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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27174/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP su un telefono cellulare e relativa SIM in uso all'indagato. La difesa aveva proposto una prima istanza di riesame telematica, dichiarata inammissibile per difetto di firma digitale; successivamente aveva depositato una seconda istanza di riesame avverso il medesimo sequestro, sostenendo in cassazione che quest'ultima fosse meramente confermativa e sanante della precedente, con retrodatazione al primo deposito e quindi senza tardività. Il ricorso censurava per violazione di legge e vizio di motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva invece ritenuto la seconda istanza tardiva, facendo decorrere il termine di dieci giorni dalla esecuzione/notifica all'indagato del sequestro e negando rilievo alla precedente istanza inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che, in tema di sequestro preventivo, il difensore non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento e che il termine per chiedere riesame decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla effettiva conoscenza da parte dell'indagato. Poiché nel caso concreto il sequestro era stato notificato ed eseguito il 23 dicembre 2025, il termine di dieci giorni scadeva il 2 gennaio 2026 e la seconda istanza proposta l'8 gennaio 2026 era tardiva. È stato inoltre precisato che la proposizione di una seconda impugnazione dopo una prima definita con pronuncia formale è ammissibile solo se il termine per impugnare non sia già spirato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 3, lett. a), c.p.p.

    richiamato quale base normativa per l'inammissibilità dell'atto introduttivo privo di firma digitale nel deposito telematico

  • art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per il requisito della firma digitale dell'istanza depositata telematicamente

  • art. 324 c.p.p.

    indicato come norma che prevede il termine di dieci giorni per la richiesta di riesame del sequestro preventivo, decorrente dall'esecuzione o effettiva conoscenza del provvedimento

  • Sez. U, n. 27777 del 11/07/2006, Marseglia, Rv. 234213 – 01

    richiamata per il principio secondo cui il difensore non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito e il termine per il riesame decorre dall'esecuzione o conoscenza effettiva del sequestro

  • Sez. 6, n. 39013 del 13/11/2025, Ventre, Rv. 289027 – 01

    richiamata in senso conforme al principio sulla decorrenza del termine per il riesame in materia di misure cautelari reali

  • Sez. 1, n. 32593 del 19/05/2023, De Matteo, Rv. 285099 – 01

    richiamata per il principio per cui una seconda impugnazione è ammissibile solo se non sia scaduto il termine per impugnare

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo o conservativo, il difensore dell'indagato è legittimato a proporre riesame, ma non ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare reale.
  • Il termine per chiedere riesame del sequestro preventivo decorre dall'esecuzione del sequestro o dalla effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato, non dalla notificazione dell'avviso di deposito al difensore.
  • Quando il primo atto di riesame sia dichiarato inammissibile per un vizio formale, una nuova impugnazione non può riaprire il termine già spirato: la seconda domanda è ammissibile solo se proposta entro il termine originario di impugnazione.
  • Nel deposito telematico degli atti processuali penali, la mancanza della firma digitale dell'atto introduttivo può determinare inammissibilità ai sensi della disciplina speciale richiamata.
  • La tardività della richiesta di riesame del sequestro preventivo comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che la dichiara tale.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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