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Sentenza

Sentenza del 26/01/2018 n. 2006 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2000, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato maggiori ricavi per Lire 98.402.000, eliminato la perdita dichiarata di Lire 71.563.000 e determinato un utile di Lire 26.839.000, con conseguente rettifica dei redditi di partecipazione dei soci. L'Ufficio aveva ritenuto che alcuni beni mancanti dal magazzino fossero stati ceduti senza adeguata contabilizzazione, applicando la presunzione di cessione prevista dal D.P.R. n. 441 del 1997. I contribuenti sostenevano invece che si trattasse di beni obsoleti venduti a basso prezzo, regolarmente fatturati e pagati, e non di beni distrutti; contestavano quindi l'applicazione degli adempimenti formali previsti per la distruzione o rottamazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la decisione sulle spese. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva confuso la vendita di beni obsoleti a prezzo ridotto con la distruzione degli stessi. La vendita di beni obsoleti è un'operazione lecita e, se adeguatamente documentata, non richiede necessariamente gli adempimenti previsti per la distruzione. La CTR dovrà quindi verificare se le cessioni fatturate siano effettive e attendibili e se il basso prezzo sia giustificato dall'obsolescenza dei beni. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1

    La norma introduce una presunzione secondo cui i beni acquistati, importati o prodotti e non rinvenuti nei luoghi dell'attività si considerano ceduti, salvo prova contraria idonea.

  • D.P.R. n. 441 del 1997, art. 2

    adempimenti in caso di distruzione

    Gli adempimenti formali previsti per documentare la distruzione dei beni sono rilevanti quando l'impresa sostiene che i beni siano stati distrutti. Tali adempimenti non possono essere automaticamente richiesti per una vendita effettiva di beni obsoleti, se la cessione è provata con documentazione attendibile.

  • Art. 2697 c.c.

    La decisione richiama il principio secondo cui ciascuna parte deve provare i fatti posti a fondamento della propria pretesa o delle proprie eccezioni. Nel nuovo esame dovrà essere valutata la prova delle cessioni e l'attendibilità della documentazione prodotta.

  • Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge; omesso esame o vizio della motivazione

    La Corte ha ritenuto ammissibile un motivo articolato sotto più profili, purché le doglianze siano chiaramente comprensibili e riconducibili alle ipotesi di impugnazione previste dalla legge.

Massime di principio

  • La vendita di beni obsoleti a prezzo ridotto non equivale alla loro distruzione o rottamazione: si tratta di operazioni giuridicamente diverse.
  • Quando l'impresa documenta una cessione mediante fatture, pagamenti e documenti di trasporto, l'Amministrazione non può riqualificarla automaticamente come distruzione solo perché il prezzo appare basso.
  • Il prezzo ridotto può essere giustificato dall'obsolescenza dei beni, ma l'impresa deve poter dimostrare l'effettività della vendita, l'identità dell'acquirente, il trasferimento dei beni e la coerenza economica dell'operazione.
  • La presunzione di cessione dei beni mancanti dal magazzino può essere superata con documentazione contabile e commerciale attendibile; gli adempimenti previsti per la distruzione sono necessari solo se si invoca effettivamente la distruzione.
  • Gli studi di settore o una bassa percentuale di ricavi, da soli, non sostituiscono la valutazione concreta della documentazione relativa alle singole operazioni e non consentono automaticamente di disconoscere vendite regolarmente fatturate.
  • In caso di contestazione fiscale, è importante conservare fatture, pagamenti, documenti di trasporto, verbali o prove dello stato di obsolescenza e ogni elemento utile a spiegare il prezzo di cessione.

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