Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 215 del 7-12-2001

Abbandono dell’azione di recupero delle somme indebitamente percepite nei confronti dei pensionati, che hanno ottenuto i benefici previsti per i lavoratori esposti all’amianto a seguito di sentenze favorevoli agli stessi, che presentino rinuncia all’azione giudiziaria.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000 ai contenziosi relativi ai benefici previdenziali per esposizione all’amianto. Precisa che, in caso di rinuncia all’azione giudiziaria da parte degli interessati, la causa si estingue, le spese anteriori all’estinzione sono compensate e l’INPS non procede al recupero degli importi già erogati a titolo di indebito pensionistico. L’istruzione si riferisce anche ai giudizi pendenti in Cassazione dopo riforma in appello delle sentenze favorevoli in primo grado e indica che l’effetto della rinuncia opera fino alla sua effettiva formalizzazione. Resta fermo che eventuali futuri riconoscimenti dei benefici, derivanti da nuovi orientamenti della Cassazione, dovranno tener conto delle somme già corrisposte, da detrarre dal dovuto per lo stesso titolo e periodo.

Rinuncia all’azione giudiziaria e abbandono del recupero degli indebiti per benefici amianto

Rinuncia all’azione giudiziaria e recupero degli indebiti per benefici amianto

La circolare esamina l’applicazione dell’art. 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di controversie sui benefici previdenziali per esposizione all’amianto. L’obiettivo è chiarire gli effetti della rinuncia all’azione giudiziaria promossa dai lavoratori e le conseguenze sull’azione di recupero degli indebiti pensionistici già liquidati.

Quadro normativo di riferimento

Il riferimento principale è costituito dall’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993, e dalla precedente circolare n. 70 del 1° marzo 1994, che aveva esteso il beneficio a tutti i lavoratori del settore considerato, inclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità, purché occupati alla data di entrata in vigore del provvedimento applicabile. Sulla base di tali istruzioni, le Sedi avevano adottato provvedimenti di diniego nei confronti di soggetti cessati dal lavoro prima dell’entrata in vigore delle norme.

Contenziosi e provvedimenti giudiziari

La circolare richiama il fatto che, a seguito di sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive e sfavorevoli all’Istituto, in alcuni casi erano stati riconosciuti benefici ai lavoratori o pensionati cessati prima della legge n. 257/1992, con conseguente liquidazione o ricostituzione della pensione. In seguito, alcune decisioni di appello hanno riformato tali sentenze in favore dell’INPS, revocando i benefici e determinando indebiti pensionistici; su questi giudizi risultavano pendenti ricorsi in Cassazione proposti dagli interessati.

Effetti della rinuncia e estinzione del giudizio

Secondo l’interpretazione fornita, il riferimento del comma 25 all’"azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori" comprende anche tali fattispecie contenziose. Pertanto, quando interviene la rinuncia all’azione, la causa si estingue e l’INPS non può procedere al recupero delle somme già erogate e oggetto di ripetizione di indebito. La norma non prevede un termine di decadenza per la rinuncia, per cui l’effetto dell’abbandono dell’azione di recupero opera fino alla data in cui la rinuncia è formalizzata.

Adempimenti degli Uffici

Ricevuta dagli Uffici Legali la comunicazione dell’estinzione della causa per rinuncia degli interessati, i competenti Uffici Pensioni devono informare i soggetti coinvolti dell’abbandono dell’azione di recupero dell’indebito pensionistico a loro carico, ai sensi dell’art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000.

Spese processuali

La disciplina prevede espressamente che le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l’estinzione della causa siano compensati.

Possibili sviluppi giurisprudenziali

La circolare segnala infine che sono intervenuti pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla materia. Qualora tali orientamenti dovessero condurre a un diverso e più favorevole criterio di riconoscimento dei benefici per i lavoratori esposti all’amianto, la rinuncia all’azione giudiziaria non costituirà ostacolo al riconoscimento di eventuali diritti derivanti da tali principi. In tali ipotesi, le somme già corrisposte e non recuperabili dovranno comunque essere detratte dagli importi eventualmente dovuti per lo stesso titolo e per lo stesso periodo.

Punti principali

Ambito normativo e destinatari

La circolare richiama l’art. 80, comma 25, della legge n. 388/2000 e i benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto previsti dalla legge n. 257/1992, come modificata dalla legge n. 271/1993. Il richiamo è collegato ai lavoratori cessati dall’attività lavorativa prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/1992, già destinatari di provvedimenti dell’Istituto di diniego del diritto a pensione o alla ricostituzione del trattamento.

Effetti della rinuncia all’azione giudiziaria

In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa dai lavoratori, la causa si estingue. La norma comporta inoltre il compenso delle spese e degli onorari relativi alle attività svolte prima dell’estinzione e impedisce all’INPS il recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

Applicazione ai giudizi pendenti e alle sentenze sfavorevoli

La circolare estende l’ambito operativo della disposizione anche alle fattispecie con sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, riformate in appello in favore dell’Istituto, con conseguente revoca dei benefici già concessi e determinazione dell’indebito pensionistico. Sono ricompresi i giudizi pendenti in Cassazione per ricorsi proposti dagli interessati prima che le sentenze passassero in giudicato.

Decorrenza dell’abbandono dell’azione di recupero

Poiché il comma 25 non prevede un termine di decadenza per la rinuncia, l’abbandono dell’azione di recupero deve ritenersi operante fino alla data della rinuncia stessa. Ricevuta la comunicazione dagli Uffici Legali dell’estinzione della causa per rinuncia, gli Uffici Pensioni devono informare gli interessati dell’abbandono del recupero dell’indebito pensionistico a loro carico.

Spese e onorari

Le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l’estinzione della causa sono, per espressa previsione legislativa, integralmente compensati.

Eventuali futuri orientamenti giurisprudenziali

La circolare segnala che sono all’esame alcuni pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla materia. Se tali orientamenti dovessero modificare in senso favorevole ai lavoratori i criteri seguiti dall’Istituto, la rinuncia all’azione giudiziaria non impedirà il riconoscimento di eventuali diritti derivanti dai nuovi principi. In tali casi, tuttavia, gli importi già corrisposti e coperti dall’abbandono dell’azione di recupero dovranno essere detratti da quelli eventualmente dovuti per lo stesso titolo e periodo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.