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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29134/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

Una parte aveva convenuto i proprietari di un fondo chiedendo la condanna al pagamento di un indennizzo ex art. 936 c.c. per un prefabbricato da lei sistemato sul terreno altrui, sostenendo che l'opera fosse stata realizzata con il consenso dei proprietari e che, per effetto dell'accessione, i convenuti ne avessero tratto vantaggio economico. I convenuti avevano eccepito la prescrizione del diritto e contestato nel merito la domanda, proponendo anche riconvenzionale per i danni da asserita occupazione illecita del fondo. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto azionato e rigettato la riconvenzionale; la Corte d'appello aveva invece accolto parzialmente il gravame, condannando i proprietari al pagamento di una somma ridotta. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il diritto all'indennizzo era comunque prescritto, perché il termine decorreva dalla realizzazione o ultimazione della costruzione e non dal rilascio del bene nel 2012; hanno inoltre dedotto l'inammissibilità della pretesa di acquisto per accessione per effetto di questioni già coperte da giudicato e hanno richiamato la natura abusiva e penalmente rilevante dell'opera, ritenendo che ciò escludesse comunque un indennizzo a loro carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha chiarito che l'art. 936 c.c. non attribuisce al terzo costruttore la proprietà del suolo, ma solo, ricorrendone i presupposti, il diritto all'indennizzo o l'esonero dallo ius tollendi. Ha precisato che il credito all'indennizzo sorge quando il proprietario non può più esercitare lo ius tollendi, cioè allo scadere dei sei mesi dalla conoscenza dell'incorporazione oppure immediatamente se l'opera è stata eseguita con la sua scienza e senza opposizione o in buona fede; di conseguenza, da quel momento decorre anche la prescrizione del diritto, non dal successivo rilascio del bene. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, assorbendo gli ulteriori rilievi.

Norme richiamate

  • art. 936 c.c.

    "quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle"; "se il proprietario preferisce ritenerle deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore recato al fondo"

    la norma disciplina l'accessione: la proprietà della costruzione segue il fondo; al terzo non spetta la proprietà del suolo, ma solo, nei casi previsti, il diritto all'indennizzo e/o l'esonero dallo ius tollendi

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come regola di decisione della causa sulla base delle prove dedotte dalle parti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di valutazione delle prove da parte del giudice

  • art. 1350 c.c.

    richiamato incidentalmente per osservare che il consenso del proprietario, se inteso come concessione ad aedificandum assimilabile a diritto reale di superficie, richiederebbe la forma scritta

Massime di principio

  • Nel sistema dell'art. 936 c.c., il proprietario del suolo acquista per accessione la proprietà delle costruzioni incorporate nel fondo; il terzo costruttore non acquista alcun diritto dominicale sul suolo, ma soltanto, al ricorrere dei presupposti di legge, un credito all'indennizzo e la tutela contro lo ius tollendi.
  • Il diritto all'indennizzo ex art. 936 c.c. sorge quando viene meno la facoltà del proprietario di ordinare la rimozione dell'opera; pertanto il termine di prescrizione decorre da quel momento e non dal successivo rilascio del bene.
  • Se le opere sono state eseguite con la scienza del proprietario e senza opposizione, oppure in buona fede del terzo, il proprietario non può esercitare lo ius tollendi ed è tenuto all'indennizzo previsto dalla norma.
  • Ai fini della quantificazione dell'indennizzo rileva il momento dell'impiego dei materiali e della prestazione della manodopera, perché in quel momento si realizza il vantaggio patrimoniale del proprietario del fondo.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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