Sentenza n. 1971/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza del Comune di Rende n. 145 del 22.11.2022, con la quale è stata ordinata l'immediata cessazione dell'attività di clinica veterinaria e il ripristino dell'attività di cui alla autorizzazione sanitaria n. 9 del 28.12.2009; - del provvedimento del Comune di Rende del 29.11.2022, con il quale il Comune medesimo ha disposto la nullità e la inefficacia con conseguente archiviazione con esito negativo della pratica telematica n. 16751 del 22.03.2017 avente ad oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di cessazione dell’attività di clinica veterinaria e di ripristino dell’attività di ambulatorio autorizzata nel 2009, nonché provvedimento SUAP che ha dichiarato nulla e inefficace e archiviato con esito negativo la SCIA del 2017
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato il 22 marzo 2017 una SCIA per adibire i locali di via Salvatore Allende anche a clinica veterinaria. Dopo il parere igienico-sanitario favorevole, sebbene subordinato a prescrizioni, dell’ASP del 7 aprile 2017 e l’esecuzione degli adeguamenti, nel 2018 il Comune aveva autorizzato l’installazione di una sala TAC richiamando i pareri dell’ASP e facendo riferimento alla clinica. Dopo anni di esercizio senza contestazioni, il Comune, con ordinanza del 22 novembre 2022, ha ordinato la cessazione dell’attività di clinica e il ripristino della sola attività di ambulatorio autorizzata nel 2009; il 29 novembre 2022 ha inoltre dichiarato nulla e inefficace e archiviato negativamente la pratica telematica del 2017. Gli atti si fondavano sulla necessità di una specifica autorizzazione sanitaria, ritenuta non sostituibile dalla SCIA, e sull’incompatibilità urbanistica della degenza oltre l’orario giornaliero in zona B2/1. La ricorrente ha dedotto: violazione della disciplina sulla SCIA e sull’autotutela, errore sui presupposti e vizi di motivazione, istruttoria, illogicità e contraddittorietà; compatibilità urbanistica dell’attività; carenza di un’effettiva urgenza e omissione dell’avvio del procedimento; tardività dell’intervento comunale; violazione del legittimo affidamento e sviamento. All’udienza del 19 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse e chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla dichiarazione della ricorrente, rilevando che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere il merito contro la sua espressa dichiarazione. Poiché il Comune si è opposto alla compensazione delle spese, il Collegio ha comunque esaminato la fondatezza delle censure. Ha respinto la contestazione relativa alla necessità dell’autorizzazione: in base agli artt. 1 e 2 dell’Accordo Stato-Regioni n. 1868/2003, recepito dalla Regione Calabria, la clinica veterinaria è soggetta ad autorizzazione sanitaria e non è sufficiente la SCIA; il settore comporta esigenze programmatorie e controlli incompatibili con il modello liberalizzato. Ha assorbito la censura sulla compatibilità urbanistica, perché il provvedimento era plurimotivato e la ragione relativa all’assenza dell’autorizzazione era autonomamente sufficiente a sostenerlo. Ha respinto la censura sull’omessa comunicazione di avvio: accertata l’assenza del titolo, l’attività doveva essere repressa e la partecipazione non avrebbe potuto modificare l’esito, trattandosi di attività vincolata. Ha escluso un affidamento giuridicamente qualificato: l’inerzia comunale e l’autorizzazione del 2018 per la sala TAC non erano atti univoci di autorizzazione della clinica; inoltre, un operatore professionale deve conoscere con diligenza qualificata i titoli necessari e l’affidamento non può supplire all’autorizzazione mancante. Ha infine ritenuto sufficiente la motivazione del provvedimento SUAP del 29 novembre 2022. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
A tale risultato si perviene, peraltro, anche considerando che si tratta di un settore caratterizzato da esigenze programmatorie e da controlli pubblici incompatibili con il modello liberalizzato della segnalazione certificata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 L. 241/90.
La SCIA non è idonea ad abilitare l’apertura di una clinica veterinaria, poiché la disciplina del settore, caratterizzata da programmazione e controlli pubblici, è incompatibile con il modello liberalizzato previsto dall’art. 19.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. 241/90, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non può determinare l’annullamento giurisdizionale del provvedimento, quando esso abbia natura sostanzialmente vincolata e sia evidente che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto influire sul contenuto finale dell'atto.
La violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio non comporta l’annullamento se il provvedimento è sostanzialmente vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul suo contenuto.
artt. 1 e 2 dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 1868/2003
Dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 dell’Accordo Conferenza Stato Regioni n. 1868/2003, recepito con deliberazione della Giunta Regionale n. 107/2007 che classifica le singole strutture veterinarie, emerge che, per l’apertura di una nuova clinica veterinaria è necessario munirsi di autorizzazione, non essendo sufficiente la S.C.I.A.
La classificazione delle strutture veterinarie e la previsione che le cliniche siano sottoposte ad autorizzazione sanitaria comportano che l’apertura di una clinica veterinaria richieda un’autorizzazione specifica, non sostituibile con una SCIA.
Massime di principio
- L’apertura di una clinica veterinaria richiede l’autorizzazione sanitaria prevista dalla disciplina di settore; la SCIA non è sufficiente quando l’attività è soggetta a esigenze programmatorie e a controlli pubblici incompatibili con il modello liberalizzato.
- Se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l’improcedibilità, senza decidere il merito contro la volontà della parte.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta evidente che la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto influire sul contenuto finale.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonomamente sufficiente consente di conservarlo e rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori ragioni.
- L’inerzia dell’amministrazione e atti riferiti a profili distinti dell’attività non fondano, da soli, un affidamento qualificato sulla legittimità di un’attività priva del necessario titolo; l’affidamento non può supplire all’autorizzazione mancante e la diligenza richiesta a un operatore professionale è superiore a quella ordinaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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