza previsti dalla legge.
- In caso di errore dichiarativo, è opportuno documentare tempestivamente l'errore e presentare una dichiarazione rettificativa o un'istanza all'Amministrazione finanziaria, chiedendo la riliquidazione dell'imposta o il rimborso dell'eventuale eccedenza.
- L'Amministrazione non dovrebbe pretendere un'imposta non dovuta solo perché l'errore è stato rilevato dopo la presentazione della dichiarazione, poiché ciò contrasterebbe con i principi di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa.
- Il principio riguarda gli errori oggettivamente dimostrabili nella rappresentazione dei dati rilevanti ai fini fiscali e non necessariamente le successive modifiche di convenienza o le scelte negoziali del contribuente.
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