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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27153/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale emesso dal GIP di Lecce, che ha applicato la custodia in carcere a carico di un indagato per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dall’agevolazione mafiosa. Il tribunale del riesame ha confermato la misura. In cassazione l’indagato ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 309, comma 10, e 127 c.p.p., sostenendo che l’ordinanza del riesame non gli era stata comunicata e che il provvedimento non spiegava le ragioni della riservata stesura della motivazione oltre il termine ordinario; da ciò faceva derivare la caducazione della misura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, lamentando che il riesame avesse trascurato le censure difensive sull’assenza di elementi sintomatici dell’associazione, sulla mancata consapevolezza dell’indagato di farne parte e sulla gravità indiziaria dei singoli episodi di spaccio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, con contestazione anche della ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso che la mancata comunicazione dell’ordinanza o la mancata esplicitazione delle ragioni della maggiore complessità della motivazione producano la perdita di efficacia della misura, osservando che l’art. 309, comma 10, c.p.p. sanziona solo l’inosservanza dei termini di deposito, mentre la comunicazione dell’avviso di deposito con il dispositivo è sufficiente ai fini notificatori. Sul secondo motivo ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; ha valorizzato la motivazione del riesame, che aveva indicato plurimi elementi indiziari tratti da intercettazioni e contatti con il capo del sodalizio, ritenendo provata la stabile fornitura di stupefacenti e la consapevole partecipazione all’associazione. Sul terzo motivo ha affermato che, in tema di cautela per il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, l’attualità delle esigenze cautelari va valutata alla luce di specifici elementi di fatto, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo; nel caso concreto, il riesame aveva correttamente valorizzato la contiguità con un contesto mafioso, il possesso di telefoni e appunti indicativi della prosecuzione dell’attività di spaccio e l’idoneità della custodia in carcere a prevenire la reiterazione. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309, comma 8, c.p.p.

    Il procedimento di riesame cautelare si svolge in camera di consiglio secondo le forme dell’art. 127 c.p.p.

  • art. 309, comma 10, c.p.p.

    La perdita di efficacia della misura consegue solo alla mancata osservanza dei termini per il deposito della motivazione; non è prevista tale conseguenza per la mancata comunicazione dell’ordinanza o per la mancata esplicitazione delle ragioni del termine più lungo per la motivazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come modello procedurale del rito camerale nel riesame.

  • art. 128 c.p.p.

    Perfezionamento della notificazione mediante comunicazione dell’avviso di deposito con indicazione del dispositivo, senza necessità di allegare il provvedimento.

  • art. 292 c.p.p.

    La richiesta di riesame controlla la validità dell’ordinanza cautelare rispetto ai requisiti formali e ai presupposti della misura.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come modello di motivazione, adattato alla natura cautelare dell’ordinanza.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    I gravi indizi di colpevolezza non vanno valutati secondo i medesimi criteri della prova di merito di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Non è parametro diretto di valutazione dei gravi indizi cautelari, che richiedono solo una qualificata probabilità di colpevolezza.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Per il reato associativo in materia di stupefacenti bastano elementi idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità; l’attualità delle esigenze cautelari va apprezzata sulla base di specifici elementi di fatto.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    L’aggravante dell’agevolazione mafiosa può rilevare ai fini della valutazione della pericolosità e del contesto associativo.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari va valutata tenendo conto anche del tempo trascorso e di altri elementi fattuali.

  • art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

    Richiamato come parametro dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di esigenze cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La cancelleria è incaricata degli adempimenti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari personali, la Corte di cassazione non può rivalutare il fatto né sostituire la propria lettura degli elementi indiziari a quella del giudice del riesame; il controllo è limitato alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
  • La perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 309, comma 10, c.p.p. è sanzione tassativa e opera solo per il mancato rispetto del termine di deposito della motivazione, non per irregolarità diverse, come la mancata comunicazione del provvedimento o la mancata esplicitazione delle ragioni della complessità motivazionale.
  • Ai fini della misura cautelare personale, i gravi indizi di colpevolezza richiedono una qualificata probabilità di responsabilità, non la prova piena richiesta per la condanna; pertanto non si applica in modo diretto il criterio valutativo dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
  • Nel reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, la partecipazione può essere desunta anche da un rapporto stabile e fiduciario con il sodalizio, ove la condotta del soggetto sia essenziale e continuativa rispetto al funzionamento dell’associazione.
  • Per valutare l’attualità delle esigenze cautelari nei reati associativi in materia di stupefacenti non è sufficiente il solo decorso del tempo: occorre considerare globalmente elementi come contesto criminale, persistenza dei contatti, personalità dell’indagato e dati oggettivi che mostrino la prosecuzione dell’attività illecita.
  • La censura in cassazione è inammissibile o infondata quando, sotto la veste del vizio di motivazione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario già esaminato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioIntercettazioniImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelariElemento soggettivo
RamiReati stradaliStupefacentiReati contro la PAProcesso penaleMisure cautelariParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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