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Legge

L.R. Lazio 6/2007

Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Individuazione del primo ambito comprendente il territorio dei comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 6/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce per il Lazio un meccanismo straordinario di finanziamento per urbanizzazioni primarie, risanamento igienico-sanitario e riqualificazione paesaggistica in ambiti territoriali con grave abusivismo edilizio. Nel primo ambito, i comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia dovevano presentare un programma entro 90 giorni dall’entrata in vigore. La disciplina è di interesse soprattutto storico e programmatorio.

Interventi straordinari di riqualificazione e risanamento di aree con abusivismo edilizio nel Lazio

Interventi straordinari per la riqualificazione e il risanamento di aree con abusivismo edilizio

La legge regionale disciplina un intervento straordinario della Regione Lazio per finanziare opere di urbanizzazione primaria e interventi di risanamento e riqualificazione urbanistico-ambientale, igienico-sanitaria e paesaggistica in ambiti territoriali caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale laziale e individua, in fase transitoria, il primo ambito di intervento.

Finalità e individuazione degli ambiti territoriali

La Regione concorre al finanziamento di opere e interventi nei territori interessati dalla presenza di nuclei edilizi abusivi, con l’obiettivo di ridurre il degrado urbanistico, ambientale e igienico-sanitario e di recuperare beni paesaggistici compromessi o degradati. Ogni anno la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti e con il supporto dell’Osservatorio regionale sull’abusivismo edilizio, individua gli ambiti territoriali ammissibili a finanziamento e stabilisce il termine entro cui i comuni interessati devono presentare il programma degli interventi.

Programma di interventi comunale

I comuni approvano un programma di durata triennale, anche in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti, previa acquisizione dei pareri delle amministrazioni competenti in conferenza di servizi. Il programma riguarda nuclei edilizi abusivi comprendenti costruzioni condonate o condonabili secondo la normativa vigente, perimetrati ai sensi della disciplina regionale sull’abusivismo edilizio e soggetti a variante speciale.

Il programma è predisposto d’intesa:

  • con il rappresentante degli ambiti territoriali ottimali (ATO) competenti;
  • ove esistenti, con i soggetti costituiti in forme consortili di autorecupero.

L’approvazione del programma da parte del comune costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti, con finalità di accelerazione degli interventi.

Contenuti e priorità degli interventi finanziabili

Le opere di urbanizzazione primaria finanziabili sono, in ordine di priorità:

  • fognature;
  • sistemi di depurazione;
  • rete idrica;
  • rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas.

Il programma comprende anche gli interventi di risanamento e riqualificazione dei beni paesaggistici compromessi o degradati.

Il programma deve indicare:

  • una relazione dettagliata delle opere e degli interventi, eventualmente con progetto preliminare e relativi costi;
  • le aree di localizzazione;
  • le opere già in corso di realizzazione da parte del comune, dell’ATO o dei consorzi di autorecupero;
  • le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento.

Contributi regionali, criteri e priorità

La Giunta regionale verifica la compatibilità del programma con la legge e, con propria deliberazione, individua:

  • le opere e gli interventi finanziati;
  • la percentuale di finanziamento e gli importi massimi di spesa ammissibili;
  • le modalità di concessione, erogazione, controllo e revoca dei finanziamenti;
  • eventuali forme di gestione unitaria della progettazione.

Sono criteri prioritari per il finanziamento:

  • le opere di urbanizzazione primaria già in corso di realizzazione;
  • gli interventi che prevedono risparmio energetico e uso di fonti rinnovabili;
  • gli interventi che favoriscono il recupero e il riutilizzo delle acque piovane e, per usi compatibili, delle acque trattate.

Restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni regionali sui benefici e sulle provvidenze di legge, nonché i poteri sostitutivi della Regione previsti dalla normativa sull’abusivismo edilizio.

Progettazione, esecuzione e ruolo dei consorzi di autorecupero

I comuni affidano progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle opere ammesse a finanziamento tramite procedura a evidenza pubblica.

Il Comitato regionale per i lavori pubblici esprime il parere sui progetti secondo la normativa regionale di settore.

Se esistono forme consortili di autorecupero, la realizzazione è ripartita così:

  • ai comuni spettano depuratori, collettori primari o principali e rete idrica;
  • ai consorzi spettano le opere di completamento, entro la soglia comunitaria, relative al collegamento delle fognature e delle reti idriche ai collettori primari o principali.

L’adesione alle forme consortili di autorecupero interrompe il decorso degli interessi dovuti sugli oneri concessori per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, nei limiti previsti dalla legge.

Coordinamento istituzionale

È istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Comitato regionale di coordinamento per monitorare progettazione e realizzazione degli interventi finanziati.

Ne fanno parte:

  • un rappresentante della Regione, che lo presiede;
  • un rappresentante per ciascun assessorato regionale competente;
  • un rappresentante per ciascun ATO, quando il programma riguarda il relativo territorio.

Il Comitato è integrato, in relazione all’ambito interessato, da:

  • un rappresentante di ciascun comune coinvolto;
  • un rappresentante dei consorzi di autorecupero, ove esistenti.

Il funzionamento è disciplinato dalla Giunta regionale. Ai componenti non spetta alcun compenso.

Opere di urbanizzazione a scomputo e garanzie

I comuni che beneficiano dei finanziamenti devono istituire un fondo di garanzia ai sensi della normativa statale richiamata, per sostenere la realizzazione di opere di urbanizzazione con scorporo delle aliquote secondo le regole sull’autorecupero.

Regime transitorio: primo ambito di intervento

In prima applicazione, il primo ambito territoriale è costituito dai comuni di Aprilia, Anzio, Ardea, Nettuno e Pomezia, in ragione del grave degrado urbanistico e del disagio abitativo presenti nei nuclei abusivi.

Tali comuni dovevano approvare e trasmettere alla Giunta regionale il programma di interventi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Aspetti finanziari

È istituito un Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento urbanistico, ambientale, paesaggistico e igienico-sanitario delle aree della Regione caratterizzate da gravi fenomeni di abusivismo edilizio. Il finanziamento del Fondo avviene tramite la legge di bilancio regionale.

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