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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31257/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento cautelare per un assalto notturno a uno sportello ATM di una banca, realizzato mediante utilizzo di esplosivo e culminato nella sottrazione di circa 86.000 euro. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il Tribunale, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, aveva sostituito quella misura con la custodia cautelare in carcere. L’individuazione dell’indagato come uno dei partecipi derivava dalle immagini di videosorveglianza e dal successivo rinvenimento dello stesso in un autogrill, con abiti sporchi di terra e graffi, nonché da spiegazioni difensive poi smentite dagli accertamenti. Il Tribunale aveva valorizzato la gravità delle modalità esecutive, l’uso dell’esplosivo, il probabile concorso con altri soggetti, i precedenti penali dell’indagato e ulteriori pendenze per reati in materia di stupefacenti e armi, ritenendo inadeguati gli arresti domiciliari a neutralizzare i rischi cautelari. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p., per avere il Tribunale fondato il giudizio su argomentazioni astratte, congetturali e non ricavabili dagli atti, omettendo una concreta dimostrazione dell’insufficienza dei domiciliari; 2) violazione di legge e illogicità in relazione all’art. 274, lett. a), c.p.p., sostenendo che il pericolo di inquinamento probatorio fosse desunto in modo generico da presunte indagini sulla cd. 'Banda della marmotta' e che il Tribunale avrebbe dovuto semmai integrare la misura domiciliare con il divieto di comunicazione; 3) erronea applicazione della legge penale e illogicità in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., perché il pericolo di reiterazione sarebbe stato ricavato dalla sola 'pessima biografia penale' senza una reale analisi della natura e attualità dei precedenti. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso: ha ribadito che, in sede di legittimità sulle esigenze cautelari, sono censurabili solo i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e logicità della motivazione e non la diversa valutazione del materiale probatorio; ha quindi affermato che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale, ma può essere desunto dalle modalità del fatto, dalla personalità dell’indagato e dalle sue concrete condizioni di vita, senza necessità di prevedere una specifica occasione per delinquere. Applicando tali principi, ha ritenuto logico il ragionamento del Tribunale, fondato su modalità esecutive particolarmente gravi e organizzate, su plurime condanne definitive e su pendenze per reati analoghi, elementi che rendevano superflua una motivazione più analitica sulla pericolosità sociale; ha inoltre giudicato non decisiva la doglianza sulla madre dell’indagato e non censurabile il diverso apprezzamento rispetto al GIP. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’indagato contro l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma della misura originaria applicata dal GIP, aveva disposto la custodia cautelare in carcere in luogo degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sorretto da motivazione logica e adeguata in punto di esigenze cautelari, valorizzando la gravità delle modalità dell’assalto con esplosivo, il contesto organizzato del fatto, i precedenti penali e le ulteriori pendenze dell’indagato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, commi 3 e 3-bis, c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina della scelta della misura cautelare e osserva che il controllo di legittimità non può tradursi in una nuova valutazione del merito cautelare, essendo censurabili solo i vizi logici o di violazione di legge che incidano sulla motivazione minima del provvedimento.

  • art. 274, lett. a), c.p.p.

    Viene evocata quale base normativa del pericolo di inquinamento probatorio, ma la Corte non ravvisa nel caso concreto un vizio motivazionale nella sua valutazione da parte del Tribunale.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte ribadisce che il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e può essere desunto dalle modalità del fatto, dalla personalità dell’indagato e dalle sue condizioni di vita, senza bisogno di indicare una specifica occasione per delinquere.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    È richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione verifica solo l’esistenza, la coerenza logica e la non contraddittorietà della motivazione, senza poter sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il pericolo di reiterazione del reato è concreto e attuale quando emergono elementi reali, non meramente ipotetici, dai quali sia ragionevole desumere una probabilità di recidiva nel periodo di efficacia della cautela; non è necessaria l’indicazione di una specifica futura occasione criminosa.
  • La valutazione della pericolosità cautelare può fondarsi sulle modalità esecutive del fatto, specie se connotate da organizzazione, spregiudicatezza e uso di mezzi particolarmente allarmanti, e sui precedenti penali e pendenti dell’indagato, se questi consentono di delineare una personalità incline a delinquere.
  • La misura meno afflittiva può essere ritenuta inadeguata quando il giudice motivi, in modo non manifestamente illogico, che essa non è sufficiente a contenere il rischio di reiterazione o di ulteriori contatti con il gruppo criminoso.
  • Il diverso apprezzamento del giudice di appello cautelare rispetto al GIP non è di per sé censurabile in cassazione, se entrambe le valutazioni sono sorrette da percorsi argomentativi razionali e fondati sugli atti.
  • Le deduzioni difensive che si risolvono nella contestazione del peso attribuito agli elementi indiziari o cautelari, senza evidenziare un vero vizio di legge o un salto logico della motivazione, non sono idonee a ottenere l’annullamento dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioniRapinaDetenzione di armi
RamiMisure cautelariProcesso penaleDelitti contro il patrimonioArmi
SottomaterieCarcere
IstitutiOnere della prova

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