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Circolare

Circolare numero 216 del 7-12-2001

Riesame d’ufficio delle domande definite negativamente per la solo motivazione di mancata cancellazione dal REC o di cancellazione dal REC successivamente al 31 dicembre 1998.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 149 della legge n. 388/2000 all'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale previsto dal D.Lgs. n. 207/1996. Vengono indicati i criteri di decorrenza dell'indennizzo per le domande presentate entro il 31 gennaio 1999, le modalità di riesame delle pratiche respinte solo per la mancata cancellazione dal REC e gli adempimenti delle Sedi per i casi di autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, si dispone che le domande presentate dal 2 febbraio 1999 non siano esaminate perché tardive e siano archiviate, con comunicazione agli interessati.

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale: criteri di decorrenza, riesame delle domande e archiviazione delle istanze tardive

Indennizzo per cessazione dell'attività commerciale: chiarimenti applicativi

La circolare fornisce istruzioni operative sull'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale disciplinato dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, alla luce dell'art. 149 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'obiettivo è definire i casi in cui la cancellazione dal REC, avvenuta dopo la domanda, non impedisce il riconoscimento del beneficio, individuare le decorrenze corrette e stabilire il trattamento delle domande respinte o tardive.

Ambito di applicazione e requisiti temporali

L'art. 149 della legge n. 388/2000 prevede che l'indennizzo possa essere riconosciuto anche se la cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio (REC) sia stata effettuata successivamente alla presentazione della domanda, purché comunque prima della concessione dell'indennizzo. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha precisato che tale disciplina si applica ai soggetti in possesso degli altri requisiti richiesti che abbiano presentato domanda entro il 31 gennaio 1999.

Decorrenza dell'indennizzo

La circolare distingue tre ipotesi di decorrenza:

  • per chi si è cancellato dal REC dopo la domanda ma prima del 24 aprile 1999, l'indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di cancellazione;
  • per i soggetti che, per effetto dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998, non possono più cancellarsi dal REC, la decorrenza è fissata al 1° maggio 1999;
  • per i soggetti per i quali non è venuto meno l'obbligo di iscrizione al REC e che, quindi, devono ancora cancellarsi, l'indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione effettiva.

Riesame d'ufficio delle domande respinte

Devono essere riesaminate d'ufficio le domande che erano state definite negativamente unicamente per la mancata cancellazione dal REC, oppure perché la cancellazione era avvenuta dopo il 31 dicembre 1998. Le Sedi devono individuare tali pratiche e sottoporle all'esame del Comitato di gestione, così da consentire una nuova valutazione alla luce dell'art. 149.

Pratiche relative alla somministrazione di alimenti e bevande

Per le domande presentate da titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, per i quali permane l'obbligo di cancellazione dal REC, le Sedi devono trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuta cancellazione, qualora essa sia intervenuta nel frattempo, così da determinare la possibile decorrenza dell'indennizzo. Per favorire il reperimento delle pratiche da parte degli uffici centrali, deve essere trasmessa anche copia della delibera di reiezione.

Domande presentate oltre il termine del 31 gennaio 1999

La circolare richiama inoltre il messaggio n. 19252 del 9 dicembre 1999, con cui le Sedi erano state invitate a tenere in particolare evidenza le domande presentate oltre il termine del 31 gennaio 1999, in attesa dell'attuazione della delega di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), della legge n. 144/1999. Poiché tale delega è scaduta e non sono intervenute norme modificative del termine, le domande presentate dal 2 febbraio 1999 in avanti non possono essere esaminate, in quanto tardive, e devono essere archiviate con comunicazione agli interessati.

Punti principali

Applicazione dell'art. 149 legge n. 388/2000

L'art. 149 consente l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale anche quando la cancellazione dal Registro degli esercenti il commercio (REC) sia avvenuta dopo la domanda, purché prima della concessione dell'indennizzo. Il Ministero del Lavoro, con il parere del MEF, ha stabilito che il beneficio spetta ai soggetti che, in possesso degli altri requisiti, abbiano presentato la domanda entro il 31 gennaio 1999.

Decorrenza dell'indennizzo

La circolare individua tre diverse decorrenze: dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dal REC se questa è avvenuta dopo la domanda ma comunque prima del 24 aprile 1999; dal 1° maggio 1999 per coloro che non potevano più cancellarsi dal REC per effetto dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 114/1998; dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione effettiva per i soggetti per i quali permane l'obbligo di iscrizione/cancellazione dal REC, come nel caso delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ricettive.

Riesame delle domande respinte per mancata cancellazione dal REC

Le domande già definite negativamente esclusivamente per la mancata cancellazione dal REC, o perché la cancellazione era intervenuta dopo il 31 dicembre 1998, devono essere riesaminate d'ufficio e sottoposte al Comitato di gestione. A tal fine devono essere individuate le pratiche respinte per la sola ragione della mancata cancellazione o della cancellazione tardiva.

Adempimenti delle Sedi per le pratiche di somministrazione alimenti e bevande

Per le domande presentate da titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, per i quali permane l'obbligo di cancellazione dal REC, le Sedi devono trasmettere la documentazione attestante l'avvenuta cancellazione, se nel frattempo intervenuta, al fine di determinare l'eventuale decorrenza dell'indennizzo. Devono inoltre inviare copia della delibera di reiezione, per agevolare il reperimento delle pratiche da parte degli uffici centrali.

Domande tardive presentate dopo il 31 gennaio 1999

Le domande di indennizzo presentate oltre il termine del 31 gennaio 1999, e in particolare dal 2 febbraio 1999 (poiché il 31 gennaio 1999 era festivo), non possono essere esaminate. Tali istanze devono essere archiviate e agli interessati deve essere data comunicazione dell'archiviazione.

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