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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02246/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto, in passato, un decreto ingiuntivo nei confronti della controparte; a seguito dell’opposizione proposta dalla debitrice, il credito era stato solo parzialmente confermato dal Tribunale di Venezia. La ricorrente aveva quindi eseguito un pagamento che si era rivelato in parte non dovuto e, dopo l’apertura della procedura concorsuale della debitrice, aveva chiesto l’insinuazione al passivo per la restituzione della maggior somma versata, domandando però il riconoscimento della prededuzione perché il pagamento era avvenuto mentre era pendente la domanda di ammissione al concordato preventivo della debitrice. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo; l’opposizione allo stato passivo era stata respinta. Con il ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sulla formazione del credito restitutorio, sostenendo che il momento genetico andasse individuato nel pagamento indebito e non nel pregresso rapporto contrattuale; dall’altro la violazione dell’art. 111 l.fall., assumendo che il credito dovesse essere prededucibile perché sorto in occasione del concordato preventivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la prededuzione ex art. 111 l.fall. non deriva dalla mera coincidenza cronologica tra il fatto generatore del credito e la pendenza della domanda di concordato, ma richiede normalmente un collegamento funzionale con l’attività degli organi della procedura o, per gli atti del debitore, il carattere di atto legalmente compiuto nell’ambito della procedura. Nel caso concreto il credito restitutorio derivava invece da un pagamento indebito ex art. 2033 c.c., cioè da un’obbligazione ex lege estranea alla nozione di atto di amministrazione del patrimonio e dell’impresa del debitore; inoltre, secondo la narrazione degli atti, la domanda di concordato non era stata neppure ammessa, sicché mancava anche il presupposto della consecuzione tra procedure. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché assorbito/irrilevante rispetto alla autonoma ratio decidendi dell’assenza del requisito dell’occasionalità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 336 c.p.c.

    evocato nel primo motivo, ma senza autonoma decisività nella motivazione

  • art. 653, comma 2, c.p.c.

    evocato nel primo motivo, ma senza autonoma decisività nella motivazione

  • art. 111 legge fall.

    la prededuzione richiede un rapporto non meramente cronologico ma funzionale con la procedura; per gli atti del debitore rilevano gli atti legalmente compiuti e la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione

  • art. 161, comma 7, legge fall.

    i crediti dei terzi derivanti da atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111

  • art. 162 legge fall.

    richiamato per evidenziare che la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile con contestuale fallimento

  • art. 2033 c.c.

    il pagamento indebito dà luogo a un'obbligazione ex lege di restituzione, estranea alla nozione di amministrazione del patrimonio del debitore

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Ai fini della prededuzione concorsuale, il requisito che il credito sorga "in occasione" della procedura non è soddisfatto dalla sola contiguità temporale tra il fatto generatore del credito e la pendenza della domanda o della procedura.
  • Fuori dagli atti compiuti dagli organi della procedura, il giudizio sulla prededucibilità dei crediti del terzo va ricondotto agli atti del debitore legalmente compiuti e, quindi, alla distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione in rapporto concreto alla procedura intrapresa.
  • Un credito di restituzione da indebito oggettivo è un'obbligazione ex lege e non un credito derivante da atto di amministrazione del debitore; perciò, di regola, non basta la sua maturazione durante la pendenza della domanda di concordato per attribuirgli la prededuzione.
  • La prededuzione dei crediti sorti in relazione al concordato presuppone, in caso di successivo fallimento, la consecuzione tra le procedure; se la domanda di concordato non viene neppure ammessa, manca la continuità organizzativa necessaria per tale effetto.
  • Quando la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata non è scalfita dal ricorso, le censure che mirano a un diverso inquadramento del credito risultano inammissibili o comunque irrilevanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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