Sentenza del 23/11/2016 n. 23822 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato due cartelle relative a somme IRPEF degli anni 1998, 1999 e 2000, deducendo principalmente la mancata sottoscrizione delle cartelle e l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. In cassazione ha sostenuto inoltre che la Commissione tributaria regionale non si fosse pronunciata correttamente sull'invalidità degli atti e ha contestato l'applicazione temporale della disciplina introdotta nel 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la cartella di pagamento non deve necessariamente recare la sottoscrizione autografa dell'agente della riscossione e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento comporta nullità soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008. Poiché le cartelle riguardavano ruoli anteriori, l'omissione era irrilevante. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità retroattiva della disciplina e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. B.R. è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 6.500 euro in favore di Equitalia Polis S.p.A. e 6.500 euro in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La disposizione non impone che la cartella di pagamento rechi la sottoscrizione autografa dell'agente della riscossione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2
L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava, di per sé e per le cartelle anteriori alla disciplina del 2008, la nullità dell'atto.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento si applica alle sole cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008.
La causa di nullità è stata introdotta con efficacia esclusivamente per il futuro e non può essere applicata alle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 21-septies e 21-octies
La distinzione generale tra nullità e annullabilità degli atti amministrativi non si applica automaticamente agli atti tributari, soggetti a una disciplina specifica dell'invalidità.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 61, comma 2
Anche la cosiddetta nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione deve essere fatta valere dal contribuente mediante tempestiva impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Gli atti tributari devono essere impugnati tempestivamente; in mancanza, anche i vizi deducibili dal contribuente si consolidano e l'atto diviene definitivo.
Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
Il principio generale di irretroattività impedisce di applicare a cartelle anteriori una causa di nullità introdotta successivamente.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella di pagamento occorre individuare la disciplina vigente alla data di consegna del ruolo all'agente della riscossione, non soltanto la data di notifica della cartella.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento determina nullità soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008; per i ruoli anteriori, tale omissione non è sufficiente a invalidare l'atto.
- La cartella di pagamento non necessita, in via generale, della sottoscrizione autografa dell'agente della riscossione, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Nel processo tributario i vizi dell'atto devono essere dedotti tempestivamente e in modo specifico dal contribuente; se l'atto non viene impugnato nei termini, il rapporto tributario può consolidarsi.
- Le categorie di nullità e annullabilità degli atti amministrativi non possono essere applicate automaticamente agli atti tributari: occorre verificare la disciplina speciale prevista dalla normativa tributaria.
- Una nuova causa di invalidità introdotta dalla legge, salvo diversa previsione espressa, non si applica retroattivamente alle cartelle formate sulla base di ruoli anteriori.
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