Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della società, recuperando a tassazione una plusvalenza da cessione di immobile ritenuta non dichiarata e disconoscendo alcuni costi, sulla base della qualificazione elusiva dell'operazione immobiliare tra la società e un socio. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP e poi alla CTR, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità dell'avviso per difetto di delega alla firma, non sanabile con deposito successivo; (2) nullità per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, perché l'avviso sarebbe stato emesso prima del decorso del termine dal deposito della documentazione richiesta; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per il mancato accesso in giudizio a documenti contabili non esibiti in precedenza, non essendo provato un rifiuto o occultamento; (4) difetto di motivazione e violazione delle norme sull'accertamento induttivo/analitico-induttivo, per non avere la CTR verificato se la pretesa fosse sorretta da elementi ulteriori rispetto ai dati acquisiti a tavolino. Nel corso del giudizio di legittimità la curatela fallimentare ha però comunicato l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha prodotto istanza e quietanza di pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolarità della documentazione relativa alla definizione agevolata depositata dalla curatela fallimentare e ha ritenuto soddisfatta la procedura prevista dalla normativa di definizione. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere intervenuta in seguito alla definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate ed è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma violata dall'Ufficio per il recupero a tassazione della plusvalenza da cessione di bene immobile
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dalla contribuente per sostenere la nullità dell'avviso privo di delega alla firma
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato per dedurre la nullità dell'avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamato per contestare il mancato accesso in giudizio a documenti contabili non esibiti nella fase amministrativa
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro della censura sulla motivazione e sulla base probatoria dell'accertamento
art. 25 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato in combinato disposto con la norma sull'accertamento ai fini IRAP
art. 1 d.l. 148/2017
richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato la cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando la parte documenta validamente l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, le questioni di validità dell'avviso di accertamento e di correttezza della motivazione dell'atto restano assorbite e non vengono decise nel merito.
- La prova dell'adesione alla procedura agevolativa richiede il deposito della relativa istanza e della quietanza di pagamento; se la documentazione è regolare, la Corte ne prende atto e chiude il giudizio.
- La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi rigettati o dichiarati inammissibili.
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