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Sentenza

Sentenza del 17/07/2015 n. 446 - Comm. Trib. Prov. Pavia

CARTELLA DI PAGAMENTO NON IMPUGNATA - Prescrizione del credito - Cartella di pagamento - Natura amministrativa - Omessa impugnazione - Conseguenze - Efficacia di giudicato - Esclusione - Effetti sulle prescrizioni brevi - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della mancata impugnazione di una cartella di pagamento rispetto alla prescrizione del credito. In particolare, si discute se la cartella non impugnata acquisti efficacia di giudicato e se, per effetto dell’art. 2953 c.c., il termine di prescrizione breve eventualmente applicabile al credito si trasformi nel termine ordinario decennale.

La decisione

La cartella di pagamento è stata qualificata come atto amministrativo avente natura di titolo esecutivo e precetto, ma privo di idoneità a formare giudicato. La mancata impugnazione determina la decadenza dalla possibilità di contestarla e rende il credito irretrattabile sotto il profilo sostanziale, senza però produrre effetti processuali assimilabili a una sentenza passata in giudicato. Pertanto, non si applica l’art. 2953 c.c. e non si converte automaticamente la prescrizione breve in prescrizione decennale.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    La norma non è applicabile alla cartella di pagamento non impugnata, perché quest’ultima non acquista efficacia di giudicato. La mancata opposizione produce soltanto l’irretrattabilità sostanziale del credito e non trasforma il termine di prescrizione originario in quello decennale.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nei suoi presupposti, ma non equivale a una sentenza definitiva.
  • Per stabilire la prescrizione occorre applicare il termine previsto per la specifica natura del credito, senza presumere automaticamente l’applicazione del termine decennale.
  • La cartella di pagamento conserva la funzione di titolo esecutivo e precetto, ma non ha efficacia di giudicato.
  • L’irretrattabilità del credito derivante dalla mancata impugnazione è un effetto sostanziale e non impedisce di eccepire la prescrizione maturata successivamente.
  • In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra decadenza dalla contestazione dell’atto e prescrizione del credito: la prima non comporta necessariamente l’allungamento della seconda.

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