Sentenza del 10/04/2015 n. 7244 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. a seguito della rinuncia al ricorso accettata dal resistente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza della CTR, non essendo stata esaminata nel merito dalla Cassazione, è rimasta efficace.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari, sezione staccata di Foggia, che aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso contro gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2001 e 2002. Nel corso del giudizio, Telecom Italia Mobile ha rinunciato al ricorso; il Comune ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
La norma consente alla Corte di cassazione di dichiarare l'estinzione del processo quando il ricorrente rinuncia al ricorso, secondo le modalità previste e, nel caso concreto, con accettazione del controricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente formulata e accettata dalla controparte quando necessario, comporta l'estinzione del processo senza esame dei motivi di impugnazione.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a una decisione della Cassazione sulla fondatezza o infondatezza delle questioni giuridiche, ma normalmente lascia ferma la sentenza impugnata.
- Le spese possono essere compensate se le parti lo chiedono o concordano in tal senso; in assenza di accordo, la Corte può provvedere diversamente secondo le regole processuali applicabili.
- Chi rinuncia al ricorso perde la possibilità di ottenere dalla Cassazione la riforma della decisione impugnata; pertanto, in linea generale, la parte resistente conserva il vantaggio derivante dalla sentenza precedente.
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