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Circolare

Circolare numero 27 del 03-12-2001 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modalità con cui i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato il diritto alla pensione di anzianità possono rinunciare all’accredito dei contributi, impegnandosi a posticipare il pensionamento e stipulando un contratto a tempo determinato di durata adeguata. Precisa soggetti ammessi, condizioni, documentazione da presentare all’ENPALS, effetti sulla contribuzione e criteri di decorrenza e calcolo della pensione. Viene inoltre richiamata un’ulteriore facoltà per i lavoratori con almeno 40 anni di contribuzione prima dell’età pensionabile, con destinazione parziale della contribuzione alle Regioni e incremento della pensione futura.

Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo e posticipo del pensionamento per lavoratori del settore privato

Facoltà di rinuncia all'accredito contributivo e posticipo del pensionamento

La circolare disciplina l’attuazione dell’art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come resa operativa dal decreto ministeriale 23 marzo 2001. L’intervento è finalizzato a favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani del settore privato, consentendo a chi ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità di rinunciare all’accredito contributivo, a condizione di rinviare il pensionamento e di stipulare un contratto a tempo determinato.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La facoltà è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall’art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La circolare richiama che il comma 6 ha sostituito la tabella B per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, mentre il comma 7 ne ha confermato l’applicazione per categorie particolari, come i lavoratori precoci e gli operai.

La facoltà è esercitabile da chi abbia perfezionato i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, oppure il requisito della maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età, previsti dalle tabelle richiamate. La decorrenza operativa indicata nella circolare è l’1 aprile 2001.

Condizioni per l'esercizio della facoltà

Al momento della scelta, il lavoratore deve impegnarsi a posticipare il pensionamento per almeno due anni rispetto alla prima finestra utile prevista dalla normativa vigente per l’accesso alla pensione di anzianità, purché successiva alla data di esercizio della facoltà. Se prima della scadenza del biennio interviene il raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo.

La lettera b) del comma 2 dell’art. 75 richiede inoltre la stipula con il datore di lavoro di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento. La circolare precisa che non è necessario lo svolgimento contestuale di attività lavorativa: possono quindi avvalersene anche soggetti che, pur non occupati, abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità nel regime generale dei lavoratori dipendenti o nelle forme sostitutive.

Il contratto può essere rinnovato e la facoltà può essere esercitata più volte; dopo il primo periodo, la durata può essere inferiore ai due anni, comunque non oltre il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. In conseguenza della rinuncia, cessa l’obbligo del datore di lavoro di versare contributi all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive, limitatamente alla retribuzione derivante dal contratto a termine, mentre restano dovuti gli altri contributi.

Adempimenti e comunicazioni all'ENPALS

Chi intende avvalersi della facoltà deve comunicarlo all’ENPALS allegando:

  • copia del contratto di lavoro a tempo determinato di durata almeno biennale dalla prima finestra utile; se il compimento dell’età di vecchiaia interviene prima dei due anni, il contratto deve protrarsi fino a quella data;
  • dichiarazione di rinuncia alla copertura contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti per il periodo corrispondente al contratto, da presentare contemporaneamente anche al datore di lavoro;
  • dichiarazione di impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo.

Ricevuta la comunicazione, l’Ente verifica la sussistenza dei requisiti per la pensione di anzianità e la data di accesso utile, al fine di controllare che il contratto a termine decorra dalla prima finestra utile o da una data successiva.

Decorrenza della pensione e criteri di liquidazione

Per i lavoratori che abbiano perfezionato il diritto alla pensione di anzianità avvalendosi della rinuncia, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, oppure dell’ultimo contratto qualora la facoltà sia stata esercitata più volte. La circolare precisa che la pensione va liquidata con tale decorrenza anche se la domanda è presentata successivamente.

L’importo da liquidare corrisponde a quello che sarebbe spettato all’inizio del periodo di posticipo, secondo i criteri di calcolo vigenti in quel momento, incrementato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Il calcolo deve essere effettuato considerando l’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l’inizio del periodo lavorativo a termine e le retribuzioni percepite fino a quella data, nei limiti dei periodi di riferimento allora vigenti per la retribuzione giornaliera pensionabile, rivalutati con i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo di posticipo.

In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all’estinzione stessa.

