Cassazione Penale, Sentenza n. 30799/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto un permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.; il magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio e il tribunale di sorveglianza aveva confermato il diniego. La decisione di merito valorizzava il recente trasferimento del detenuto, alcuni episodi interni al carcere riferiti a condotte aggressive o estorsive nei confronti di altro detenuto e un episodio di sottrazione di merce durante attività lavorativa, ritenendoli indicatori di irregolare condotta e inaffidabilità. Con il ricorso per cassazione, la difesa deduceva violazione dell'art. 30-ter ord. pen., lamentando: omissione della valutazione di elementi favorevoli come l'assenza di sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio, la regolare fruizione di permessi premio e della liberazione anticipata dal 2019, e la mancata considerazione della pericolosità sociale; erronea valorizzazione di un episodio di tentata estorsione ai danni di altro detenuto, che il ricorrente sosteneva falso, mai formalmente contestato e comunque esitato in un procedimento disciplinare con esito "non punito"; sproporzionata rilevanza attribuita all'episodio del 18 dicembre 2024, ritenuto di modesta entità e troppo risalente, anche perché dopo tale episodio il detenuto aveva comunque fruito di un permesso premio; in conclusione, si sosteneva che la lettura del tribunale sulla reiterazione di infrazioni disciplinari fosse illogica e smentita dalla storia detentiva complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha affermato che, in tema di permessi premio, il giudice deve verificare tre presupposti: regolare condotta del detenuto, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso rispetto alle finalità rieducative e di risocializzazione. Ha poi ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse correttamente applicato tali criteri, valorizzando in modo non illogico la relazione dell'istituto penitenziario e gli episodi disciplinari e comportamentali richiamati. La Corte ha osservato che la condotta irregolare era desumibile sia da un episodio concernente altro detenuto sia dall'uso improprio dell'attività lavorativa, e ha considerato irrilevante la censura relativa alla sospensione della sanzione disciplinare. Ha inoltre giudicato generica e non supportata la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente avrebbe conosciuto la denuncia solo con il rigetto del permesso premio, e ha escluso un collegamento certo tra l'episodio denunciato e quello annotato nei procedimenti disciplinari. In conseguenza del rigetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 30-ter l. 26 luglio 1975, n. 354
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio...»; «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali»
Il beneficio è subordinato alla verifica cumulativa di regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso alle finalità di risocializzazione; la regolarità della condotta richiede responsabilità e correttezza costanti nel comportamento personale, nelle attività interne e in quelle lavorative o culturali.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione del permesso premio il giudice di sorveglianza deve compiere una valutazione complessiva e attuale della personalità del detenuto, verificando in modo autonomo tre presupposti: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e coerenza del beneficio con il percorso trattamentale e rieducativo.
- La nozione di regolare condotta ex art. 30-ter ord. pen. non coincide con la mera assenza di sanzioni disciplinari recenti, ma richiede un comportamento costantemente responsabile e corretto sia sul piano personale sia nelle attività intramurarie e lavorative.
- Il giudice può valorizzare episodi disciplinari o comportamentali che denotino inaffidabilità anche se la difesa prospetti elementi positivi di segno contrario, purché la motivazione sia coerente con le risultanze acquisite.
- Le censure di legittimità che contestano la valutazione di merito sulla condotta del detenuto devono indicare specifiche illogicità o travisamenti; deduzioni generiche o non supportate da allegazioni non sono idonee a scalfire la decisione.
- La sospensione di una sanzione disciplinare o la precedente fruizione di benefici non impediscono, di per sé, la valutazione negativa sulla regolare condotta quando emergano successivi o diversi elementi sintomatici di inaffidabilità.
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