Sentenza del 27/01/2016 n. 1492 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata alla somma ricevuta al pensionamento a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa aziendale PIA/FONDENEL. Sosteneva che, per la parte maturata entro il 31 dicembre 2000 e relativa al rendimento derivante dall'investimento sul mercato dei contributi versati, dovesse applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985, anziché la tassazione separata prevista per il trattamento di fine rapporto. Contestava inoltre la motivazione della CTR, che aveva ritenuto trasformato il contratto originario in un trattamento previdenziale integrativo unitario e non aveva distinto tra capitale e rendimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e rinviato la causa a una diversa sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare, sulla base delle norme contrattuali, se e in quale misura il Fondo abbia investito sul mercato il capitale accantonato e quale rendimento netto sia stato effettivamente conseguito. Solo tale rendimento, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, può essere tassato al 12,50%; la quota di capitale e gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 restano soggetti al regime di tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 16 e 17
Regime di tassazione separata
Si applica alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative e, integralmente, agli importi maturati dal 1 gennaio 2001.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo
Per gli iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,50% si applica, per gli importi maturati entro il 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, come modificato dalla legge n. 335 del 1995, art. 11
Applicazione alle prestazioni erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti a enti di previdenza complementare dopo l'entrata in vigore del decreto
La disciplina più recente non si applica retroattivamente agli iscritti ai fondi di previdenza complementare anteriormente alla sua entrata in vigore.
D.Lgs. n. 41 del 2000
Dal 1 gennaio 2001 non è più consentita la distinzione tra capitale e rendimento ai fini del diverso trattamento fiscale; gli importi successivi sono assoggettati integralmente a tassazione separata.
Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13642 del 2011
Le prestazioni erogate in forma capitale a iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 sono tassate diversamente per sorte capitale e rendimento fino al 31 dicembre 2000
Il principio vincolante distingue tra capitale costituito dai contributi versati e rendimento netto prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a fondi previdenziali integrativi aziendali, occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento netto effettivamente prodotto dall'investimento del capitale sul mercato.
- Per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare dell'aliquota del 12,50%, mentre la sorte capitale è soggetta a tassazione separata.
- La mera qualificazione contrattuale della prestazione come previdenziale o assicurativa non è sufficiente: il giudice deve accertare concretamente la struttura del fondo, le modalità di gestione e l'effettivo rendimento conseguito.
- La distinzione tra capitale e rendimento richiede prova documentale e un calcolo specifico; non è sufficiente presumere che l'intera somma erogata costituisca rendimento o, al contrario, capitale.
- Gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 sono soggetti integralmente al regime di tassazione separata, senza applicazione della diversa aliquota sul rendimento prevista per il periodo precedente.
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