Regolamento (UE) 2025/1980
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 del Consiglio, del 29 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 aggiorna l’elenco delle persone fisiche ed entità sottoposte a misure restrittive nei confronti dell’Iran. La modifica si colloca nel contesto del meccanismo del PACG e del mancato proseguimento della revoca delle sanzioni ONU da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Vengono così reinseriti o aggiornati numerosi nominativi nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, con effetti immediati e diretti negli Stati membri.
Reintroduzione e aggiornamento degli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti dell’Iran, tramite modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ordinamento dell’Unione europea e produce effetti diretti in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè dal 29 settembre 2025. Riguarda persone fisiche ed entità inserite nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, in particolare soggetti coinvolti in attività nucleari o relative a missili balistici, soggetti che forniscono sostegno al governo dell’Iran e soggetti collegati a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
Reintroduzione di misure restrittive nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1980 del Consiglio interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran, modificando l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. L’atto si colloca nel quadro del PACG (JCPOA) e del meccanismo di ripristino delle sanzioni, richiamando la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU e la dichiarazione del Consiglio 2015/C 345/01.
Contesto internazionale e motivazione dell’intervento
Il Consiglio rileva che, dopo la notifica del 28 agosto 2025 da parte di Francia, Germania e Regno Unito all’ONU sull’asserita significativa inadempienza dell’Iran agli impegni del PACG, e dopo la conseguente raccomandazione comune del 29 agosto 2025 indirizzata al Consiglio, l’UNSC non ha adottato entro il 27 settembre 2025 una nuova risoluzione idonea a proseguire la revoca delle sanzioni. Di conseguenza, in applicazione del paragrafo 37 del PACG, tornano a essere imposte le disposizioni delle risoluzioni ONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010).
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012
L’unica disposizione sostanziale dell’atto è contenuta nell’articolo 1, che dispone la modifica dell’allegato IX conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato opera attraverso l’aggiornamento degli elenchi di persone fisiche ed entità sottoposte a misure restrittive, con effetto di reintroduzione di soggetti precedentemente sospesi dal 16 gennaio 2016 e con indicazione, per ciascuno, della data originaria di inserimento.
Persone fisiche reinserite nella sezione I
Nella sezione I, sottorubrica A, sono reinserite persone fisiche ritenute coinvolte direttamente nel programma nucleare iraniano, nelle attività connesse ai missili balistici o nel sostegno al governo iraniano. Tra i nominativi figurano:
- Reza Aghazadeh, già capo dell’Organizzazione per l’energia atomica dell’Iran (AEOI) e membro del Consiglio per la determinazione delle scelte;
- il dr. Hoseyn Faqihian, già direttore generale della Nuclear Fuel Production Company e vicedirettore dell’AEOI;
- Said Esmail Khalilipour, ex vicecapo dell’AEOI;
- Ali Reza Khanchi, già responsabile del Tehran Nuclear Research Centre;
- Ali Akbar Salehi, ex ministro degli Affari esteri ed ex capo dell’AEOI;
- Naser Rastkhah e Behzad Soltani, entrambi ex vicecapo dell’AEOI;
- Mohammad Reza Rezvanianzadeh, affiliato all’AEOI e a un’entità governativa iraniana.
Entità reinserite nella sezione I
Nella sottorubrica B della sezione I vengono reinserite numerose entità economiche, finanziarie, industriali ed energetiche. Il criterio ricorrente è il coinvolgimento nelle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o il sostegno al governo iraniano attraverso controllo pubblico, partecipazione statale, legami con l’AEOI, con il MODAFL, con l’IRGC o con il settore petrolifero e del gas.
