Prescrizioni del Garante n. 535 del 16/11/2023
Provvedimento del 16 novembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di un’interessata che aveva chiesto a R.T.I. S.p.a. la cancellazione di un video di "Striscia la notizia" contenente riferimenti e immagini a lei riconducibili, poi ancora disponibile anche online. L’Autorità ritiene che l’istanza, inviata via PEC al domicilio digitale ufficiale del gruppo societario, fosse idonea ai sensi degli artt. 15-22 GDPR e che il titolare avrebbe dovuto riscontrarla nei termini di cui all’art. 12 GDPR. Pur considerando compatibile la pubblicazione con l’attività giornalistica, prende atto della rimozione dei contenuti e conclude con un avvertimento a R.T.I. S.p.a. affinché garantisca il riscontro alle richieste degli interessati anche se inviate tramite canali diversi da quelli indicati nelle informative, nei limiti delle Linee guida EDPB.
Avvertimento a R.T.I. S.p.a. per omesso riscontro a un’istanza di cancellazione/oblio trasmessa via PEC e per la gestione dei diritti dell’interessato nel contesto di un servizio giornalistico televisivo
Avvertimento a R.T.I. S.p.a. su diritto all’oblio e canali per l’esercizio dei diritti
Il Garante esamina il reclamo di un’interessata nei confronti di R.T.I. S.p.a. relativo alla diffusione, all’interno di un servizio di "Striscia la notizia", di immagini e riferimenti personali riconducibili a un episodio avvenuto nel 2013. La vicenda riguarda sia la richiesta di cancellazione del contenuto, sia l’omesso riscontro alla stessa.
Origine del reclamo e contenuto della doglianza
Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR il 30 marzo 2022. L’interessata ha lamentato che un servizio televisivo nella rubrica "I Nuovi Mostri" riproponeva ripetutamente un episodio definito come "stucchevole siparietto" tra lei e l’allora Presidente del Consiglio, con battute e domande irriguardose rivoltele in occasione di una convention organizzata dalla società presso cui lavorava.
La reclamante ha riferito di aver già inviato in data 17 maggio 2021, via PEC, una richiesta di cancellazione dei dati personali ex art. 17 GDPR a R.T.I. S.p.a., senza ottenere riscontro. Ha poi segnalato che il servizio continuava a essere disponibile anche online e associato ai suoi dati identificativi.
Posizione di R.T.I. S.p.a.
La società ha sostenuto che il materiale fosse già stato diffuso da altri organi di informazione nel rispetto delle norme sul trattamento a fini giornalistici. Quanto al mancato riscontro alla richiesta dell’interessata, ha affermato che ciò era dipeso dall’invio a un ufficio non competente. Ha comunque dichiarato di aver bloccato il filmato e rimosso l’immagine della reclamante dalle proprie banche dati.
In successive repliche, R.T.I. S.p.a. ha ribadito che l’interessata avrebbe usato un canale non previsto dall’informativa privacy e ha richiamato le Linee guida EDPB n. 1/2022, sostenendo che il titolare non sia tenuto a dare seguito a richieste inviate a un indirizzo casuale o errato, se è stato predisposto un canale adeguato. Ha anche affermato che la rimozione del video era stata effettuata per spirito conciliativo e non come ammissione di illiceità.
Valutazioni del Garante sul canale utilizzato dall’interessata
L’Autorità richiama l’art. 12 GDPR, che impone al titolare di agevolare l’esercizio dei diritti e di fornire riscontro entro un mese, eventualmente prorogabile. Richiama inoltre le Linee guida EDPB sul diritto di accesso del 23 marzo 2023, secondo cui:
- in linea di principio non sono richiesti requisiti particolari per il canale di comunicazione scelto dall’interessato;
- il titolare deve comunque compiere ogni ragionevole sforzo per agevolare l’esercizio dei diritti;
- non è tenuto a rispondere solo a richieste chiaramente indirizzate a canali errati o non destinati a tali istanze, se ha messo a disposizione un canale appropriato;
- è buona pratica confermare per iscritto la ricezione della richiesta.
Nel caso concreto, la PEC utilizzata dalla reclamante era considerata dal Garante un recapito elettronico ufficiale, ossia il domicilio digitale del titolare e del gruppo societario, idoneo alla trasmissione di atti con valore legale e non estraneo all’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati. L’istanza è quindi ritenuta valida e tale da imporre un riscontro nei termini di legge.
