Sentenza del 03/02/2016 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, sostenendo l'illegittimità del raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento. In particolare, ha affermato che la denuncia penale avrebbe dovuto essere presentata prima della scadenza dei termini ordinari e ha richiamato l'intervenuta prescrizione per alcune annualità. Ha inoltre contestato la legittimità degli accertamenti e chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la documentazione acquisita evidenziava possibili reati tributari e che, in presenza dell'obbligo di denuncia, il raddoppio dei termini opera indipendentemente dal momento della denuncia e dall'esito del procedimento penale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello. Ha ritenuto infondata la contestazione sul raddoppio dei termini, rilevando che, una volta acquisiti elementi idonei a configurare un reato tributario, l'Amministrazione aveva l'obbligo di presentare denuncia e che non emergeva alcun uso pretestuoso della denuncia per ottenere un termine più ampio. Il raddoppio è stato quindi ritenuto applicabile anche alle annualità per le quali il termine ordinario era già scaduto, rendendo tempestivi e legittimi gli avvisi di accertamento. La richiesta di sospensione è stata superata per mancanza di allegazioni sul periculum in mora. La sentenza di primo grado è stata confermata e il contribuente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese del grado di appello, oltre ai 1.500 euro già liquidati in primo grado.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
La norma è stata interpretata nel senso che, in presenza di fatti comportanti l'obbligo di denuncia per un reato tributario, i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi raddoppiano per legge.
Art. 57, comma 3, D.P.R. 633/1972
La disposizione è stata applicata in modo analogo per gli accertamenti IVA, riconoscendo il raddoppio dei termini quando emergono condotte penalmente rilevanti.
Art. 109 TUIR
L'Agenzia delle Entrate lo ha richiamato per sostenere la non deducibilità dei costi considerati nella determinazione del reddito d'impresa.
Art. 17-bis D.Lgs. 546/1992
È richiamato in relazione alla procedura di reclamo-mediazione avviata dal contribuente contro gli avvisi di accertamento.
D.Lgs. 74/2000
È stato richiamato quale fonte dei reati tributari rilevanti ai fini dell'obbligo di denuncia e del conseguente raddoppio dei termini di accertamento.
Art. 18 D.Lgs. 546/1992
La sentenza richiama la disciplina processuale tributaria per la condanna della parte soccombente alle spese di lite.
Sentenza Corte costituzionale n. 247/2011
Secondo l'interpretazione recepita dalla Commissione, il raddoppio dei termini opera per legge quando sussiste l'obbligo di denuncia, senza che rilevi il momento concreto in cui la denuncia viene presentata, salvo il caso di denuncia pretestuosa.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 5642/2011
È stata utilizzata per affermare che il pubblico ufficiale, quando acquisisce elementi di possibile rilevanza penale, è tenuto a denunciare il fatto e non può omettere la denuncia sulla base di una valutazione discrezionale.
Sentenza Corte di Cassazione n. 9974/2015
È richiamata a conferma del principio secondo cui il raddoppio dei termini può operare indipendentemente dall'esito del procedimento penale.
Massime di principio
- Quando dagli elementi acquisiti dall'Amministrazione emergono fatti astrattamente riconducibili a un reato tributario perseguibile d'ufficio, l'obbligo di denuncia può determinare il raddoppio dei termini di accertamento.
- Il raddoppio dei termini non richiede necessariamente che la denuncia penale sia presentata prima della scadenza del termine ordinario, secondo l'orientamento applicato nella sentenza.
- Il giudice tributario può verificare se la denuncia sia stata presentata in modo pretestuoso al solo scopo di ottenere il raddoppio dei termini; in assenza di indizi di abuso, il raddoppio viene normalmente riconosciuto.
- L'esito del procedimento penale non condiziona automaticamente la validità del raddoppio: rileva principalmente l'esistenza originaria di elementi tali da imporre la denuncia.
- La contestazione della decadenza deve essere accompagnata da una specifica contestazione dei presupposti penali e della natura non pretestuosa della denuncia; la mera affermazione che il termine ordinario era scaduto può non essere sufficiente.
- La richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza deve dimostrare concretamente il periculum in mora, cioè il rischio di un danno grave e difficilmente reversibile; in mancanza, l'istanza può essere respinta senza esame approfondito degli altri presupposti.
- Se il contribuente non contesta specificamente la fondatezza dei dati e dei calcoli contenuti negli avvisi, il giudice può considerarli non adeguatamente messi in discussione.
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