Sentenza del 05/10/2016 n. 19864 - Corte di Cassazione
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - Notificazione a mezzo posta - Spedizione in busta chiusa - Mancato riferimento al contenuto della busta - Conseguenze - Mera irregolarità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello contro un avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativo al 2003. L'appello era stato spedito tramite raccomandata in busta chiusa, anziché in plico senza busta, come previsto dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente ha sostenuto che tale modalità costituisse una semplice irregolarità e che dovesse rilevare la data di spedizione, non quella di ricezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la spedizione dell'atto in busta chiusa, invece che in plico senza busta, costituisca una mera irregolarità quando il contenuto della busta e la sua riferibilità alla parte non siano contestati. Poiché nel caso concreto tali elementi non erano stati contestati, la CTR aveva errato nel considerare esclusivamente la data di ricezione e nel dichiarare tardivo l'appello. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 20, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La spedizione del ricorso a mezzo posta deve avvenire in plico senza busta.
La violazione della modalità di spedizione mediante plico senza busta non determina automaticamente l'inammissibilità dell'atto né comporta necessariamente che rilevi la sola data di ricezione. Se il contenuto della busta e la riferibilità dell'atto alla parte non sono contestati, si tratta di una mera irregolarità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'invio di un ricorso o di un appello in busta chiusa anziché in plico senza busta non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto.
- La difformità formale resta una mera irregolarità quando il destinatario non contesti né il contenuto della busta né la riferibilità dell'atto al mittente.
- Se tali elementi vengono contestati, spetta al ricorrente o all'appellante dimostrare che la busta conteneva effettivamente l'atto processuale e che questo era riferibile alla parte.
- La tempestività della spedizione può quindi conservare rilievo, purché siano identificabili e non contestati il contenuto dell'invio e la sua provenienza.
- La decisione non esclude l'obbligo di rispettare la forma prescritta: il plico senza busta rimane la modalità corretta e più sicura per evitare contestazioni sull'atto notificato.
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