Valutazioni sul trattamento giornalistico e sul diritto all’oblio
Il Garante osserva che il trattamento riguardava fatti svolti in una manifestazione pubblica, ripresi e diffusi da diversi organi di informazione, nell’ambito dell’attività giornalistica relativa ad attività pubbliche del Presidente del Consiglio in carica. Rileva inoltre che la vicenda aveva comportato un’esposizione anche della reclamante, anche alla luce di dichiarazioni pubbliche rese da quest’ultima.
Pur ritenendo in astratto compatibile la pubblicazione con le disposizioni sul trattamento per finalità giornalistiche, l’Autorità valorizza il tempo trascorso dai fatti, pari a circa dieci anni, e la natura del contenuto riproposto, volto a mostrare immagini e dialoghi dell’incontro in cui la reclamante era stata esposta a battute a doppio senso. Da ciò discende il rilievo del diritto all’oblio invocato.
Esito del procedimento e provvedimenti adottati
Il Garante prende atto delle misure di rimozione già adottate da R.T.I. S.p.a. e dichiara di non ravvisare i presupposti per ulteriori prescrizioni sul contenuto oggetto di doglianza.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice privacy, emette un avvertimento nei confronti di R.T.I. S.p.a. affinché sia garantito l’esercizio dei diritti degli interessati ex artt. 15-22 GDPR, e comunque un riscontro entro i termini dell’art. 12 GDPR, anche quando la richiesta venga inviata mediante canali diversi da quelli indicati nell’informativa ex art. 13 GDPR, nei limiti tracciati dalle Linee guida EDPB del 23 marzo 2023.
Riferimenti essenziali
- art. 12, 13, 17, 58 e 77 GDPR
- art. 136-139, 154, 166 e 168 del Codice privacy
- Linee guida EDPB sul diritto di accesso, 23 marzo 2023
- Linee guida EDPB n. 1/2022 sull’esercizio dei diritti
Punti principali
Origine del procedimento e doglianza dell’interessata
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato il 30 marzo 2022. L’interessata lamenta la violazione del diritto all’oblio in relazione a un servizio di "Striscia la notizia" inserito nella rubrica "I Nuovi Mostri", che riproponeva un episodio avvenuto nel 2013 durante una convention presso la società in cui lavorava. Secondo la reclamante, il video continuava a circolare in televisione e online associato ai suoi dati identificativi.
Istanza di cancellazione e riscontro del titolare
La reclamante aveva già inviato il 17 maggio 2021 una richiesta di cancellazione ex art. 17 GDPR a R.T.I. S.p.a., rimasta senza risposta. La società ha sostenuto che il mancato riscontro dipendesse dall’invio a un ufficio non competente, ma ha poi dichiarato di aver bloccato il filmato e rimosso l’immagine della reclamante dalle proprie banche dati. In seguito, l’interessata ha ribadito che la richiesta era stata inoltrata correttamente via PEC agli indirizzi istituzionali del gruppo, ottenendo solo una gestione tardiva della vicenda.
Valutazione sulla validità del canale di comunicazione
Il Garante richiama l’art. 12 GDPR e le Linee guida EDPB sul diritto di accesso, secondo cui il titolare deve agevolare l’esercizio dei diritti e, di regola, gestire anche richieste inviate da canali diversi da quelli preferiti, salvo che siano casuali, errati o chiaramente non destinati a tali istanze. Nel caso concreto, la PEC utilizzata dalla reclamante era il domicilio digitale ufficiale di R.T.I. S.p.a. e del gruppo societario, idoneo a ricevere comunicazioni con valore legale e a fornire prova certa della ricezione; perciò l’istanza doveva essere considerata valida e riscontrata nei termini.
Bilanciamento con l’attività giornalistica e diritto all’oblio
L’Autorità riconosce che il trattamento rientra nell’attività giornalistica, riguardando fatti avvenuti in una manifestazione pubblica e ripresi da più organi di informazione, con esposizione anche della reclamante. Viene però valorizzato il lungo tempo trascorso, circa dieci anni, e la natura del trattamento che riproponeva immagini e contenuti dell’episodio. Il Garante ritiene quindi che il diritto all’oblio sia in astratto fondato sul decorso del tempo, pur senza escludere la compatibilità della pubblicazione con le regole sul trattamento giornalistico.
Esito finale e avvertimento al titolare
Preso atto delle misure di rimozione adottate da R.T.I. S.p.a., il Garante non dispone ulteriori prescrizioni sul contenuto già rimosso. Tuttavia, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice privacy, emette un avvertimento alla società: deve essere garantito l’esercizio dei diritti ex artt. 15-22 GDPR e comunque un riscontro nei termini dell’art. 12 GDPR anche quando l’interessato utilizzi canali di comunicazione diversi da quelli indicati nell’informativa, nei limiti delle linee guida EDPB.
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