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Sentenza

Sentenza n. 16834/2026 - Roma, Sezione 4T

Giustizia amministrativa202300373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ANAC di inquadramento della dipendente al livello stipendiale 0, prima adottato nel novembre 2022 e confermato nel 2023, e le delibere ANAC n. 465/2022 e n. 417/2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’inquadramento al livello 0 disposto in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, chiedendone l’annullamento e il riconoscimento di un livello corrispondente alla professionalità maturata, con ricostruzione giuridica ed economica della carriera e pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha dedotto che ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato, mantenendo nella sostanza il precedente sistema e confermando il livello 0 senza una valutazione individuale effettiva. Ha inoltre lamentato l’omessa o insufficiente valorizzazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti, nonché la violazione della sentenza n. 7725/2022. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al provvedimento del 18 ottobre 2023 e alla delibera n. 417/2023, che avevano confermato e reso definitivo il nuovo inquadramento. Ha anche chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di un appello relativo a una pronuncia analoga e di un diverso procedimento di inquadramento riguardante personale assunto tramite mobilità.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. il rinvio è ammesso solo in casi eccezionali, in presenza di una comprovata pregiudizialità; nel caso concreto il diverso giudizio riguardava una categoria distinta di dipendenti e la controversia poteva essere definita sulla base di un orientamento consolidato. Il Collegio ha quindi ritenuto manifestamente infondato il ricorso e ha prescisso dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità per ne bis in idem. Nel merito, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3289/2024 e precedenti conformi, ha ritenuto che le delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023 avessero dato corretta attuazione alla sentenza n. 7725/2022: l’Autorità poteva esercitare la propria autonomia regolamentare e non era tenuta a riprodurre analiticamente i livelli attribuiti dall’AGCM. Il criterio dell’anzianità di servizio, rapportato ai livelli di inquadramento e alle qualifiche possedute, è stato ritenuto parametro oggettivo e ragionevole per valorizzare l’esperienza professionale e differenziare gli inquadramenti; il sistema prevedeva inoltre livelli aggiuntivi correlati all’anzianità per il personale interessato. Sono state respinte anche le censure di difetto di istruttoria e disparità di trattamento: l’ANAC aveva svolto un’articolata istruttoria, coinvolto le organizzazioni sindacali e applicato decorrenze uniformi secondo le categorie di personale. La ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto derivante dal criterio adottato. Ricorso e motivi aggiunti respinti; spese compensate per la particolarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    È noto che ai sensi dell’art. 73 c. p. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.

    Il rinvio della trattazione è consentito in via eccezionale quando sia dimostrato un nesso di pregiudizialità con un diverso giudizio; non basta la mera pendenza di un procedimento o di un appello relativo a una fattispecie diversa.

  • art. 74 c.p.a.

    Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.

    Il TAR richiama la motivazione di una decisione resa su questioni sostanzialmente sovrapponibili, avvalendosi della possibilità di motivazione semplificata prevista dall’art. 74 c.p.a.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio pendente davanti a un diverso giudice; il rinvio non è giustificato dalla sola pendenza di controversie analoghe o di procedimenti amministrativi riferiti a categorie differenti.
  • Nell’attuare una pronuncia che impone di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità amministrativa dotata di autonomia regolamentare può adottare un criterio oggettivo, quale l’anzianità di servizio rapportata alla qualifica e ai livelli di inquadramento, senza essere obbligata a replicare puntualmente il sistema adottato da un’altra autorità.
  • La censura di mancata valorizzazione della professionalità o di disparità di trattamento nell’inquadramento deve essere supportata da elementi concreti sul pregiudizio individuale; deduzioni generiche e non comprovate non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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