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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 6525 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamenti "a tavolino" - Contraddittorio preventivo - Obbligatorietà - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento fosse nullo perché emesso senza consentirgli di partecipare preventivamente al procedimento mediante contraddittorio endoprocedimentale. La contestazione riguardava un accertamento cosiddetto "a tavolino", cioè svolto senza accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’attività del contribuente. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, per i tributi armonizzati, non basta eccepire in modo formale l’assenza del contraddittorio: il contribuente deve indicare concretamente quali osservazioni e difese avrebbe potuto presentare.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 è stato ritenuto applicabile soltanto agli accertamenti emessi dopo accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, e non agli accertamenti "a tavolino". Nell’ordinamento nazionale non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo per ogni tipologia di accertamento. Inoltre, in materia di tributi armonizzati, l’eventuale violazione può determinare l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali argomenti avrebbe potuto far valere.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Le garanzie procedimentali si applicano agli accertamenti emessi in esito ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuati nei locali ove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.

    La norma non è stata estesa agli accertamenti svolti esclusivamente sulla base dei dati disponibili all’ufficio, senza attività ispettive presso i locali del contribuente.

  • Cassazione, ordinanza n. 527/2015

    Ha escluso l’applicazione generalizzata delle garanzie dell’art. 12, comma 7, agli accertamenti cosiddetti "a tavolino".

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823 del 9 dicembre 2015

    Ha affermato che nell’ordinamento nazionale non esiste un diritto generale al contraddittorio preventivo per tutte le tipologie di accertamento.

  • Cassazione, sentenze nn. 20935/2009, 25054/2013, 11453/2014 e 11665/2016

    Per i tributi armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio non comporta automaticamente la nullità dell’atto: il contribuente deve indicare in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto sottoporre all’amministrazione.

Massime di principio

  • L’assenza di contraddittorio preventivo non rende automaticamente nullo ogni accertamento fiscale.
  • Le specifiche garanzie dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 operano principalmente quando l’accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente.
  • Negli accertamenti "a tavolino", effettuati senza accessi o verifiche nei locali, il contraddittorio preventivo non è generalmente obbligatorio, salvo diverse garanzie previste dalla specifica disciplina del tributo.
  • Per i tributi armonizzati, chi lamenta la violazione del contraddittorio deve dimostrare concretamente quali osservazioni, documenti o argomentazioni avrebbe presentato e in che modo avrebbero potuto incidere sull’esito dell’accertamento.
  • Una contestazione meramente formale della mancata partecipazione al procedimento, priva di una concreta prova di pregiudizio difensivo, normalmente non è sufficiente per ottenere l’annullamento dell’atto.

Testo integrale

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