Ordinanza n. 2116/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento prot. 21155/2026 del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime e allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la diffida comunale del 30 giugno 2026, con cui le era stato intimato di liberare le aree demaniali marittime occupate entro il 29 agosto 2026 e di rimuovere arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state altresì impugnate, nei limiti dell'interesse e della lesività, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, quale atto di indirizzo dell'Area VIII – Demanio, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui potesse essere interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva del piano e della sua effettiva operatività. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il TAR non ha definito tale eccezione nella fase cautelare, rilevando la complessità e tecnicità delle questioni, da approfondire nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, senza pregiudicare l'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità e senza anticipare la decisione sul merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi avrebbero dovuto essere eseguiti entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la concessionaria. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento fino al 30 settembre 2026, cioè fino alla conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora e ha disposto una sospensione temporanea dell'atto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità presentano complessità e tecnicità tali da richiedere un approfondimento incompatibile con la decisione interinale, il giudice può accogliere la domanda sulla base del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi, rinviando l'esame delle questioni preliminari e di merito alla fase successiva.
- La minaccia di rilascio e ripristino di un'area demaniale entro il pieno svolgimento della stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile per il concessionario, idoneo a giustificare la sospensione cautelare dell'atto.
- La sospensione cautelare può essere disposta ad tempus, limitandone la durata al periodo necessario a evitare il pregiudizio immediato e irreparabile e individuando una scadenza coerente con il bilanciamento tra l'interesse del concessionario e quello dell'amministrazione.
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