Tra i soggetti più rilevanti figurano:
- Azarab Industries;
- Bank Mellat, Bank Melli e varie società e controllate collegate a Bank Melli;
- Bank Saderat;
- Sina Bank;
- EDBI e le sue controllate;
- Future Bank BSC;
- IDRO;
- Kala Naft;
- Machine Sazi Arak;
- Power Plants’ Equipment Manufacturing Company;
- NPPD;
- Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute;
- Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH);
- EMKA Company;
- Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company;
- Bonab Research Center;
- FATSA;
- Central Bank of Iran;
- Tejarat Bank;
- Ministry of Energy e Ministry of Petroleum;
- NIOC e numerose società del comparto petrolifero e gasiero, fra cui NIOC International Affairs Limited, NIGC, NIORDC, NITC, NIOPDC, NIOEC, PEDEC, NIDC, KEPCO, Karoon Oil & Gas Production Company, South Zagros Oil & Gas Production Company, Maroun Oil & Gas Company, Arvandan Oil & Gas Company, West Oil & Gas Production Company, East Oil & Gas Production Company, PSEEZ, Iran Liquefied Natural Gas Co., NICO, PEDCO, Petropars e società collegate;
- soggetti bancari e finanziari come Post Bank of Iran, Persia International Bank, Bank Refah Kargaran, Bank of Industry and Mine, Cooperative Development Bank, Trade Capital Bank.
Aggiornamento della sezione IRISL
La parte III dell’allegato, dedicata a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), viene anch’essa aggiornata. Sono sostituite o precisate voci relative a persone fisiche e società connesse alla compagnia di navigazione pubblica iraniana, considerata coinvolta nella spedizione di carichi militari, nel trasporto di componenti per il programma di missili balistici e nel sostegno alle operazioni navali dell’IRGC.
Tra le persone figurano Mohammad Hossein Dajmar, Naser Bateni e Gholam Hossein Golparvar. Tra le entità sono incluse Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH, IRITAL Shipping SRL, E-Sail, IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Company, Good Luck Shipping Company, Hafiz Darya Shipping Lines, Irano MISR Shipping Company, IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Company, Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company, Soroush Saramin Asatir (SSA), South Way Shipping Agency Co. Ltd e Valfajr 8th Shipping Line. Il denominatore comune è l’essere controllate da IRISL, agire per suo conto o fornirle servizi essenziali.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per gli operatori economici e gli intermediari finanziari chiamati ad adeguare le proprie verifiche di compliance e di screening sanzionatorio.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’intervento normativo consiste nell’aggiornamento degli elenchi di persone ed entità soggette a misure restrittive.
Base politica e contesto del ripristino delle sanzioni
I considerando richiamano il PACG del 14 luglio 2015, la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU e la dichiarazione del Consiglio 2015/C 345/01. È evidenziato che, a seguito della lettera del 28 agosto 2025 e della raccomandazione comune del 29 agosto 2025, l’UNSC non ha adottato entro il 27 settembre 2025 una nuova risoluzione per proseguire la revoca delle sanzioni; perciò, in linea con il paragrafo 37 del PACG, tornano applicabili le risoluzioni ONU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008) e 1929 (2010).
Reinserimento di persone fisiche nell’elenco
Nella sezione I, sottorubrica A, sono reinserite varie persone fisiche nel gruppo relativo alle attività nucleari o ai missili balistici e al sostegno al governo iraniano. Tra queste figurano, tra gli altri, Reza Aghazadeh, Dr Hoseyn Faqihian, Said Esmail Khalilipour, Ali Reza Khanchi, Ali Akbar Salehi, Naser Rastkhah, Behzad Soltani, Mohammad Reza Rezvanianzadeh.
Reinserimento di entità collegate al programma nucleare e al sostegno al governo dell’Iran
Nella sezione I, sottorubrica B, sono reinserite numerose entità, comprese banche, società industriali, soggetti energetici e finanziari quali Azarab Industries, Bank Mellat, Bank Melli e varie controllate, Bank Saderat, Sina Bank, Export Development Bank of Iran, National Iranian Oil Company e varie affiliate, oltre a soggetti come Iran Insurance Company, Bank Refah Kargaran e altri operatori del settore petrolifero, del gas e bancario.
Aggiornamento delle voci IRISL e società collegate
L’allegato modifica anche la sezione III relativa a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), aggiornando le persone e le entità connesse alla compagnia di navigazione iraniana. Sono sostituite o reinserite voci come Mohammad Hossein Dajmar, Naser Bateni, Gholam Hossein Golparvar, Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH, IRITAL Shipping SRL, IRISL Maritime Training Institute, Safiran Payam Darya (SAPID) Shipping Company, Soroush Sarzamin Asatir (SSA) e altre società operative o di supporto logistico.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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