Sentenza del 18/05/2018 n. 12290 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta suppletiva di registro relativo alla vendita di un immobile strumentale, sostenendo che l'operazione fosse soggetta a IVA. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la possibilità di beneficiare del giudicato favorevole ottenuto dai coeredi coobbligati solidali ai sensi dell'art. 1306 c.c. e, dall'altro, la violazione della disciplina IVA, sostenendo che l'art. 35-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 si applicasse anche agli eredi beneficiati che procedono alla liquidazione dell'azienda.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa all'assoggettamento a IVA o a imposta di registro. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la ricorrente aveva notificato anteriormente un ricorso per revocazione: tale notificazione valeva come notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per ricorrere in Cassazione. Non essendo stata provata la sospensione del termine da parte del giudice della revocazione, il ricorso notificato il 1° marzo 2016, oltre 60 giorni dalla notificazione del 13 ottobre 2015, era tardivo. S.R. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate 7.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 1306 cod. civ.
La ricorrente invocava gli effetti del giudicato favorevole ottenuto da coeredi coobbligati solidali, ma la Corte non ha esaminato tale argomento perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Art. 35-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Disciplina IVA delle operazioni effettuate dagli eredi per la liquidazione dell'azienda
La ricorrente sosteneva che la norma estendesse l'applicazione dell'IVA anche alle operazioni compiute dagli eredi beneficiati nella liquidazione dell'azienda. La questione non è stata decisa nel merito.
Art. 1 D.P.R. n. 633/1972
Operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Era richiamato per sostenere l'assoggettamento a IVA della cessione dell'immobile aziendale, ma la Corte non ha affrontato la fondatezza della tesi.
Art. 490 cod. civ.
Effetti dell'accettazione con beneficio d'inventario
La controversia di merito riguardava anche la separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio dell'erede beneficiato e la sua incidenza sulla qualificazione fiscale delle vendite dei beni aziendali.
Art. 499 cod. civ.
Procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata
I giudici di merito avevano ritenuto che la vendita fosse avvenuta nell'ambito della liquidazione dell'eredità beneficiata e non nell'esercizio o nella continuazione dell'attività d'impresa.
Art. 325 cod. proc. civ.
Termine breve per le impugnazioni
Il termine per proporre ricorso per Cassazione è stato ritenuto decorrente dalla notificazione dell'atto di revocazione, considerata equivalente alla notificazione della sentenza; il termine di 60 giorni è stato quindi superato.
Art. 398, comma 4, cod. proc. civ.
Sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione in caso di revocazione
La sospensione del termine non opera automaticamente: deve essere disposta dal giudice della revocazione su istanza di parte e deve essere provata da chi intende avvalersene.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione
In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti temporali, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Disposizioni che hanno introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
La norma costituisce la base legislativa dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni respinte, dichiarate inammissibili o improcedibili.
Massime di principio
- La notificazione di un ricorso per revocazione può far decorrere il termine breve per il successivo ricorso per Cassazione, perché equivale alla notificazione della sentenza ai fini processuali.
- Chi propone revocazione e intende mantenere la possibilità di ricorrere in Cassazione deve verificare immediatamente la decorrenza del termine di 60 giorni e chiedere, se necessario, la sospensione prevista dall'art. 398, comma 4, c.p.c.
- La prova della sospensione del termine incombe sulla parte che intende dimostrare la tempestività del ricorso; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame delle questioni sostanziali.
- Un giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale può essere invocato dagli altri coobbligati nei limiti previsti dall'art. 1306 c.c., ma tale difesa non può superare una causa autonoma di inammissibilità o tardività del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, la Corte può non esaminare le questioni fiscali e sostanziali controverse.
- La parte soccombente in un giudizio di legittimità può essere condannata alle spese processuali e, nei casi previsti dalla legge, al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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