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Sentenza

Sentenza del 15/05/2015 n. 9979 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2003, con cui al socio accomandante era stato imputato per trasparenza, ai sensi dell'art. 5 TUIR, il maggior reddito d'impresa accertato nei confronti della società di persone. La CTR aveva annullato l'accertamento nei confronti del socio, ritenendo applicabile il giudicato esterno formatosi sull'anno 2002 e, comunque, ritenendo provata l'estraneità del socio alla gestione societaria e la mancata percezione degli utili. L'Agenzia delle Entrate ha contestato, tra l'altro, la mancata partecipazione al processo della società e degli altri soci, necessari litisconsorti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo preliminare dell'Agenzia relativo al difetto di integrità del contraddittorio. Ha dichiarato nullo l'intero giudizio di primo e secondo grado, perché la controversia riguardava anche l'accertamento del maggior reddito della società e non soltanto questioni personali del socio. Dovevano quindi partecipare necessariamente la società di persone e tutti gli altri soci. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Lecco per l'integrazione del contraddittorio e una nuova decisione. Il merito dell'accertamento non è stato esaminato; le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L'accertamento del maggior reddito della società produce automaticamente effetti sulla posizione fiscale dei soci, ai quali il reddito viene attribuito per trasparenza. Per questo, quando sono contestati gli elementi comuni dell'accertamento societario, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario. La mancata partecipazione di tali soggetti determina la nullità dell'intero giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 274

    Consente la riunione di procedimenti connessi, ma la riunione può evitare la dichiarazione di nullità soltanto in circostanze eccezionali, quando tutti i soggetti necessari abbiano comunque partecipato ai giudizi e siano escluse decisioni contrastanti.

  • Codice di procedura civile, art. 383, comma 3

    Consente alla Corte di cassazione, accertata la nullità dei giudizi di merito per un vizio processuale originario, di rinviare la causa al primo giudice.

  • Costituzione, artt. 101 e 111

    Tutela il principio del contraddittorio e il diritto a un processo equo e di ragionevole durata. Nel caso concreto, il rispetto del contraddittorio prevale sull'esigenza di definire il merito, perché mancava la partecipazione di tutte le parti necessarie.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a redditi di società di persone, se vengono contestati il reddito societario o gli elementi comuni dell'accertamento, devono partecipare necessariamente la società e tutti i soci; non è sufficiente citare soltanto il socio destinatario dell'avviso IRPEF.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio con anche uno solo dei litisconsorti necessari comporta la nullità insanabile dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Le questioni esclusivamente personali del singolo socio, come la mancata percezione degli utili o particolari condizioni soggettive, possono essere distinte dalle questioni riguardanti il reddito societario; tuttavia, se il socio contesta anche la fondatezza, la motivazione o la legittimità dell'accertamento societario, il litisconsorzio necessario opera integralmente.
  • La riunione di giudizi separati può evitare il rinvio soltanto se società e tutti i soci hanno effettivamente partecipato, i procedimenti riguardano lo stesso accertamento, sono stati trattati in modo coordinato e presentano difese e decisioni sostanzialmente coincidenti.
  • Quando il processo viene annullato per difetto di contraddittorio, la Corte non decide normalmente il merito dell'accertamento: la causa torna al giudice di primo grado, che deve integrare il contraddittorio e riesaminare la controversia.

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