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Ordinanza

Ordinanza n. 1767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza resa in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2414 /2026, pubblicata il 9 febbraio 2026, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso avente R.G. n. 204/2026, proposto dagli odierni appellanti, per l’annullamento del giudizio di “non idoneità” alla prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il Ministero della Giustizia.

Giustizia amministrativa202602941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che ha respinto il ricorso contro il giudizio di non idoneità alla prova scritta del concorso per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidate a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Le candidate hanno appellato la sentenza semplificata del TAR Lazio, deducendo rilievi avverso il giudizio di non idoneità alla prova scritta e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale. In appello hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza e, considerato l'elevato numero di vincitori e idonei collocati nella graduatoria nel frattempo approvata, hanno domandato l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che i rilievi contro la sentenza impugnata non fossero prima facie privi di fumus. Non ha però disposto una sospensione specifica della sentenza, ritenendo adeguata la tutela cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi onerato le amministrazioni appellate di adottare adeguate misure idonee a evitare che l'eventuale accoglimento dell'appello risulti inutile nelle more del giudizio, fissando la discussione del merito al 3 dicembre 2026. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, indicando gli elementi che l'avviso sul sito dell'amministrazione deve contenere e stabilendo il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della documentazione dell'adempimento entro quindici giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Ogni questione di rito e di merito è stata lasciata impregiudicata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale modalità di tutela cautelare; il giudice può accompagnarla con misure idonee a preservare l'utilità dell'eventuale decisione favorevole.

  • art. 95, comma 4, c.p.a.

    L'integrazione del contraddittorio deve essere eseguita nel termine assegnato, a pena di improcedibilità dell'appello.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, quando i motivi presentano prima facie un apprezzabile fumus ma le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una rapida definizione del merito, il giudice può accordare tutela attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulle questioni di rito e di merito.
  • La fissazione sollecita del merito può essere accompagnata dall'ordine rivolto all'amministrazione di adottare misure adeguate a preservare l'utilità concreta dell'eventuale accoglimento del ricorso nelle more della decisione.
  • Quando l'impugnazione incide su una procedura concorsuale con una graduatoria comprendente numerosi vincitori e idonei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante pubblici proclami, con indicazione nell'avviso degli estremi del giudizio, dei ricorrenti, dell'amministrazione, dell'atto impugnato, dei motivi essenziali e dei nominativi dei controinteressati.
  • L'inosservanza del termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio comporta l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 95, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoTermini del procedimento

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