Ulteriore facoltà per lavoratori con 40 anni di contribuzione

La circolare richiama infine il comma 5 dell’art. 75, secondo cui i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia, pari a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, e che scelgano di restare in attività, destinano il 40% della contribuzione da loro versata alle Regioni di residenza. Tali risorse sono finalizzate al finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie.

Il restante 60% della contribuzione concorre all’incremento dell’importo della pensione, calcolato con il metodo contributivo, che decorrerà dal compimento dell’età pensionabile. Anche per questa facoltà è richiesta una comunicazione all’Ente, corredata dalla dichiarazione dell’impresa che attesti il mantenimento in servizio del lavoratore.

Punti principali

Finalità della disciplina

La disciplina, introdotta dall’art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e attuata dal decreto ministeriale 23 marzo 2001, mira a favorire l’occupabilità dei lavoratori anziani del settore privato. Consente a chi ha già maturato i requisiti per la pensione di anzianità di rinunciare all’accredito contributivo, con impegno a rinviare il pensionamento e a proseguire il rapporto mediante contratto a tempo determinato.

Soggetti interessati e requisiti

Possono accedere alla facoltà i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e contribuzione previsti dalla tabella B della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997. La facoltà è esercitabile anche da chi abbia maturato il solo requisito di anzianità contributiva indipendentemente dall’età, nei casi previsti. La decorrenza richiamata per l’esercizio della facoltà è indicata a partire dall’1 aprile 2001.

Condizioni per la rinuncia all'accredito contributivo

Al momento dell’esercizio, il lavoratore deve impegnarsi a posticipare il pensionamento per almeno due anni rispetto alla prima finestra utile successiva alla data di esercizio della facoltà. Deve inoltre stipulare con il datore di lavoro un contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente al posticipo, almeno biennale la prima volta. Se durante il biennio matura l’età per la pensione di vecchiaia, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a tale data.

Effetti sul rapporto di lavoro e sulla contribuzione

A seguito della rinuncia, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare i contributi all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e alle forme sostitutive, in relazione alla retribuzione corrisposta in base al contratto a termine. Rimane invece fermo l’assoggettamento alle altre forme contributive. La facoltà può essere esercitata più volte e, dopo il primo periodo, anche per durate inferiori a due anni, purché non oltre l’età pensionabile di vecchiaia.

Adempimenti verso l'ENPALS

Il lavoratore deve comunicare all’ENPALS l’avvalimento della facoltà, allegando copia del contratto a termine, dichiarazione di rinuncia alla copertura contributiva per il periodo del contratto e dichiarazione di impegno a posticipare il pensionamento per il medesimo periodo. La stessa dichiarazione va presentata anche al datore di lavoro. L’Ente verifica la sussistenza dei requisiti per la pensione di anzianità e la decorrenza utile per accertare che il contratto decorra dalla prima finestra utile o successivamente.

Decorrenza e liquidazione della pensione

Per chi abbia perfezionato il diritto alla pensione di anzianità avvalendosi della rinuncia, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto a tempo determinato, o dell’ultimo contratto se la facoltà è stata esercitata più volte. La liquidazione avviene da tale data anche se la domanda è presentata dopo. L’importo è quello spettante all’inizio del periodo di posticipo, secondo i criteri di calcolo vigenti a quella data, con aggiunta degli aumenti perequativi intervenuti nel frattempo.

Criteri di calcolo della pensione

La pensione va calcolata tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata fino alla fine del mese precedente l’inizio del lavoro a termine e delle retribuzioni percepite fino a tale data, nei limiti dei periodi di riferimento allora determinati per il calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile. Tali importi devono essere rivalutati secondo i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno di inizio del periodo lavorativo a termine. In caso di estinzione anticipata del contratto per cause non imputabili al lavoratore, il diritto al trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo all’estinzione.

Ulteriore facoltà per lavoratori con 40 anni di contribuzione

Il comma 5 dell’art. 75 prevede, per i lavoratori con almeno 40 anni di anzianità contributiva prima del raggiungimento dell’età pensionabile (60 anni per le donne e 65 per gli uomini) che scelgano di restare in attività, la destinazione del 40% della contribuzione versata alle Regioni di residenza per interventi di assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie. Il restante 60% concorre all’incremento della pensione futura, calcolata con il metodo contributivo, che decorrerà dal compimento dell’età pensionabile. Anche in questo caso è richiesta comunicazione all’Ente con allegata dichiarazione dell’impresa di mantenimento in servizio.

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