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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28758/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 nei confronti della società, recuperando a tassazione una plusvalenza da cessione di immobile ritenuta non dichiarata e disconoscendo alcuni costi, sulla base della qualificazione elusiva dell'operazione immobiliare tra la società e un socio. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP e poi alla CTR, ma i giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) nullità dell'avviso per difetto di delega alla firma, non sanabile con deposito successivo; (2) nullità per violazione del termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, perché l'avviso sarebbe stato emesso prima del decorso del termine dal deposito della documentazione richiesta; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per il mancato accesso in giudizio a documenti contabili non esibiti in precedenza, non essendo provato un rifiuto o occultamento; (4) difetto di motivazione e violazione delle norme sull'accertamento induttivo/analitico-induttivo, per non avere la CTR verificato se la pretesa fosse sorretta da elementi ulteriori rispetto ai dati acquisiti a tavolino. Nel corso del giudizio di legittimità la curatela fallimentare ha però comunicato l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e ha prodotto istanza e quietanza di pagamento, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della regolarità della documentazione relativa alla definizione agevolata depositata dalla curatela fallimentare e ha ritenuto soddisfatta la procedura prevista dalla normativa di definizione. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere intervenuta in seguito alla definizione agevolata. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate ed è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come norma violata dall'Ufficio per il recupero a tassazione della plusvalenza da cessione di bene immobile

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    invocato dalla contribuente per sostenere la nullità dell'avviso privo di delega alla firma

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato per dedurre la nullità dell'avviso emesso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni

  • art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per contestare il mancato accesso in giudizio a documenti contabili non esibiti nella fase amministrativa

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come parametro della censura sulla motivazione e sulla base probatoria dell'accertamento

  • art. 25 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato in combinato disposto con la norma sull'accertamento ai fini IRAP

  • art. 1 d.l. 148/2017

    richiamato quale base della definizione agevolata delle controversie tributarie che ha determinato la cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sua applicazione in ragione dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando la parte documenta validamente l'avvenuta definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • In presenza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, le questioni di validità dell'avviso di accertamento e di correttezza della motivazione dell'atto restano assorbite e non vengono decise nel merito.
  • La prova dell'adesione alla procedura agevolativa richiede il deposito della relativa istanza e della quietanza di pagamento; se la documentazione è regolare, la Corte ne prende atto e chiude il giudizio.
  • La declaratoria di estinzione per definizione agevolata esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi rigettati o dichiarati inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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