Circolare numero 29 del 06-12-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’importo aggiuntivo introdotto dalla Legge Finanziaria 2001 per i titolari di trattamenti pensionistici con specifici requisiti reddituali. L’importo, pari a Lire 300.000, viene corrisposto con la tredicesima mensilità o con l’ultima mensilità dell’anno, anche in misura parziale fino a concorrenza del limite previsto. Sono indicati i limiti di pensione e di reddito, le modalità semplificate di individuazione dei beneficiari e la gestione provvisoria del pagamento in attesa della verifica dei redditi. Si precisa inoltre che l’importo non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Importo aggiuntivo di Lire 300.000 per alcuni pensionati con redditi contenuti
Importo aggiuntivo per pensionati con redditi contenuti
La circolare disciplina l’importo aggiuntivo introdotto dalla Legge Finanziaria 2001 a favore di determinate categorie di pensionati, individuandone i presupposti, i limiti reddituali e le modalità di corresponsione. La prestazione, pari a Lire 300.000, è collegata al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e viene riconosciuta in presenza di specifiche condizioni sia sul livello della pensione sia sul reddito del pensionato e, se del caso, del coniuge.
Ambito di applicazione
Il beneficio riguarda i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Il diritto all’importo aggiuntivo è subordinato al fatto che l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Misura dell’importo e modalità di erogazione
L’importo aggiuntivo è fissato in Lire 300.000 e viene corrisposto in occasione della tredicesima mensilità oppure, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità erogata nell’anno. Per i soggetti il cui importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici sia superiore al trattamento minimo ma inferiore al medesimo trattamento minimo incrementato di Lire 300.000 annue, la corresponsione avviene soltanto fino a concorrenza del limite massimo consentito.
Requisiti reddituali
La circolare precisa che il beneficio spetta solo se il pensionato non possiede un reddito complessivo individuale assoggettabile a IRPEF, relativo all’anno di riferimento, superiore a una volta e mezza il trattamento minimo. Se il soggetto è coniugato, il limite individuale rimane fermo, e inoltre la somma dei redditi del pensionato e del coniuge non deve superare tre volte il trattamento minimo. Non opera il cumulo dei redditi con il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Criteri semplificati di individuazione dei beneficiari
Per la selezione dei soggetti interessati vengono forniti criteri numerici riferiti agli imponibili pensionistici per l’anno 2001:
- se l’importo complessivo degli imponibili delle pensioni è maggiore di Lire 9.905.700, non spetta alcun importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo è minore o uguale a Lire 9.605.700, il pensionato ha titolo all’intero importo aggiuntivo, purché risultino rispettate anche le condizioni reddituali proprie e del coniuge;
- se l’importo è compreso tra Lire 9.605.700 e Lire 9.905.700, spetta la differenza tra l’importo delle pensioni e Lire 9.905.700, sempre che siano soddisfatte le previste condizioni reddituali.
Per la valutazione dei redditi, la circolare indica inoltre che il reddito IRPEF 2001 del pensionato non coniugato non deve superare Lire 14.408.550; per il pensionato coniugato, il reddito personale non deve superare tale soglia e, cumulato con quello del coniuge, non deve superare Lire 28.817.100.
Procedure di erogazione e verifiche
L’importo aggiuntivo viene erogato dall’ente previdenziale competente; qualora i soggetti interessati non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, è il Casellario centrale dei pensionati a individuare l’ente incaricato del pagamento, con le medesime modalità previste dalla circolare. Ai fini della verifica reddituale l’ente utilizza i redditi presuntivi per il 2001 comunicati dal pensionato; in mancanza di comunicazione, fa riferimento all’ultima denuncia reddituale conosciuta. Poiché il reddito considerato può essere presuntivo o riferito a un periodo precedente, l’erogazione avviene in via provvisoria, con eventuale ripetizione dell’importo se la successiva verifica accerta il superamento dei limiti.
Decorrenza del pagamento e natura dell’importo
Il pagamento avviene con il ruolo pensioni del mese di dicembre. La circolare precisa infine che l’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della determinazione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Punti principali
Destinatari e presupposto della prestazione
L’importo aggiuntivo è previsto per i soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’AGO, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/1994. Il beneficio spetta solo se l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, non supera il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Misura, corresponsione e limiti di erogazione
L’importo aggiuntivo è pari a Lire 300.000 e viene corrisposto in sede di tredicesima mensilità oppure, se la tredicesima non è dovuta, con l’ultima mensilità erogata nell’anno. Per i pensionati il cui importo complessivo annuo della pensione sia superiore al trattamento minimo ma inferiore al trattamento minimo aumentato di Lire 300.000, l’importo aggiuntivo è riconosciuto solo fino a concorrenza del limite massimo previsto.
Requisiti reddituali personali e del coniuge
Il beneficio richiede che il pensionato non superi determinati limiti di reddito IRPEF per l’anno di riferimento. Se non coniugato, il reddito complessivo individuale assoggettabile a IRPEF non deve superare una volta e mezza il trattamento minimo. Se coniugato, il reddito individuale non deve comunque superare tale soglia e, cumulato con quello del coniuge, non deve oltrepassare tre volte il trattamento minimo. Non si effettua il cumulo con il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Semplificazione per l’individuazione dei beneficiari
La circolare introduce una procedura semplificata basata sugli imponibili delle pensioni per il 2001. Se l’importo complessivo supera Lire 9.905.700, nulla spetta. Se è pari o inferiore a Lire 9.605.700, spetta l’intero importo aggiuntivo, purché siano rispettate le condizioni reddituali. Se l’importo è compreso tra Lire 9.605.700 e Lire 9.905.700, il beneficio spetta per la differenza tra l’importo della pensione e Lire 9.905.700, sempre se sono soddisfatti i requisiti reddituali.
Verifica dei redditi e pagamento provvisorio
Per la verifica reddituale l’ente erogatore utilizza i redditi presuntivi per il 2001 comunicati dal pensionato; in mancanza, si considera l’ultima denuncia reddituale conosciuta. Poiché la verifica si basa su dati presuntivi o già noti, il pagamento avviene in via provvisoria, con possibile ripetizione dell’importo in sede di accertamento definitivo. Il pagamento è effettuato con il ruolo pensioni del mese di dicembre.
Assenza di rilevanza fiscale e previdenziale
L’importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
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