Cassazione Penale, Ordinanza n. 21033/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione e cessione di cocaina ai fini di spaccio, con applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. I motivi erano tre: 1) contestazione della conferma dell'affermazione di colpevolezza, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, ma sostanzialmente chiedendo una rivalutazione delle prove; 2) censura sulla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) doglianza contro l'applicazione della recidiva, ritenuta ingiustificata dalla difesa. La Corte rileva che il quadro probatorio era fondato sul rinvenimento di 36 grammi di cocaina in due involucri, custoditi in un cassetto dell'abitazione dell'imputato insieme a bilancino di precisione, involucri di plastica e sostanza usata per tagliare la droga, oltre alle dichiarazioni di due acquirenti che avevano riferito di aver comprato cocaina dall'imputato nel dicembre 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre confermato la correttezza della mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità, valorizzando quantità della sostanza, strumenti per il confezionamento e inserimento in un contesto criminale non trascurabile, anche in ragione dei precedenti specifici dell'imputato. È stata infine ritenuta non irragionevole l'applicazione della recidiva, fondandola sull'omogeneità e vicinanza temporale dei fatti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione applicata per la condanna per detenzione e cessione di cocaina ai fini di spaccio.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte esclude la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità, richiamando quantità della droga, strumenti di confezionamento e precedenti specifici.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 309/1990
Fonte normativa in materia di stupefacenti richiamata per qualificare la condotta di spaccio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del materiale probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
- Ai fini della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve valutare globalmente quantità della sostanza, modalità di detenzione/cessione, presenza di strumenti di confezionamento e contesto criminale, potendo legittimamente escludere il comma 5 in presenza di elementi sintomatici di spaccio non occasionale.
- La recidiva può essere applicata quando i fatti precedenti e quello contestato presentino omogeneità e una prossimità temporale tale da rivelare una maggiore pericolosità sociale dell'agente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente fissata in favore della Cassa delle ammende.
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