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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17497/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di usura pluriaggravata (art. 644 c.p.), con l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, c.p., articolando tre motivi: (1) insufficienza e mancata motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, contestando la versione della persona offesa (Bene Pietro) e sostenendo che le somme fossero un prestito infruttifero e non usurario; (2) illegittimità dell'applicazione dell'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1), sostenendo che il reato non fosse stato commesso con finalità diretta di favorire la cosca Bellocco né faceva parte del loro programma criminale; (3) carenza delle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di recidiva e sull'idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), deducendo che il tempo trascorso e l'assenza di condotte successive escludevano la persistenza del pericolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. Il Tribunale ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza impugnata immune da vizi: ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri acquisiti (conversazioni intercettate, bonifici collegati a fatture per operazioni inesistenti) che dimostravano la corresponsione complessiva di 44.000 euro con condizioni usurarie (tasso effettivo indicato pari all'803% rispetto a un tasso soglia del 23,75%). Ha inoltre ritenuto provata l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, sulla base di dichiarazioni e intercettazioni che collegavano i proventi all'associazione mafiosa Bellocco e sui legami personali del Monardo con esponenti della cosca (es. conversazioni su pretese economiche, trasferimento di somme in Calabria, accompagnamento della salma di un esponente della famiglia). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha riconosciuto il pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e ha ritenuto che misure meno afflittive non sarebbero state sufficienti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e sentenza Corte cost. n.186/2000 richiamata).

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen.

    Rilevanza degli elementi probatori (dichiarazioni della vittima, intercettazioni, documentazione contabile) per configurare il reato di usura e la quantificazione del tasso usurario; il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione alla predeterminazione di interessi usurari e alle modalità di restituzione (bonifici collegati a fatture inesistenti).

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    L'aggravante per finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa richiede che la condotta sia diretta a favorire l'attività dell'associazione; il giudice ha ritenuto tale finalità dimostrata da dichiarazioni della persona offesa, dallo stesso indagato e da intercettazioni/documentazione che indicavano la destinazione di parte dei proventi alla cosca Bellocco e legami personali del ricorrente con esponenti della famiglia mafiosa.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto dell'impugnazione della motivazione: il Collegio ha ritenuto che la motivazione del giudice della cautela fosse adeguata e conforme ai criteri probatori richiesti dalla normativa processuale in tema di misure cautelari.

  • art. 199 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in ordine a profili procedurali collegati alla valutazione delle intercettazioni e degli atti: il Tribunale ha ritenuto regolare l'utilizzo probatorio degli elementi acquisiti e la loro valutazione ai fini dei gravi indizi.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha applicato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, ritenendo che le circostanze concrete non superassero tale presunzione e che, pertanto, la custodia in carcere fosse giustificata rispetto al pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio.

  • art. 125, 274, 292 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla carenza di motivazione e alle esigenze cautelari; il Collegio ha ritenuto che il giudice della cautela avesse adeguatamente motivato la scelta della misura e valutato gli elementi relativi alla pericolosità e alla idoneità delle misure alternative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti della cancelleria per l'esecuzione del versamento alla cassa delle ammende, come disposto in favore dello Stato.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per la determinazione e applicazione della sanzione pecuniaria equitativa (cassa delle ammende) nei confronti del ricorrente ritenuto non aver presentato il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari personali, le dichiarazioni della persona offesa possono costituire elementi idonei a fondare i "gravi indizi" richiesti per la custodia cautelare anche in assenza di riscontri esterni formali, purché il giudice valuti la coerenza e gli eventuali riscontri indiziari (intercettazioni, movimenti finanziari, documenti).
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, richiede che la condotta sia diretta a favorire l'associazione mafiosa; tale finalità può essere desunta da elementi indiziari complessivi quali dichiarazioni, trasferimenti di proventi verso territori di influenza della cosca, rapporti personali ravvicinati con esponenti della famiglia mafiosa e comportamenti che indicano riconoscimento e collaborazione.
  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis, comma 1, impone al difensore di fornire elementi concreti e contemporanei in grado di superarla (es. periodo esteso di condotte pacificamente discontinui, prova di reale radicamento locale senza rischio di fuga o di inquinamento), pena il mantenimento di misure custodiali più afflittive.
  • L'utilizzo di strumenti di controllo meno afflittivi (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) può risultare insufficiente quando risultino indizi di forte legame con associazioni criminali, rischio di inquinamento probatorio o disponibilità di risorse e reti che favoriscano la reiterazione del reato o l'occultamento di prove.
  • Le intercettazioni e gli elementi finanziari (bonifici, fatture inesistenti) costituiscono riscontri concreti particolarmente rilevanti nella valutazione della sussistenza di interessi usurari e nella ricostruzione del percorso dei proventi illeciti verso soggetti o territori riconducibili ad associazioni mafiose.

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