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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del decreto adottato dal Prefetto di Savona prot. uscita -OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca della licenza per svolgere le attività previste dal punto -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca della licenza per lo svolgimento di attività di investigazione privata e sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di licenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare dal 1992 di una licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., ha impugnato la revoca prefettizia adottata dopo accertamenti della Questura, secondo i quali il ramo relativo al reclutamento e all'impiego di addetti alla sicurezza sarebbe stato gestito integralmente da un soggetto diverso dal titolare. Sono stati dedotti il difetto di motivazione, la violazione degli artt. 8, 17 e 17-bis T.U.L.P.S., l'insussistenza dei presupposti ostativi previsti dagli artt. 11 e 134 T.U.L.P.S., la rilevanza della licenza di intermediario posseduta dal soggetto coinvolto, la violazione del principio di proporzionalità e l'assenza di responsabilità del ricorrente per episodi verificatisi presso un locale in cui erano presenti addetti alla sicurezza. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità della revoca, ritenendo che l'attività fosse sottratta al controllo del titolare e concretasse un abuso della licenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il decreto di revoca è stato annullato. Il primo motivo è stato respinto: la motivazione dell'atto consentiva di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, mentre non era decisiva l'omessa indicazione delle norme violate, essendo riconducibile la contestazione alla violazione del principio di personalità delle autorizzazioni di polizia previsto dall'art. 8 T.U.L.P.S. È stato respinto anche il secondo motivo, poiché l'art. 11 T.U.L.P.S. contempla la revoca in caso di abuso del titolo. Sono stati invece ritenuti fondati i motivi relativi ai presupposti sostanziali e alla proporzionalità della revoca. Il soggetto ritenuto gestore dell'attività risultava regolarmente censito come collaboratore ai sensi dell'art. 259 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ed era socio dell'agenzia; inoltre, la dimensione dell'organizzazione rendeva fisiologico il ricorso a deleghe per la gestione di alcuni segmenti dell'attività. L'art. 257 del regolamento contempla del resto articolazioni organizzative complesse e soggetti muniti di poteri anche parziali di direzione, amministrazione o gestione. Al più, avrebbe potuto contestarsi al titolare di non avere specificato adeguatamente il ruolo del collaboratore nelle informazioni rese all'autorità di pubblica sicurezza, ma tale circostanza non giustificava la revoca integrale della licenza. Il Collegio ha ritenuto la sanzione particolarmente afflittiva e non commisurata all'effettiva consistenza dell'abuso, rilevando che il potere prefettizio, pur discrezionale, è sindacabile sotto i profili della ragionevolezza, coerenza logica e proporzionalità. È stato accolto anche il motivo relativo alla fattura emessa da una società riconducibile a soggetto diverso dal ricorrente, ritenuta inidonea a dimostrare la perduranza del rapporto professionale tra i due. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione e per la fondatezza solo parziale delle censure.

Norme richiamate

  • art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Disciplina la licenza per le attività di investigazione privata e sicurezza per conto dei privati.

  • art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Sancisce il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia; la gestione sostanziale dell'attività non può essere sottratta al controllo del titolare.

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Prevede la revoca della licenza in caso di abuso del titolo.

  • art. 259 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    Consente la registrazione del collaboratore del titolare della licenza; la circostanza che il soggetto fosse regolarmente censito è stata valorizzata per escludere che la delega gestionale integrasse automaticamente un abuso tale da giustificare la revoca.

  • art. 257 r.d. 6 maggio 1940, n. 635

    la domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene: a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti; […] c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti.

    Presuppone e ammette un'organizzazione articolata dell'istituto, con soggetti titolari di poteri anche parziali di direzione, amministrazione o gestione.

  • art. 1, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241

    impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato

    Costituisce il fondamento del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che impone di ponderare gli interessi coinvolti e di scegliere la misura idonea e necessaria con il minor sacrificio possibile.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza di polizia per abuso del titolo, pur rientrando nell'esercizio di un potere connotato da discrezionalità, è soggetta al sindacato giurisdizionale in ordine a ragionevolezza, coerenza logica e proporzionalità.
  • Il principio di personalità dell'autorizzazione di polizia non impedisce, nelle organizzazioni economiche complesse, la delega di segmenti dell'attività a collaboratori o soggetti muniti di poteri parziali di gestione, purché il titolare non sia integralmente estromesso dal controllo dell'attività autorizzata.
  • La mera gestione di alcune attività da parte di un collaboratore regolarmente censito e inserito nell'organizzazione dell'impresa non integra automaticamente un abuso della licenza tale da giustificare la revoca, soprattutto quando la struttura aziendale renda fisiologico il ricorso a deleghe organizzative.
  • La revoca integrale di una licenza di polizia è illegittima per violazione del principio di proporzionalità quando l'eventuale irregolarità accertata consiste, al più, nell'insufficiente specificazione del ruolo gestionale di un collaboratore e non dimostra una sostanziale sottrazione dell'attività al controllo del titolare.
  • Un elemento documentale relativo a una fattura emessa da una società riconducibile a un soggetto diverso dal titolare della licenza non è, di per sé, idoneo a dimostrare la perduranza di un rapporto professionale tra il titolare e tale soggetto.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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