Sentenza del 12/06/2017 n. 1451 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Riscossione - Iscrizione ipotecaria - Immobili conferiti in fondo patrimoniale - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili costituiti in fondo patrimoniale fossero impignorabili e, conseguentemente, non potessero essere assoggettati a iscrizione ipotecaria per i debiti oggetto di riscossione. La contestazione si fondava sull'asserita estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia. La decisione ha chiarito che chi invoca la protezione del fondo patrimoniale deve provare sia che il debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni familiari, sia che il creditore fosse consapevole di tale estraneità.
La decisione
La tutela del fondo patrimoniale non opera automaticamente. I beni possono essere sottoposti ad azione esecutiva e all'iscrizione ipotecaria quando il debito sia riconducibile ai bisogni della famiglia, valutati anche in relazione al tenore di vita familiare. In tale nozione possono rientrare anche debiti derivanti dall'attività professionale o imprenditoriale di uno dei coniugi, se l'obbligazione è stata contratta per soddisfare esigenze familiari. In mancanza della prova dell'estraneità del debito e della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore, prevale la posizione dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
Articolo 170 del codice civile
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La norma non rende i beni del fondo patrimoniale assolutamente impignorabili. La protezione opera soltanto se il debitore dimostra che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità.
Massime di principio
- Chi invoca l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale deve fornire la prova concreta dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia; non è sufficiente richiamare genericamente l'esistenza del fondo.
- La nozione di bisogni della famiglia è ampia e deve essere valutata in relazione al tenore di vita familiare; può comprendere anche obbligazioni originate dall'attività professionale o d'impresa di un coniuge quando siano funzionali al mantenimento o al soddisfacimento delle esigenze familiari.
- È necessario dimostrare anche che il creditore conoscesse l'estraneità del debito: la sola natura fiscale, professionale o imprenditoriale dell'obbligazione non basta automaticamente a escludere l'azione esecutiva.
- In assenza di entrambe le prove, i beni conferiti nel fondo patrimoniale possono essere assoggettati a iscrizione ipotecaria e alle successive azioni esecutive.
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