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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2026, n. 157

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Normativa italiana26G00178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto-legge adottato il 10 settembre 2026 per fronteggiare l’aumento dei carburanti e accelerare i procedimenti energetici. Dall’11 al 17 settembre 2026 riduce a 532,90 euro per 1.000 litri l’accisa su gasolio, HVO e biodiesel qualificati e proroga a settembre una misura del decreto-legge n. 33/2026. Introduce termini sostitutivi e commissari ad acta in caso di inerzia regionale nei procedimenti su idrocarburi terrestri.

Riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio e accelerazione delle intese regionali per attività energetiche strategiche

Riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio e accelerazione dei procedimenti energetici

Il decreto-legge interviene, in via urgente, per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi dei carburanti e per accelerare i procedimenti relativi a infrastrutture e attività energetiche strategiche.

Riduzione delle accise sui carburanti

Per il periodo dall’11 al 17 settembre 2026, l’aliquota dell’accisa sugli oli da gas o gasolio utilizzati come carburante è rideterminata in 532,90 euro per 1.000 litri.

La medesima aliquota si applica, per lo stesso periodo, ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, purché siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Gli oneri derivanti dalla riduzione sono valutati in:

  • 86 milioni di euro per il 2026;
  • 0,9 milioni di euro per il 2028.

Estensione della misura prevista dal decreto-legge n. 33/2026

Viene modificata la misura prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito dalla legge 13 maggio 2026, n. 79. Il periodo di applicazione, originariamente previsto “da marzo ad agosto”, è esteso “da marzo a settembre”.

A tal fine, l’autorizzazione di spesa per il 2026 è incrementata di 16 milioni di euro.

Accelerazione dei procedimenti su idrocarburi terrestri

La disciplina si applica ai procedimenti amministrativi relativi ad attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, compresi quelli concernenti:

  • la perforazione di pozzi;
  • il rilascio di permessi di ricerca;
  • la proroga dei permessi di ricerca;
  • la modificazione dei permessi di ricerca;
  • il rilascio, la proroga o la modificazione delle concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Quando la regione interessata non si esprime sull’intesa entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione a corredo dell’istanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, assegna alla regione un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

Nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’intesa si verifichi nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 17/2022, il termine assegnato alla regione non può superare 30 giorni.

Durante il termine assegnato, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica promuove un’interlocuzione con la regione per acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile alla definizione dell’intesa. L’interlocuzione non sospende il decorso del termine assegnato.

Commissario ad acta in caso di inerzia regionale

Se la regione non si pronuncia entro il termine assegnato e l’inerzia è idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale riguardanti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti o l’unità economica della Repubblica, il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta.

La nomina avviene:

  • su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
  • sentita la regione interessata;
  • nel rispetto del principio di leale collaborazione;
  • con la partecipazione del Presidente della regione interessata alla riunione del Consiglio dei ministri.

Al commissario è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della regione, l’intesa necessaria, entro il termine stabilito dal Consiglio dei ministri.

Nello svolgimento delle attività preparatorie all’adozione dell’atto sostitutivo, il commissario deve assicurare adeguate forme di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati sugli aspetti:

  • tecnici;
  • socioeconomici;
  • relativi alle tutele ambientali del progetto.

Il commissario ad acta può essere nominato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri su richiesta motivata della regione interessata, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Subcommissario e regime economico degli incarichi

Il Consiglio dei ministri può nominare un subcommissario, con la stessa deliberazione di nomina del commissario o con una deliberazione successiva. Il subcommissario coadiuva il commissario e, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ne esercita le funzioni.

Al commissario ad acta e al subcommissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti. Le amministrazioni interessate devono svolgere gli adempimenti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Copertura finanziaria

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica è incrementato di 18,6 milioni di euro per il 2027.

La copertura degli oneri è assicurata:

  • per il 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1;
  • per il 2026 e il 2028, mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Gli oneri complessivi considerati dalla disciplina finanziaria comprendono:

  • 16 milioni di euro per il 2026, relativi all’estensione della misura da marzo a settembre;
  • 18,6 milioni di euro per il 2027, relativi all’incremento del Fondo;
  • 86 milioni di euro per il 2026 e 0,9 milioni di euro per il 2028, relativi alla riduzione temporanea delle accise.

Entrata in vigore e conversione

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è presentato alle Camere per la conversione in legge.

La riduzione delle accise prevista dall’articolo 1, commi 1 e 2, è espressamente limitata al periodo dall’11 al 17 settembre 2026.

Testo integrale

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