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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29923/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per il reato di falso in atto pubblico, contestato con riferimento agli artt. 482 e 477 c.p. I motivi dedotti erano due: con il primo si censurava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie e una rivalutazione del materiale istruttorio; con il secondo si contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e della prova, estranea al sindacato di legittimità, e il secondo manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti era ritenuta congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata quale base incriminatrice del reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, nel combinato con l'art. 477 c.p.; la sentenza non ne sviluppa oltre il contenuto.

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata quale ulteriore base incriminatrice del fatto di falso in atto pubblico; il testo non fornisce una specifica elaborazione interpretativa della disposizione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che mirano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, poiché tali doglianze restano estranee al controllo della Corte di cassazione.
  • Sono deducibili solo vizi motivazionali nei limiti della mancanza, della manifesta illogicità o della contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali della decisione; non sono invece ammissibili critiche che investano la mera persuasività, l'adeguatezza o la puntualità della motivazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare espressamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Una censura sulle attenuanti generiche è manifestamente infondata se la motivazione del giudice di merito non presenti evidenti illogicità e dia conto degli elementi ritenuti decisivi per escluderne il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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